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Newsalert - L’EPO si rifiuta di riconoscere un’Intelligenza Artificiale quale inventore
Newsalert - L’EPO si rifiuta di riconoscere un’Intelligenza Artificiale quale inventore

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Newsalert - L’EPO si rifiuta di riconoscere un’Intelligenza Artificiale quale inventore

Il 27 gennaio l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha reso note le motivazioni per le quali ha rifiutato due domande di brevetto, rispettivamente la n. 18275174 e la n. 18275163, che indicavano quale inventore un sistema di intelligenza artificiale, denominato “DABUS". Secondo l’EPO, l'inventore designato deve essere un essere umano e non una macchina.

 

Come è noto, ai sensi dell'articolo 81 e della regola 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) una domanda di brevetto deve contenere la designazione dell'inventore, che deve specificare, inter alia, il cognome, i nomi e l'indirizzo completo dell'inventore. Inoltre, se il richiedente non è l'inventore, la domanda di brevetto deve contenere una dichiarazione che indichi l’origine del diritto al brevetto europeo. 

Posto che entrambe le tecnologie alla base delle domande di brevetto in questione sono state concepite da un sistema di Intelligenza Artificiale denominato DABUS, il richiedente ha depositato i brevetti indicando DABUS come inventore. Secondo le argomentazioni del richiedente, la normativa brevettuale richiede di indicare l'effettivo ideatore dell'invenzione e accettare un sistema di Intelligenza Artificiale come inventore “sarebbe in linea con la funzione del diritto brevettuale di incentivare l'innovazione e di divulgare le invenzioni al pubblico”.  Inoltre, il richiedente ha sostenuto di essere il "datore di lavoro" del sistema di Intelligenza Artificiale e, di conseguenza, di aver acquisito il diritto ai brevetti europei dall’inventore, in qualità di avente causa del titolare del diritto (i.e. DABUS).  

Tuttavia, l’EPO ha ritenuto che tali designazioni non soddisfino i requisiti previsti dall’EPC, specificandone le ragioni.


Scarica l'analisi in materia a cura del Dipartimento IP, TMT and Data Protection