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Newsletter Restructuring - 3/2012 IT
1. Piani di risanamento e requisiti del professionista attestatore
2. Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis: l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo
3. Il nuovo concordato preventivo
3.1 La domanda di ammissione alla procedura concordataria
3.2 Inefficacia delle ipoteche e disciplina dei contratti in corso di esecuzione
3.3 L’adunanza dei creditori e l’approvazione del concordato
3.4 Il concordato con continuità aziendale
3.5 Concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: il computo dei termini
4. Disposizioni comuni a concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione
4.1 Prededucibilità e nuova finanza
4.2 Nuova finanza e continuità aziendale
4.3 Deroga all’applicazione delle norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale
5. La responsabilità penale del professionista attestatore
6. Ulteriori modifiche: esenzione dall’azione revocatoria e disciplina dei rapporti pendenti
7. Disposizioni di carattere fiscale
7.1 La tassazione delle sopravvenienze attive
7.2 La deducibilità delle perdite su crediti
1. Piani di risanamento e requisiti del professionista attestatore2. Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis: l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo
3. Il nuovo concordato preventivo
3.1 La domanda di ammissione alla procedura concordataria
3.2 Inefficacia delle ipoteche e disciplina dei contratti in corso di esecuzione
3.3 L’adunanza dei creditori e l’approvazione del concordato
3.4 Il concordato con continuità aziendale
3.5 Concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: il computo dei termini
4. Disposizioni comuni a concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione
4.1 Prededucibilità e nuova finanza
4.2 Nuova finanza e continuità aziendale
4.3 Deroga all’applicazione delle norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale
5. La responsabilità penale del professionista attestatore
6. Ulteriori modifiche: esenzione dall’azione revocatoria e disciplina dei rapporti pendenti
7. Disposizioni di carattere fiscale
7.1 La tassazione delle sopravvenienze attive
7.2 La deducibilità delle perdite su crediti
L’intervento riformatore ha inciso sulla disciplina dei piani di risanamento prevedendo da un lato una nuova e maggiormente specifica regolamentazione dei requisiti e dei compiti del professionista c.d. “attestatore” e, dall’altro, introducendo la facoltà del debitore di pubblicare il piano di risanamento nel registro delle imprese, così da poter beneficiare del regime di detassazione delle sopravvenienze attive meglio descritto al successivo paragrafo 7.1.
Quanto al primo aspetto è bene sottolineare come, rispetto alla disciplina vigente, sia mutato l’oggetto dell’attestazione del professionista: non più la ragionevolezza del piano, bensì la “veridicità dei dati aziendali e la fattibilità” dello stesso, in linea con quanto previsto in materia di concordato preventivo.
Il nuovo articolo 67 co. 3 lettera (d) specifica inoltre che il professionista debba essere designato dal debitore (ponendo fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla competenza a tale nomina) e declina il requisito dell’indipendenza dello stesso secondo i seguenti parametri:
(i)assenza di legami professionali o personali all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento, tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
(ii)possesso dei requisiti previsti dal codice civile per l’elezione alla carica di sindaco (cfr. art. 2399 cod. civ.);
(iii)assenza, negli ultimi cinque anni, di alcuna prestazione di lavoro subordinato o autonomo (anche per il tramite di soggetti con i quali il professionista sia unito in associazione professionale) in favore del debitore ovvero assenza di alcuna partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo di quest’ultimo.
In virtù del rimando operato dalle disposizioni della Legge Fallimentare tali requisiti sono destinati ad applicarsi anche in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione.
2. Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis: l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo
Il testo dell’articolo 182-bis così come emendato ad esito della riforma prevede in primo luogo – ed in linea con il nuovo testo dell’articolo 67 co. 3 (d) – che l’esperto attesti non più solo l’attuabilità dell’accordo ma anche la veridicità dei dati aziendali stessi.
In secondo luogo, il riformato articolo 182-bis prevede che il debitore debba assicurare l’integrale (e non più “regolare”) pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione e che ciò debba avvenire secondo i seguenti termini:
(i)centoventi giorni dall’omologazione dell’accordo in caso di crediti già scaduti a quella data; e
(ii)centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Tale soluzione sembra quindi rappresentare una risposta a quell’orientamento giurisprudenziale, recentemente consolidatosi, che ha imposto, quale condizione per l’omologazione dell’accordo, l’effettiva presenza delle disponibilità per soddisfare i creditori estranei sin dal deposito del relativo ricorso.
La norma precisa altresì che dalla data di pubblicazione dell’accordo e per i sessanta giorni successivi i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non solo, come già previsto, siano inibiti dall’esercizio di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore ma nemmeno possano acquisire titoli di prelazione se non concordati.
Da ultimo, il riformato articolo 182-bis consente al debitore che, nei termini e alle condizioni della Legge Fallimentare, abbia depositato una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis co. 6 (i.e. al fine di richiedere la sospensione delle azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative) di presentare domanda di concordato preventivo nei termini fissati dal tribunale per il deposito dell’accordo di ristrutturazione stesso: in tal caso si mantengono gli “effetti protettivi” del patrimonio del debitore già prodottisi.
3. Il nuovo concordato preventivo
Il concordato preventivo è l’istituto su cui ha maggiormente inciso l’intervento riformatore.
3.1 La domanda di ammissione alla procedura concordataria
Significative modifiche sono state introdotte già a partire dalla fase della domanda di ammissione alla procedura concordataria: il novellato articolo 161 della Legge Fallimentare dispone in primo luogo che, in aggiunta alla documentazione già prevista, il ricorso sia accompagnato da “un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta” nonché che la domanda di concordato sia pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
La principale innovazione introdotta dal riformato articolo 161 consiste, tuttavia, nella possibilità, per l’imprenditore, di depositare il solo ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e di riservarsi di presentare la proposta, il piano e la documentazione ancillare entro un termine fissato dal giudice compreso tra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni (nel caso in cui sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine si riduce a sessanta giorni prorogabili, stanti giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni). E’, questa, l’ipotesi del cosiddetto “concordato in bianco” ovvero “pre-concordato”. Nel medesimo termine l’imprenditore potrà, in alternativa, depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione.
In tutti i predetti casi, si produrranno con la pubblicazione del ricorso effetti protettivi sul patrimonio dell’imprenditore i quali si conserveranno sino all’omologazione, rispettivamente, del concordato o dell’accordo.
La mancata integrazione della cd. “domanda in bianco” nel termine stabilito dal giudice e con la documentazione prevista dalla Legge Fallimentare è sanzionata con la dichiarazione di inammissibilità della domanda concordataria da parte del Tribunale mediante decreto non soggetto a reclamo. In tal caso il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiarerà il fallimento del debitore una volta accertati i presupposti di legge. Sino alla scadenza del termine stabilito dal giudice per l’integrazione della domanda, il debitore dovrà altresì adempiere agli obblighi informativi periodici disposti dal Tribunale: in caso contrario, il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda concordataria e potrà procedere, stanti i presupposti di legge, alla dichiarazione di fallimento.
Ulteriore novella all’articolo 161 consiste nell’espressa previsione che tra la data di deposito del ricorso concordatario e la data del decreto di ammissione alla procedura il debitore possa compiere non solo atti di ordinaria amministrazione ma anche, previa autorizzazione del tribunale, atti urgenti di straordinaria amministrazione, con la precisazione che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore saranno prededucibili.
A norma del nuovo articolo 161, inoltre, la domanda di concordato “in bianco” è inammissibile qualora il debitore, nei due anni precedenti, abbia presentato altra analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Da ultimo pare opportuno segnalare come a seguito dell’intervento riformatore risulti esplicitamente contemplata la possibilità di modificare – anche sostanzialmente – il piano o la proposta concordataria, con l’avvertenza che, in tal caso, si renderà necessaria una nuova relazione da parte del professionista attestatore.
3.2 Inefficacia delle ipoteche e disciplina dei contratti in corso di esecuzione
La riforma ha comportato la modifica del termine a quo per l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, non più da individuarsi nella data di presentazione del ricorso ma in quella di pubblicazione dello stesso nel registro delle imprese. E’ opportuno segnalare che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti tale data saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
L’intervento riformatore registra altresì l’introduzione di un’importante novità normativa contenuta nel neo-introdotto articolo 169-bis. Tale disposizione prevede infatti che il debitore, con il ricorso per l’ammissione alla procedura concordataria, possa chiedere al Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, al giudice delegato di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso ovvero a sospenderli per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In entrambi i casi il contraente riceverà un indennizzo a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento e tale credito sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Per espressa previsione normativa tale disciplina non si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai contratti di locazione di immobili, ai contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare ex art. 2447-bis cod. civ. ed ai contratti preliminari di vendita di immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero di un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente che siano stati trascritti ai sensi del codice civile.
3.3 L’adunanza dei creditori e l’approvazione del concordato
In sede di conversione sono state introdotte nel Decreto Sviluppo specifiche disposizioni volte ad incidere sulla disciplina della deliberazione ed approvazione del concordato preventivo da parte dell’adunanza dei creditori.
Talune modifiche sono state apportate, in primo luogo, alla disciplina del processo verbale dell’adunanza dei creditori. Il riformato articolo 178 della Legge Fallimentare prevede espressamente che nel processo verbale stesso sia inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale tali creditori potranno, con le modalità indicate, far pervenire il proprio dissenso. In mancanza, saranno ritenuti consenzienti e, come tali, considerati nel calcolo della maggioranza dei crediti. Ulteriore emendamento all’articolo 178 consiste nell’obbligo di comunicare agli assenti all’adunanza l’eventuale rinvio delle operazioni di voto ad una prossima udienza nel caso risulti impossibile completarle nel giorno stabilito.
Da ultimo, è opportuno segnalare come ad esito della conversione del Decreto Sviluppo sia stata introdotta all’articolo 179 della Legge Fallimentare apposita disposizione per cui qualora all’indomani dell’approvazione del concordato risultino mutate le condizioni di fattibilità del piano il commissario giudiziale debba avvisare i creditori. Questi ultimi avranno quindi la facoltà di costituirsi nel giudizio di omologazione del concordato - secondo apposito termine - per modificare il proprio voto.
3.4 Il concordato con continuità aziendale
Il legislatore della riforma ha introdotto nella Legge Fallimentare un articolo (art. 186-bis) interamente dedicato all’ipotesi in cui il piano concordatario preveda la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio ad una o più società – anche di nuova costituzione. E’, questa, l’ipotesi del concordato cd. “con continuità aziendale”.
In tale caso, e posto che il piano potrà prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:
(i)la documentazione ancillare alla domanda di ammissione al concordato dovrà contenere analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano concordatario, nonché delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura; e
(ii)il professionista attestatore dovrà, nella sua relazione, attestare che la prosecuzione dell’attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Fermo restando il necessario rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, il piano potrà inoltre prevedere una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. In questo caso, tali creditori privilegiati non avranno diritto di voto.
La disciplina del concordato con continuità aziendale registra specifiche previsioni relativamente ai rapporti contrattuali in corso alla data di deposito del ricorso, dei quali viene espressamente esclusa la risoluzione per effetto dell’apertura della procedura, nonché relativamente ai contratti pubblici pendenti sottoscritti dal debitore. Con riferimento a tali ultimi contratti si prevede che essi possano continuare a patto che il professionista attestatore ne attesti la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento del debitore.
Da ultimo, il neo-introdotto articolo 186-bis prevede che l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale possa partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a patto che presenti in gara:
(i)la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
(ii)la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto il quale si sia impegnato, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto stesso ed a subentrare all’impresa nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto per qualsivoglia ragione. Si applicano a tal proposito le disposizioni in tema di avvalimento di cui al “Codice degli appalti”.
L’impresa potrà concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, a patto che queste ultime non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e che l’impresa stessa non rivesta la qualità di mandataria.
3.5 Concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: il computo dei termini
La riforma ha inciso anche sul computo dei termini di cui agli articoli 64 (Atti a titolo gratuito), 65 (Pagamenti), 66 (Azione revocatoria ordinaria), 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) co. 1 e co. 2 e 69 (Atti compiuti tra coniugi) prevedendo che, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, il dies a quo di tali termini coincide con la data di pubblicazione della domanda di concordato o pre-concordato nel registro delle imprese.
4. Disposizioni comuni a concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione
Ad esito della riforma sono stati introdotti nella Legge Fallimentare gli articoli 182-quinquies e 182-sexies, entrambi applicabili sia agli accordi di ristrutturazione che alla procedura concordataria ed è stata altresì emendata la disciplina di cui all’art. 182-quater in tema di prededucibilità della nuova finanza.
4.1 Prededucibilità e nuova finanza
Il legislatore ha inciso significativamente sulle disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti derivanti dalla cd. “nuova finanza”, con ciò intendendosi tanto i finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis quanto – al ricorrere di determinati requisiti - quelli funzionali alla presentazione della domanda concordataria o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
Si prevede, in primo luogo, l’eliminazione del requisito soggettivo per cui i finanziamenti effettuati in funzione od esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione debbano essere effettuati da banche e intermediari finanziari qualificati: la norma riformata prevede infatti che il beneficio della prededucibilità spetti ai “crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati” a prescindere dalla qualità del soggetto finanziatore. Giova ricordare come il regime di prededucibilità di tali crediti si estenda ai finanziamenti-soci sino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare.
La norma riformata precisa altresì come il regime di prededucibilità sia applicabile anche nel caso in cui il finanziatore abbia acquistato la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
4.2 Nuova finanza e continuità aziendale
L’art. 182-quinquies detta disposizioni in tema di nuova finanza e di continuità aziendale. Quanto al primo punto, la norma prevede che il debitore che presenta domanda di ammissione alla procedura concordataria ovvero domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione (o proposta di un accordo di ristrutturazione) possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi della Legge Fallimentare a patto che un professionista attestatore in possesso dei requisiti di legge, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L’autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati solo per tipologia ed entità e non ancora oggetto di trattative, nonché la concessione di pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti stessi.
Quanto al secondo punto, la norma prevede che:
(i)il debitore che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi previa apposita attestazione da parte di un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Fallimentare. Tale attestazione non sarà necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori;
(ii)il debitore che abbia presentato domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi della Legge Fallimentare possa chiedere al tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti indicati sub paragrafo (i) che precede, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non saranno soggetti ad azione revocatoria fallimentare.
A norma del riformato articolo 217-bis della Legge Fallimentare, anche i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies sono esenti dall’applicazione delle norme in materia di bancarotta semplice e di bancarotta preferenziale.
4.3 Deroga all’applicazione delle norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale
Il neo-introdotto articolo 182-sexies contiene deroga espressa all’operatività della disciplina in materia di perdita e riduzione del capitale sociale dettata nel codice civile, la quale non sarà applicabile al debitore nel periodo compreso tra la data del deposito della domanda di ammissione alla procedura concordataria ovvero di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o della proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione stessa. Per lo stesso periodo è esclusa l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle rispettive domande ovvero della proposta di accordo, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile in materia di poteri degli amministratori successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società e sino al “passaggio di consegne” con i liquidatori.
5.La responsabilità penale del professionista attestatore
Ad esito della riforma è stata inoltre introdotta un’apposita norma disciplinante la responsabilità penale del professionista attestatore in caso di falso in attestazioni e relazioni. L’articolo 236-bis della Legge Fallimentare dispone infatti che sia punito con la reclusione da due a cinque anni e con multa da Euro 50.000 a Euro 100.000 il professionista che nelle relazioni o attestazioni da rendersi nell’ambito di piani di risanamento, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti. La pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso al fine di conseguire ingiusto profitto per sé o per gli altri. Nel caso in cui dal fatto consegua un danno per i creditori, la pena è aumentata fino alla metà.
6.Ulteriori modifiche: esenzioni dall’azione revocatoria e disciplina dei rapporti pendenti
In aggiunta alle modifiche supra illustrate pare opportuno segnalare che la riforma ha altresì comportato un ampliamento del ventaglio degli atti esenti dall’azione revocatoria fallimentare. La novellata lettera (e) del co. 3 dell’articolo 67 della Legge Fallimentare prevede infatti che siano esenti da tale azione non solo gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione omologato, ma anche gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti dopo il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura concordataria. Il nuovo testo dell’articolo 67 co. 3 lettera (c) estende inoltre l’esenzione dall’azione revocatoria ai contratti di vendita ed ai contratti preliminari di vendita (purché trascritti) aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente, sempre che alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio. In linea con tale disposizione, nonché coerentemente con quanto previsto dall’art. 169-bis, l’ultimo comma dell’art. 72 (Rapporti pendenti) della Legge Fallimentare è stato modificato prevedendo che la disciplina dettata in tema di rapporti contrattuali pendenti in costanza di fallimento non si applichi, oltre che ai contratti preliminari di vendita trascritti aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, anche a quelli aventi ad oggetto un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente.
7.Disposizioni di carattere fiscale
7.1 La tassazione delle sopravvenienze attive
Il comma 4 dell’art. 33 del Decreto Sviluppo così come convertito in legge interviene sulla disciplina fiscale delle sopravvivenze attive riscrivendo il comma 4 dell’art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). Nella nuova formulazione, detto comma prevede che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 co. 3 lettera (d) pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del Tuir.
Tali ipotesi di detassazione delle sopravvenienze attive si aggiungono a quelle già presenti nella precedente formulazione del comma 4 dell’art. 88, relative ai versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati alle società dai soci, nonché alla rinuncia degli stessi ai crediti, e alla riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo.
Si tratta pertanto di una novità di particolare rilevanza per i suoi impatti di ordine pratico sulla posizione del soggetto debitore, in quanto consente di estendere il beneficio fiscale della detassazione delle sopravvenienze anche alle ipotesi di riduzione dei debiti dell’impresa derivanti dall’applicazione dei nuovi istituti di gestione delle crisi aziendali.
Deve rilevarsi che, in base alla formulazione letterale della nuova norma, nel caso di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l’ottenimento di detto beneficio è subordinato ad un evento non dipendente dalla volontà del debitore, ossia l’omologa dell’accordo da parte del Tribunale. Quanto, invece, all’ipotesi di piano di risanamento ex art. 67 co. 3 lettera (d), l’ottenimento del beneficio è subordinato alla pubblicazione del piano attestato presso il registro delle imprese da parte del debitore.
Deve inoltre sottolinearsi che, nelle nuove ipotesi sopra delineate, il regime di detassazione non opera in relazione all’intero ammontare della sopravvenienza attiva, bensì solo per la parte che eccede eventuali perdite fiscali, pregresse e di periodo, disponibili in capo al debitore. Ne deriva che l’unico effetto fiscale che può verificarsi in capo al debitore in ragione della nuova disposizione è rappresentato dalla possibile riduzione o azzeramento delle relative perdite fiscali di cui all’articolo 84.
7.2 La deducibilità delle perdite su crediti
L’art. 33 co. 5 del Decreto Sviluppo, così come convertito in legge, interviene sulla posizione fiscale dei creditori delle imprese in crisi sostituendo il comma 5 dell’art. 101 del Tuir relativo al regime di deducibilità delle perdite su crediti. Nella nuova formulazione detto comma prevede infatti che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare. La nuova norma specifica altresì che gli “elementi certi e precisi” sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità (i.e. non superiore ad Euro 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione ed Euro 2.500 per le rimanenti imprese) e siano decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Gli “elementi certi e precisi” sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito sia prescritto e, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento CE 1606/2002 del 19 luglio 2002 anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
La modifica di maggior rilievo, da tempo invocata dagli operatori, si sostanzia nell’estensione del regime automatico di deducibilità delle perdite su crediti – prima circoscritto alle sole procedure concorsuali in senso stretto (e.g. fallimento, liquidazione coatta) – anche al nuovo istituto degli accordi di ristrutturazione di cui all’ art. 182-bis; l’intervento del legislatore in tal senso, peraltro, conferma quanto già affermato dall’Amministrazione Finanziaria in via interpretativa con riferimento a talune ipotesi di applicazione dell’art. 101, comma 5, del Tuir in presenza di detti accordi di ristrutturazione.
A seguito della nuova formulazione della norma, pertanto, il creditore che accetti la falcidia del proprio credito in conseguenza dell’accordo di ristrutturazione avrà il diritto di dedurre automaticamente la relativa perdita a seguito dell’omologazione dell’accordo stesso.
Va da ultimo rilevato che, stante l’attuale formulazione delle summenzionate modifiche introdotte agli artt. 88 e 101 del Tuir, non è stata garantita dal legislatore la piena simmetria tra la posizione del debitore e quella dei relativi creditori, giacché se da un lato è stata riconosciuta la detassazione delle sopravvenienze attive sia nel caso degli accordi ex art. 182-bis sia nel caso dei piani ex art . 67 co. lettera (d) delle Legge Fallimentare, dall’altro la deducibilità automatica delle relative perdite su crediti è stata riconosciuta solo in relazione alla fattispecie degli accordi di ristrutturazione.