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Consob: Documento di discussione in materia di ICOs e cripto-attività
Consob: Documento di discussione in materia di ICOs e cripto-attività

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Consob: Documento di discussione in materia di ICOs e cripto-attività

Pubblicato dalla Consob in data 19 marzo 2019 un documento di discussione in materia di initial coin offerings (ICOs) e scambi di cripto-attività. Il documento è mirato ad avviare un dibattito a livello nazionale sul tema, in attesa della definizione in ambito europeo di un orientamento condiviso circa la qualificazione giuridica dei crypto-asset e, in particolare, in merito alla loro riconduzione nella categoria dei valori mobiliari.

Questi i punti principali affrontati nel documento:

  • definizione degli elementi costitutivi del fenomeno – Consob individua i tratti distintivi della cripto-attività che - fermi restando gli elementi tipici dell’investimento di natura finanziaria, comuni a prodotti e strumenti finanziari – si caratterizzano per (i) l’impiego di tecnologie innovative, tipo la blockchain, e (ii) la destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilità è strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione.

    La codificazione di una categoria ad hoc distinta dai prodotti finanziari presenta, secondo l’Autorità, il pregio di ridurre l’onere di dover condurre un’analisi case-by-case volta all’individuazione della sussistenza (o meno) delle caratteristiche del prodotto finanziario, nonché di affrontare la materia tenendo conto delle sue peculiarità.

    Secondo il documento, gli investimenti in cripto-attività che non presentino le caratteristiche degli “strumenti finanziari” e dei “prodotti di investimento” (PRIIP, PRIB e IBIP) saranno oggetto di una disciplina ad hoc. Diversamente, si applicherà la disciplina europea relativa agli “strumenti finanziari” o ai “prodotti di investimento” qualora una cripto-attività sia riconducibile a tali categorie.
  • offerte di cripto-attività di nuova emissione - il documento definisce piattaforma per le offerte di cripto-attività “una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la promozione e realizzazione di offerte di cripto-attività di nuova emissione.

    Riguardo alla disciplina relativa all’offerta di cripto-attività, il documento individua un meccanismo di opt-in in base al quale il promotore dell’iniziativa (emittente/offerente/proponente) potrà scegliere volontariamente l’impiego di una piattaforma dedicata, rispondente ai requisiti individuati dall’Autorità, al fine di rivolgersi agli investitori in un contesto regolamentato.

    A tale riguardo, secondo la Consob, gli operatori meglio posizionati per poter offrire assistenza professionale nella realizzazione delle offerte di cripto-attività sono i gestori di portali per il crowdfunding o soggetti diversi, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti a tali gestori.

    Le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resteranno comunque legittime (salvo presentare aspetti valutabili sotto il profilo dell’abusivismo ai sensi del TUF qualora il token integri la nozione di prodotto finanziario), ma saranno riconoscibili dalla generalità del pubblico come non assistite dalle stesse tutele previste dal regime applicabile a quelle che, per volontà del promotore, accedano al circuito regolato. Quale possibile incentivo ad accedere al circuito regolato, il documento prevede, in favore delle cripto-attività idonee ad integrare la nozione domestica di prodotto finanziario, una deroga rispetto all’applicazione della disciplina dell’offerta al pubblico e dell’offerta a distanza di prodotti finanziari. Resterebbe salva l’applicazione della disciplina europea alle cripto-attività rientranti nella definizione di strumento finanziario (ad es. in materia di prospetti, MiFID II);
  • sistemi di scambi di cripto-attività – dopo aver definito il “sistema di scambi di cripto-attività” quale l’insieme di regole e di strutture automatizzate che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attività e di dare esecuzione a tali proposte, il documento propone di non prevedere un sistema di riserva di attività per la gestione di tali sistemi di scambio, ipotizzando, piuttosto, un sistema di opt-in in capo al gestore del sistema di scambi simile a quello ipotizzato in capo al promotore (vd. sopra). Ai fini dell’iscrizione del sistema di scambio nel registro tenuto dalla Consob, il documento individua, poi, una serie di requisiti il cui accertamento sarà condizione per l’attribuzione della qualifica di sistema di scambio di cripto-attività.

La presentazione di osservazioni è aperta fino al 19 maggio.

 

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