Direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva e l'esdebitazione: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 26 giugno 2019 la direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione, le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, concludendo così l’iter legislativo della proposta presentata dalla Commissione nel novembre 2016.
L'obiettivo generale della direttiva è quello di ridurre le differenze tra i quadri degli Stati membri in materia di ristrutturazione e insolvenza, nonché migliorare la cultura del salvataggio in tutta l'UE. Tra gli elementi distintivi delle nuove regole, si segnalano:
- allerta precoce e accesso alle informazioni - un sistema che permette al debitore di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e che segnala la necessità di agire rapidamente;
- quadri di ristrutturazione preventiva - il debitore avrà accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consente la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la sostenibilità economica così da tutelare i posti di lavoro e l'attività imprenditoriale. Questi quadri sono disponibili anche su richiesta dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori;
- obblighi dei dirigenti – la proposta introduce delle disposizioni specifiche sugli obblighi dei dirigenti d'azienda nelle procedure d'insolvenza. Tali disposizioni prevedono, ad esempio, di tenere debito conto degli interessi dei creditori, di altre parti interessate e di detentori di strumenti di capitale, nonché di adottare misure per prevenire l'insolvenza ed evitare negligenza intenzionale o grave;
- facilitazione delle trattative sui piani di ristrutturazione preventiva - in alcuni casi (ad esempio, nel caso in cui sia necessaria una ristrutturazione trasversale dei debiti per adottare il piano di ristrutturazione, qualora tale nomina sia richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori o qualora sia decisa dalle autorità giurisdizionali in caso di una sospensione generale delle azioni esecutive individuali) è prevista la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione che assiste nella redazione del piano. Per gli altri casi, la direttiva stabilisce che la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione debba essere decisa caso per caso valutando le circostanze specifiche, ad eccezione dei casi in cui gli Stati membri possono richiedere una nomina obbligatoria;
- piani di ristrutturazione - le nuove norme prevedono una serie di elementi obbligatori del piano, tra cui la descrizione della situazione economica del debitore, le parti interessate e le rispettive classi, i termini del piano;
- sospensione delle azioni esecutive individuali - il debitore può beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali per agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva. La durata iniziale della sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi;
- esdebitazione - gli imprenditori sovra indebitati potranno accedere almeno a una procedura che comporti l'esdebitazione integrale dopo un periodo massimo di tre anni.
Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 luglio 2021, ad eccezione di alcune disposizioni per le quali è previsto un termine per il recepimento più lungo (articolo 34 della direttiva).
Gli Stati membri che dovessero incontrare particolari difficoltà nell'attuazione potranno beneficiare di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione; in tale ipotesi, sono tenuti a notificare alla Commissione la necessità di avvalersi dell'opzione entro il 17 gennaio 2021.
Si segnala che taluni dei principi e previsioni di cui alla presente direttiva appaiono già riflessi nel “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che, ad esempio, introduce nel nostro Ordinamento (quale novità assoluta) le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, conformandosi agli obiettivi indicati dal Legislatore Europeo.
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