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Newsletter Asia - 10/2014 IT
NEWSLETTER ASIA
Highlights
1. Cina – La nuova Legge di Tutela Ambientale
2. Cina - Marchi well-known: rinnovato strumento di tutela dei marchi
3. Cina - Istituzione delle Intellectual Property Courts
4. Hong Kong – Pubblicate le linee guida preliminari della nuova legge antitrust
5. Singapore – Approvato dal Parlamento il Companies (Amendment) Act
6. Eventi – Seminario Fostering Outbound Investments into Italy
7. Eventi – Seminario organizzato dalla Guangzhou Lawyers Association
8. Eventi – Seminario su Singapore presso la Camera di Commercio di Roma
9. Eventi – Seminario ad Hong Kong sugli investimenti immobiliari in Italia
10. M&A – Aggiornamento sulle principali operazioni cross Border Italia/Asia seguite dallo Studio
In questo numero della Newsletter Asia segnaliamo l’importante novità normativa recentermente entrata in vigore in Cina in materia di tutela ambientale che imporrà alle industrie ivi operanti non solo un adeguamento della gestione dei propri impianti ma anche un nuovo rapporto di continuo dialogo con le amministrazione locali preposte alla prevenzione e controllo dei siti inquinanti. Altra novità è rappresentata dalla maggiore tutela che verrà presto garantita ai marchi nel territorio della Repubblica Popolare Cinese a seguito delle recenti modifiche in tema di marchi c.d. “well-known” ed alla istituzione di tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale nelle città di Pechino, Shanghai e Guangzhou.
Per quanto riguarda Hong Kong segnaliamo le recenti novità in materia di normativa antitrust mentre, per quanto concerne Singapore, potrete leggere un primo commento sulle modifiche al diritto societario a seguito della prossima entrata in vigore del Companies (Amendment) Act 2014.
1. Cina – La nuova Legge di Tutela Ambientale
Il 1° gennaio 2015, entrerà in vigore nel territorio della Repubblica Popolare Cinese la nuova legge di tutela ambientale (la “Legge Ambientale”), promulgata lo scorso 24 aprile dalla Commissione Permanente del Congresso Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, che sostituisce e riforma la precedente legge di tutela ambientale, entrata in vigore 25 anni fa nel 1989.
La Legge Ambientale è composta di 70 articoli, divisi in 6 titoli (rispettivamente, (i) Disposizioni Generali; (ii) Controllo e Gestione; (iii) Protezione e Miglioramento dell’Ambiente; (iv) Prevenzione e Controllo dell’Inquinamento e Altri Rischi Pubblici; (v) Trasparenza e Partecipazione Pubblica; e (vi) Responsabilità Legale) e, rispetto alla precedente legge in materia di protezione ambientale, prevede importanti novità, di seguito meglio descritte, tra cui disposizioni relative alla prevenzione e controllo, trasparenza e sistema sanzionatorio.
(a) Poteri ed azioni a disposizione dello Stato e delle amministrazioni locali:
Il titolo primo della Legge Ambientale enuncia gli obiettivi, l’ambito di applicazione ed i soggetti a cui la legge è rivolta, ossia lo Stato cinese, le amministrazioni provinciali e locali, le imprese ed i singoli individui (sia cittadini che operatori economici), i quali “hanno l’obbligo di proteggere l’ambiente”.
Nei successivi 2 titoli della Legge Ambientale e in parte del titolo primo sono previste le azioni che lo Stato, attraverso soprattutto l’intervento del Consiglio di Stato, e le amministrazioni locali sino al livello di contea, dovranno porre in essere per proteggere l’ambiente, tra cui:
1.stabilire standards nazionali sulla qualità ambientale;
2.incoraggiare e supportare studi sulla materia ambientale;
3.provvedere a piani di tutela ambientale, attraverso la consultazione di esperti;
4.promuovere investimenti finanziari volti (i) alla protezione ed al miglioramento dell’ambiente ed (ii) alla prevenzione ed il controllo dell’inquinamento;
5.costituire e migliorare sistemi di controllo dell’ambiente;
6.adottare politiche e misure volte ad incoraggiare e supportare l’industria relativa alla protezione ambientale, anche attraverso agevolazioni finanziarie e fiscali;
7.costituire enti addetti al controllo e all’ispezione, che conducano ispezioni in loco;
8.redigere resoconti annuali sullo stato ambientale dei luoghi assogettati alla propria giurisdizione, segnalando eventuali incidenti;
9.ottimizzare le risorse naturali; e
10.provvedere a misure attuative con riferimento al riciclo dei rifiuti.
(b) Prevenzione e Controllo:
Il titolo quarto della Legge Ambientale è dedicato alla prevenzione ed al controllo dell’inquinamento attraverso adeguati sistemi; in particolare, tra le novità più rilevanti, è previsto quanto segue:
1.Priorità all’energia “pulita”: le imprese saranno obbligate a dare priorità all’introduzione nei siti produttivi di energia “pulita”, ad ottimizzare le risorse ed a ridurre gli scarichi di inquinamento;
2.Nuove costruzioni: i progetti di nuove costruzioni dovranno prevedere l’installazione di materiali e strumenti adibiti alla prevenzione ed al controllo dell’inquinamento.
3.Imprese che emettono sostanze inquinanti: le imprese che emettono sostanze inquinanti dovranno (i) adottare misure di prevenzione e controllo dell’inquinamento; (ii) dotarsi di sistemi di identificazione delle persone responsabili per la supervisione degli scarichi di sostanze inquinanti; (iii) tenere appositi registri contenenti dati sull’emissione di inquinamento.
4.Oneri: gli emittenti di sostanze inquinanti dovranno corrispondere oneri per l’emissione di sostanze inquinanti, secondo le norme statali rilevanti.
5.Permessi: le imprese dovranno dotarsi di permessi per l’emissione di sostanze inquinanti, secondo un nuovo sistema di permessi che dovrà essere prossimamente emanato dallo Stato.
6.Divieti vari: sarà vietato importare, produrre, cedere, trasferire o utilizzare tecnologie, attrezzature e prodotti che possano causare un significativo inquinamento dell’ambiente.
(c) Trasparenza:
Una delle novità più rilevanti della Legge Ambientale, che rompe con la precedente impostazione, è l’introduzione nel territorio cinese di meccanismi di garanzia di trasparenza dell’operato sia delle imprese che delle pubbliche amministrazioni. In particolare gli articoli 53 e s.s. della Legge Ambientale prevedono che sia le persone fisiche sia le persone giuridiche avranno il diritto di richiedere ed ottenere informazioni relative all’emissione di sostanze inquinanti presso le competenti amministrazioni locali.
Tale diritto è integrato dal diritto del soggetto interessato di denunciare attività che comportano l’inquinamento dell’ambiente e danni ecologici. La norma prevede, inoltre, che in caso di inerzia dell’amministrazione locale, il soggetto interessato potrà rivolgersi all’amministrazione di livello superiore ovvero all’organo deputato al controllo amministrativo e che le informazioni sull’identità dell’eventuale denunciante dovranno essere tenute riservate dall’autorità ricevente la denuncia.
In aggiunta, è previsto che le organizzazioni sociali, debitamente iscritte presso i competenti registri, specializzate nella tutela dell’ambiente con attività continuativa da almeno 5 anni, potranno ricorrere direttamente all’autorità giudiziaria per denunciare attività che causano inquinamento dell’ambiente, danni ecologici o danni di pubblico interesse.
(d) Responsabilità:
Il titolo sesto della Legge Ambientale raccoglie le disposizioni relative alla responsabilità degli emittenti di sostanze inquinanti e le relative sanzioni, introducendo nell’ordinamento cinese importanti strumenti sanzionatori finalizzati alla cessazione delle attività contrarie alla Legge Ambientale. Tra le novità più importanti si segnala quanto segue:
1.le sanzioni pecuniarie (i) saranno calcolate su base giornaliera, in caso di eventuale inadempimento all’ordine di disporre correttivi all’emissione di sostanze inquinanti contraria alla legge, (ii) saranno quantificate tenendo in considerazione i costi di prevenzione e controllo, i danni diretti ed i profitti che derivano dall’attività illegale, (iii) potranno essere imposte a imprese che non rilasciano informazioni relative all’emissione di sostanze inquinanti;
2.le amministrazioni locali avranno il potere di ordinare la cessazione o la sospensione delle attività che causano un inquinamento superiore a quanto permesso;
3. salva la commissione di più gravi reati, le persone fisiche responsabili di emissioni illegali di sostanze inquinanti potranno essere condannate alla detenzione da 5 a 10 giorni, a seconda di casi espressamente previsti;
4.le amministrazioni locali saranno solidalmente responsabili con gli emittenti delle sostanze inquinanti, in caso di truffa o falso; ed infine
5.il diritto al risarcimento dei danni decorre dalla data della scoperta del danno e si prescrive in 3 anni.
2. Cina - Marchi well-known: rinnovato strumento di tutela dei marchi
Il legislatore cinese ha introdotto la tutela per i marchi well-known nel 1996. Sin da allora si sono susseguiti vari regolamenti, profondamente influenzati dall’accesso della Cina al WTO ed all’accordo TRIPS. La materia è stata inoltre innovata con l’adozione della nuova Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese (2013) e del relativo regolamento attuativo (“Regolamento Attuativo”), nonché con il Regolamento per l’Identificazione e la Protezione dei Marchi Well-Known, recentemente emendato ed in vigore dal 3 agosto 2014 (“Regolamento 2014”).
Il Regolamento 2014 ha, tra le altre novità, circoscritto la definizione precedentemente in vigore di marchi well-known, definendoli ora come “marchi conosciuti dal pubblico di riferimento in Cina” (art. 2). Eliminando dalla definizione precedente il riferimento alla reputazione del marchio, è stato ridimensionato lo standard di riferimento per accertare la notorietà del medesimo, auspicabilmente facilitando l’accertamento della sua notorietà.
Il pubblico di riferimento che viene preso in considerazione al fine di accertare la notorietà del marchio include, oltre ad i consumatori dei prodotti o dei servizi resi con il marchio, gli imprenditori e società che producono o prestano i medesimi o similari prodotti e servizi, nonché coloro che li distribuiscono. E’ tuttavia essenziale notare come il pubblico di riferimento sia limitato alla Cina e, conseguentemente, la notorietà del marchio dovrà essere valutata alla luce della sua sola diffusione in Cina, e non anche all’estero o, in generale, a livello internazionale. La notorietà del marchio ad Hong Kong e Macao potrà essere presa in considerazione come rilevante, ma non sarà di per sè sufficiente per accertarne la notorietà.
(a) La tutela offerta ai marchi well-known:
Il marchio well-known riceve ora una tutela ben più ampia di quanto accadesse in precedenza. L’utilizzo non autorizzato o la registrazione di marchi identici o simili ad un marchio well-known vengono oggi vietati oltre i limiti derivanti dalla mancata registrazione in Cina del marchio nell’ipotesi in cui un marchio well-known, non ancora registrato in Cina, venga utilizzato da un soggetto terzo non autorizzato, oppure sia stato registrato dal legittimo titolare solamente in alcune classi e per alcuni prodotti, ma venga utilizzato dal soggetto terzo in altre classi / prodotti; in tutti questi casi è ora possibile ottenere tutela sia amministrativa che giudiziale al fine di impedire l’illecito utilizzo del marchio.
Tale protezione assume oggi particolare rilevanza per i marchi già registrati in Cina ma utilizzati solo in alcune classi o per alcuni prodotti. Prima dell’entrata in vigore del Regolamento 2014 la tutela del marchio nelle altre classi e prodotti non era agevole e spesso, per evitare che il marchio venisse utilizzato in altre classi o prodotti o che venisse registrato da parte di terzi, si procedeva con la registrazione di marchi difensivi in tutte le classi merceologiche. Tali registrazioni erano però facilmente oggetto di cancellazione per non uso dopo il decorso di un periodo di tre anni.
In caso di utilizzo non autorizzato di un marchio well-known è possibile ottenere un risarcimento dei danni superiore rispetto a quello, estremamente contenuto, solitamente concesso in ipotesi di illegittimo sfruttamento di marchi ordinari.
La domanda di cancellazione di un marchio simile o identico ad un marchio well-known non è soggetta al termine di decadenza di 5 anni al quale sono invece soggette le domande di cancellazione di altri marchi (art. 49 del Regolamento Attuativo).
(b) La procedura per il riconoscimento del marchio well-known:
Con l’entrata in vigore del Regolamento 2014, il titolare di un marchio, sia esso registrato o non registrato, può richiedere il riconoscimento di marchio well-known avanzando apposita domanda all’Ufficio Marchi ed al Trademark Review and Adjudication Board (TRAB). Tuttavia, tale domanda non può essere avanzata autonomamente, ma riveste necessariamente carattere di accessorietà rispetto ad altre procedure, quali la procedura di opposizione alla registrazione di un marchio (in tal caso è competente l’Ufficio Marchi) (art. 5) oppure le procedure con cui vengono chiesti al TRAB la revisione di una decisione dell’Ufficio Marchi o l’annullamento di marchio registrato (competente sarà il TRAB) (art. 6). Il Regolamento 2014 ha ulteriormente chiarito tali procedure ed introdotto termini specifici per la conclusione delle stesse (art. 10 Regolamento 2014).
E’ altresì possibile dimostrare la notorietà del marchio, ed ottenere dunque la tutela assicurata dalla legge ai marchi well-known, nell’ambito delle procedure avviate presso gli uffici amministrativi competenti per la tutela dei marchi, nonché in sede giudiziale, ove il tribunale sia chiamato a pronunciarsi su una controversia concernente marchi (art. 14 PRC Trademark Law).
(c) La prova della notorietà:
La prova della notorietà è il tema più articolato di questa materia, in quanto non esiste uno standard predefinito di valutazione e la discrezionalità dei funzionari incaricati influisce in modo rilevante sull’esito della procedura. La valutazione deve infatti essere effettuata caso per caso, come enfatizzato dal Regolamento 2014 (art. 3), prendendo in considerazione il livello di diffusione del marchio tra il pubblico di riferimento, la durata del periodo in cui il marchio è stato utilizzato nonché l’estensione geografica ed il volume della pubblicità effettuata (art. 9 PRC Trademark Law).
Qui di seguito indichiamo una lista di documenti che, secondo la prassi, risultano utili ai fini del riconoscimento dello status di marchio well-known:
•risultati di una ricerca sui più comuni motori di ricerca, internazionali e cinesi;
•copia dei certificati di registrazione del marchio in Cina e nel mondo;
•prova del primo uso del marchio in Cina (copie di giornali, reportage, brochure, ecc.);
•copia dei documenti rilasciati dalle autorità cinesi in relazione all’uso dei prodotti con il marchio (certificazioni, autorizzazioni, documenti di importazione, ecc.);
•manuali, brochure, cataloghi e quant’altro possa dimostrare l’uso del marchio da parte del titolare;
•descrizione della eventuale struttura societaria del titolare del marchio in Cina (copia della business license, certificati di registrazione di branch e uffici di rappresentanza, foto di fabbriche, biglietti da visita, carta intestata, cataloghi, ecc.);
•premi o riconoscimenti ricevuti purché connessi al marchio;
•prova del valore delle vendite dei prodotti (o dei servizi prestati) con il marchio effettuate in Cina (copia delle fatture, bolle di importazione, bilanci delle società produttive o di trading cinesi, ecc.);
•prova delle vendite effettuate (foto dei prodotti, delle etichette, dei negozi, eventualmente riportate dai media);
•prova della quota di mercato: può essere ad esempio fornita dimostrando l’ubicazione dei negozi in cui i prodotti con il marchio vengono venduti nei centri commerciali, citando commenti su riviste, associazioni di imprese, ecc. oppure commissionando una ricerca di mercato a società locali specializzate in questo genere di servizi;
•prova della pubblicità effettuata, con copia delle riviste, giornali, periodici, media, cartelloni e dei costi sostenuti (fatture, contratti, ecc.);
•news reports (è possibile effettuare una ricerca presso le principali biblioteche cinesi);
•prova in merito agli eventi organizzati in relazione al marchio;
•prova dell’eventuale violazione/i del marchio in Cina e delle iniziative adottate a tutela dello stesso.
Secondo la prassi, non è necessario presentare tutte le suddette prove, sebbene sia certamente ravvisabile la necessità di fornire il maggior numero possibile di elementi di prova volti a dimostrare nel modo più completo possibile le circostanze sopra elencate.
La modifica introdotta dal Regolamento 2014 in relazione alla definizione di well-known trademark, unita alle novità contenute nella Legge Marchi e nel Regolamento Attuativo, nonché ad un atteggiamento generalmente più “sensibile” delle autorità amministrative cinesi ai principi di buona fede nella gestione delle controversie concernenti i marchi, potrebbero consentire una tutela più ampia rispetto a quella offerta sino ad oggi ai titolari di marchi stranieri, spesso troppo formale ed, inevitabilmente, poco efficace.
3. Cina – Istituzione delle Intellectual Property Courts
Dal 3 Novembre 2014 sono divenute efficaci le “Provisions on the Establishment of Intellectual Property Courts in Beijing, Shanghai and Guangzhou” emanate il 31 Agosto 2014 dalla Supreme People's Court. Tali disposizioni disciplinano per la prima volta in Cina la creazione di Tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale (“IP Courts”).
Le IP Courts sono state istituite presso le tre principali città della Cina: Pechino, Shanghai e Guangzhou e si occuperanno a livello municipale (ad esclusione di Guangzhou, che coprirà l'intera provincia del Guangdong) della risoluzione di controversie in materia di proprietà intellettuale.
Trattandosi di un nuovo provvedimento non ancora del tutto chiaro in alcuni passaggi, per verificarne l’effettivo ambito di applicazione sarà necessario attendere chiarimenti da parte degli organi giuridisdizionali cinesi.
4. Hong Kong – L’Autorità per la Concorrenza ha pubblicato le linee guida preliminari per la futura applicazione delle legge antitrust: un importante passo verso la regolamentazione della materia.
Lo scorso Ottobre l’Autorità per la concorrenza di Hong Kong (Hong Kong Competition Commission) ha pubblicato, congiuntamente alla locale autorità per le comunicazioni, sei bozze di linee guida relative alla Competion Ordinance di Hong Kong, per raccogliere, in pubblica consultazione, i commenti degli operatori del settore e degli interessati.
Tale pubblicazione è stata accolta come un indice della ormai prossima implementazione, anche ad Hong Kong, di una compiuta regolamentazione in ambito antitrust ed in generale di tutela della concorrenza.
Per quanto, infatti, già nel 2012 il Legislative Council di Hong Kong avesse approvato la lungamente attesa nuova legge in materia (Competition Ordinance – Cap. 619 – da noi anticipata nella nostra Newsletter Asia n. 5 dell’Agosto 2012), la sua piena applicabilità era stata a suo tempo rimandata ad un periodo successivo, conseguente all’implementazione delle regole di dettaglio e delle linee guida applicative della legge.
Scopo dichiarato delle linee guida è quello di fornire un’interpretazione preventiva delle disposizioni chiave dell’Ordinance, nonché di illustrare le sue future modalità applicative. Le linee guida, inoltre, anticipano le procedure che l’Autorità preposta seguirà al fine di gestire reclami e condurre investigazioni sulle infrazioni in materia.
Al riguardo, pare opportuno rimarcare che la legislazione di Hong Kong sarà basata su tre pilastri normativi, ovvero:
- la c.d. “first conduct rule”, ovvero il divieto per le imprese di concludere accordi o di implementare pratiche di concerto che abbiano ad oggetto o come effetto la prevenzione, restrizione o distorsione della concorrenza ad Hong Kong. Nell’ambito della “first conduct rule”, rientrano, tra le altre, alcune condotte particolarmente rilevanti quali accordi per la fissazione di prezzi, l’allocazione di mercati, la restrizione degli output di prodotto, la gestione congiunta di offerte;
- la c.d. “second conduct rule”, ovvero il divieto per imprese che detengano una quota rilevante di mercato di abusare di tale loro posizione ed intraprendere condotte che abbiano ad oggetto o effetto la prevenzione, restrizione o distorsione della concorrenza ad Hong Kong;
- la c.d. “merger rule”, ovvero le regole in materia di fusioni tra società che abbiano ad effetto la restrizione della concorrenza. Tale ultima regola, tuttavia, avrà minore rilevanza nella maggior parte dei casi, in quanto inizialmente troverà applicazione solo nel settore delle telecomunicazioni.
La consultazione pubblica sulle linee guida, la definizione delle condotte e delle regole procedurali dovrebbero essere completate nel corso del mese di Dicembre. Le intenzioni dell’Autorità sono quelle di riuscire a completare i vari passaggi legislativi successivi, e rendere così pienamente efficace la normativa, nel corso del 2015.
5. Singapore – Approvato dal Parlamento il Companies (Amendment) Act
In data 17 Novembre 2014 il Presidente della Repubblica di Singapore ha promulgato il Companies (Amendment) Act 2014 (il “Nuovo CA”), approvato dal Parlamento lo scorso 8 Ottobre, con il quale sono stati riformati alcuni aspetti del diritto societario locale, così come previsti nel testo quadro rappresentato dal Companies Act (Chapter 50) (il “CA”), e in altre leggi ad esso correlate. Il Nuovo CA è il risultato finale di un lungo esercizio consultivo, iniziato nel 2007; la nuova normativa non è ancora stata pubblicata nella gazzetta ufficiale locale, e dunque allo stato non è possibile indicare precisamente quando entrerà in vigore, ma presumibilmente entro i primi mesi del 2015.
Le principali novità possono essere riassunte come segue:
(a) Modifiche relative alle società:
1. Abolizione del Memorandum of Association & Articles of Association: i due documenti di incorporazione saranno fusi in un unico documento, denominato Constitution. Questa modifica non si applica alle società già incorporate alla data di entrata in vigore del Nuovo CA.
2. Libro soci: Le società private (private companies) non dovranno più mantenere un Register of Members, il quale sarà invece tenuto dall’Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (“ACRA”), in formato elettronico. E’ in capo a ciascuna società l’obbligo di notificare all’ACRA ogni variazione della propria compagine sociale. Con la nuova disciplina, la cessione di partecipazioni sarà efficace dal momento in cui è eseguita la notifica all’ACRA.
3. CEO, Amministratori e Company Secretaries: (i) Viene esteso ai CEO (nel caso in cui non siano già anche amministratori della società) l’obbligo di dichiarare un eventuale interesse privato in una determinata transazione, nonché altri incarichi o eventuali interessi propri o dei propri familiari in titoli della società; (ii) il divieto di concedere prestiti a favore degli amministratori è ora esteso ad un ambito di persone e società connesse all’amministratore; (iii) gli amministratori e company secretaries che non hanno ottemperato agli obblighi di notifica all’ACRA di documenti o informazioni per tre mesi oltre il termine previsto, non potranno assumere nuovi incarichi (ma potranno mantenere quelli in essere); tale preclusione decade quando l’obbligo di notifica è adempiuto.
4. il Nuovo CA prevede che le società che in un determinato anno fiscale soddisfano i criteri per essere qualificate come small company siano esentate, per quel medesimo anno, dall’obbligo di revisione del bilancio. La small company è introdotta ex novo dal Nuovo CA, il quale definisce small company (per un determinato anno fiscale) quella società che, in quel medesimo anno e in ciascuno dei due anni fiscali immediatamente precedenti, soddisfa almeno due dei seguenti requisiti quantitativi: (a) total annual revenue non superiore a 10 milioni di Dollari di Singapore; (b) total assets non superiori a 10 milioni di Dollari di Singapore; (c) meno di 50 dipendenti. Una società che fa parte di un gruppo di società è esentata dall’obbligo di revisione solo qualora sia la società medesima, sia il gruppo cui appartiene, soddisfano i criteri della small company.
(b) Modifiche relative a sedi secondarie di società straniere (Branch Office):
1. Authorized Representative: Il Nuovo CA ridurrà da due a uno il numero di Authorized Representatives (attualmente indicati come Agents) che le sedi secondarie di società straniere devono nominare e mantenere a Singapore, per tutta la loro durata. Gli Agents sono infatti persone fisiche, stabilmente residenti a Singapore, autorizzate a ricevere le notifiche e comunicazioni per conto della sede secondaria e della società straniera, e si è dunque ritenuto che il nuovo termine Authorized Representative meglio rifletta la funzione e le responsabilità connesse a tale carica.
2. Bilancio della sede secondaria: il bilancio della sede secondaria dovrà ora essere predisposto secondo la struttura già prevista per i bilanci delle società locali, e dunque includendo documenti integrativi quali, ad esempio, il conto economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, la nota integrativa, etc. Inoltre, così come già avviene per le società locali, le sedi secondarie dovranno depositare il nome del proprio revisore dei conti. Queste modifiche mirano in particolare ad aumentare la trasparenza della sede secondaria, come già avviene per le società locali.
Il Nuovo CA si è posto l’obiettivo di ridurre gli adempimenti richiesti alle imprese, assicurando una maggiore flessibilità e una governance più efficiente per le imprese costituite a Singapore. Allo stesso tempo, complessivamente la nuova normativa prevede una maggiore partecipazione degli amministratori all’attività sociale.
6. Eventi - “Fostering Outbound Investments into Italy”
In data 10 aprile 2014 si è tenuto un seminario sulle principali novità normative volte ad attrarre investimenti stranieri in Italia. Il seminario, dal titolo “Fostering Outbound Investments into Italy”, è stato organizzato organizzato da CCB International, Chiomenti Studio Legale, ITA Italian Trade Agency ed UBI Banca. Tra i diversi relatori erano presenti i rappresentanti di società asiatiche che già opeano in Italia oltre ad istituzioni bancarie e consulenti che vantano una consolidata esperienza nelle operazioni cross border tra Italia ed Asia (KPMG, Italian Chamber of Commerce in Hong Kong and Macao, Quadrivio Capital SGR and Synergo SGR). Marco Nicolini è intervenuto come relatore per conto dello Studio.
7. Eventi - “Guangzhou Lawyers Association”
In data 31 ottobre 2014 Nicolò Bellotto ha partecipato, in qualità di relatore, ad un evento formativo riservato ad avvocati abilitati in Cina organizzato dalla Guangzhou Lawyers Association e riguardante gli investimenti cinesi all’estero.
8. Eventi – Seminario su Singapore presso la Camera di Commercio di Roma
In data 22 ottobre 2014, presso la Camera di Commercio di Roma, si è tenuto un seminario dal titolo “Singapore, quali opportunità per le nostre PMI”, sul tema delle opportunità d'investimento che Singapore offre alle imprese italiane che intendono affrontare il mercato del sud-est asiatico. Tra i relatori, operatori e consulenti che operano in Asia (Banca d’Italia, Italian Chamber of Commerce in Singapore, Partner LVenture Group, Studio Pirola). Lo Studio è stato invitato a intervenire con riferimento al quadro normativo e linee guida per investimenti stranieri a Singapore e Raffaella Piccoli, in rappresentanza dello Studio, ha partecipato all'evento come relatrice.
9. Eventi – Seminario ad Hong Kong sugli investimenti immobiliari in Italia
In data 3 dicembre Nicolò Bellotto ha partecipato, in qualità di relatore, ad un seminario organizzato da World Capital Real Estate Group ad Hong Kong presso il MIPIM Asia Property leaders Summit. Il seminario, dal titolo “Italy Real-Invest – Investment Opportunities in Italy” ha fornito ai partecipanti una panoramica delle recenti rilevanti modifiche introdotte nella normativa immobiliare dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133.
10. M&A – Tra le principali operazioni seguite dallo Studio nella seconda metà dell’anno si segnalano le seguenti:
•assistenza a Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. nell'acquisizione del 40% di Dagong Europe Credit Rating, basata a Milano, dal socio Mandarin Fund. L'assistenza è stata resa coordinando il lavoro di due team, uno basato a Pechino e l'altro basao a Milano.
•assistenza a Mondadori International Business S.r.l. nella concessione della licenza a China Report (la principale casa editrice in lingue straniere in Cina) per la pubblicazione della rivista Interni in Cina, unica collaborazione sino-straniera approvata nel 2014 dalla General Administration of Publications and Press in Cina. L'assistenza è stata svolta dallo Studio di Pechino.
•assistenza a State Grid International Development Limited nell’acquisizione di una quota minoritaria (35%) del capitale sociale di CDP Reti S.p.A., società parte del gruppo CDP che detiene una partecipazione del 30% del capitale sociale di Snam S.p.A. e, dopo conferimento da CDP S.p.A. a CDP Reti S.p.A. della partecipazione in Terna S.p.A., deterrà una partecipazione del 29,9% nel capitale sociale di Terna S.p.A.
•assistenza a Fujian Snowman Co., Ltd. in un’operazione nella quale l’italiana Refcomp S.p.A., in concordato preventivo, e la controllata cinese Refcomp Compressors (Shanghai) co., Ltd., hanno ceduto i propri rami d’azienda (comprensivi di marchi, brevetti e know how) alla società cinese Fujian Snowman Co., Ltd., quotata alla Borsa di Shenzen.
•assistenza a Wanbao Group Compressor Co Ltd. nell’operazione con la quale l’italiana ACC Compressors S.p.A., in procedura di amministrazione straordinaria, è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano ad accettare l’offerta di acquisto dell’azienda presentata dalla società cinese Wanbao Group Compressor Co Ltd. nell’ambito di una procedura di gara d’asta a chiamata.