Addendum alle Linee guida BCE sugli NPL
In data 15 marzo 2018, la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato l’Addendum alle Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL).
Il documento, che segue la consultazione pubblica che si è svolta dal 4 ottobre all’8 dicembre 2017, integra le linee guida sugli NPL, di natura qualitativa, pubblicate il 20 marzo 2017, precisando le aspettative di vigilanza della BCE con riferimento ai livelli di accantonamento ritenuti prudenti per gli NPL classificati come tali a partire dal 1° aprile 2018.
L’Addendum non ha carattere vincolante e sarà alla base del dialogo di vigilanza tra le banche significative e la vigilanza bancaria della BCE. A conclusione del dialogo di vigilanza, tenendo conto della situazione specifica di ogni banca, la vigilanza bancaria della BCE deciderà, caso per caso, se e quali misure di vigilanza adottare. I risultati di questo dialogo saranno integrati, per la prima volta, nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del 2021.
Più nel dettaglio, nel valutare i livelli di accantonamento a copertura degli NPL, la BCE terrà conto, in primo luogo, della fascia di anzianità dell’esposizione non-performing. Per anzianità si intende il numero di giorni (convertiti in anni) intercorsi dalla data in cui l’esposizione è stata classificata come deteriorata fino alla data di segnalazione o di riferimento rilevante, a prescindere dall’evento che ha attivato la classificazione come NPL. L’anzianità è quindi computata nello stesso modo per le “inadempienze probabili” e le “esposizioni scadute”. Le garanzie escusse non rientrano al momento nell’ambito di applicazione.
Oltre alla fascia di anzianità, nella valutazione prudenziale dei livelli di accantonamento, la BCE terrà conto, altresì, della garanzia (ove esistente) del credito. A tale fine, gli NPL si distingueranno in garantiti, non garantiti e parzialmente garantiti. Quanto alle aspettative di vigilanza, per gli NPL non garantiti la copertura integrale dovrà arrivare entro due anni. Per le parti non garantite di NPL parzialmente garantiti, la svalutazione dovrà iniziare a partire dal terzo anno per un ammontare del 40% del credito; le svalutazioni saliranno poi al 55% dopo quattro anni, al 70% dopo cinque anni, all'85% al sesto anno, fino ad arrivare al 100% al settimo anno.
Le aspettative di vigilanza della BCE per gli NPL garantiti di anzianità elevata divergono dai requisiti minimi automatici presentati dalla Commissione europea nella proposta di regolamento di modifica del CRR presentata il 14 marzo 2018, secondo la quale questi dovranno essere completamente coperti dopo otto e non sette anni.