Newsletter - L’applicazione del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557, co. 1, cod. civ. anche alla cessione di partecipazioni societarie
Il Tribunale di Milano, sulla scorta dell’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, ha affermato l’applicabilità del divieto di concorrenza ex art. 2557, co. 1, cod. civ., in via analogica, anche nel caso di cessione di partecipazioni societarie.
Come noto, l’art. 2557, co. 1, cod. civ. - dettato in materia di circolazione dell’azienda - dispone che “chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.
La ratio della norma è di evitare che l’alienante, sfruttando la notorietà acquisita presso clienti e fornitori dell’azienda ceduta, ovvero la conoscenza dell’organizzazione aziendale, sottragga all’acquirente la clientela dell’azienda medesima, compromettendo i benefici che deriverebbero dall’operazione.
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