frame
Delibera Consob in materia di Initial Coin Offering (ICO)
Delibera Consob in materia di Initial Coin Offering (ICO)

Scarica Allegati

article

Delibera Consob in materia di Initial Coin Offering (ICO)

Pubblicata lo scorso 5 novembre la delibera Consob n. 20660, con cui l’Autorità ha disposto la sospensione - ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lett. b), TUF - di un’offerta al pubblico di criptovalute promossa da una società di diritto inglese in Italia.

Il provvedimento conferma l’interpretazione per cui le Initial Coin Offering (ICO) sono suscettibili di configurare offerte al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1, comma 1, lett. t), del TUF.
In particolare, la Consob ritiene che costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati".

A tal fine, occorre quindi analizzare se sussistono tutti gli elementi costitutivi dell’offerta al pubblico, che sono:
(a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende sia gli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
(b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
(c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia.

Con riferimento all’analisi volta a verificare quanto sub (a), vale a dire se l’oggetto dell’offerta sia riconducibile alla nozione di “prodotto finanziario” così come riportata dall’art. 1, comma 1, lett. u), del TUF, Consob, nel caso di specie, considera le caratteristiche proprie del token emesso rilevando che “la struttura dell’operazione de qua prevede che (a) l’aderente impieghi i propri capitali (b) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito compreso tra un minimo e un massimo espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (c) insito un potenziale rischio finanziario”. Alla stregua di tale verifica, Consob ha ritenuto che l’investimento proposto sia un investimento di natura finanziaria, con conseguente sospensione della relativa offerta in quanto posta in essere in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia.

 

Scarica qui la delibera Consob n. 20660