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Newsletter Pharmaceuticals, Healthcare and Life Sciences | Un sintetico commento a TAR Marche n. 106_del 9 febbraio 202109
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Newsletter Pharmaceuticals, Healthcare and Life Sciences | Un sintetico commento a TAR Marche n. 106_del 9 febbraio 202109

Con la sentenza n. 106 del 9 febbraio 2021, il Tribunale Amministrativo per la Regione Marche si è pronunciato in maniera innovativa sull’applicabilità della disciplina delle incompatibilità stabilite in relazione alla titolarità di farmacie, estendendo tale applicabilità non solo ai soci che partecipano direttamente nel capitale sociale della società titolare della farmacia ma anche al socio della società controllante quest’ultima, almeno nei casi in cui la controllante detenga il 100% del capitale sociale della società titolare dell’esercizio della farmacia. Con la richiamata decisione il TAR Marche ha sancito che, al fine di evitare intenti elusivi della disciplina, i requisiti di cui agli art. 7 e 8 della L. 362/1991 (che stabiliscono l’impossibilità, per il farmacista e/o socio della società di gestione della farmacia di svolgere qualsiasi altra attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco come pure l’esercizio della professione medica) devono esser verificati anche rispetto al cosidetto socio “indiretto” della società titolare di farmacia.