Newsletter - IVASS: Modifiche in materia di sanzioni amministrative nei confronti di imprese e intermediari
Pubblicato da IVASS il Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019 recante “Modifiche ai Regolamenti IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 conseguente all'attuazione nazionale della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)”.
Il Provvedimento - che mira a colmare il vuoto normativo derivante dall’annullamento da parte del Consiglio di Stato dell’art. 10 del Regolamento IVASS n. 1/2013 nella parte in cui lo stesso non prevede l’instaurazione del contraddittorio con l’organo che, ricevuta la proposta sanzionatoria dagli uffici competenti, è chiamato ad irrogare la sanzione (Consiglio di Stato, n. 2043 del 28 marzo 2019) - introduce il c.d. “contraddittorio rafforzato” anche nel Regolamento n. 1/2013 con modalità identiche alle previsioni del Regolamento n. 39/2018, che già lo prevede per le violazioni commesse dal 1° ottobre 2018 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate al CAP ad opera del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68 di recepimento della IDD).
Il Provvedimento prevede, pertanto, per i procedimenti relativi a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018:
- per i procedimenti in corso in cui le contestazioni siano state già notificate ed i destinatari abbiano precedentemente svolto difese scritte e/o partecipato all’audizione, la possibilità per i destinatari delle contestazioni medesime (data con la trasmissione della proposta di sanzione) di presentare ulteriori controdeduzioni scritte all’organo competente all’adozione della sanzione;
- per i procedimenti in corso in cui le contestazioni siano state già notificate ed il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione sia decorso senza la presentazione di controdeduzioni scritte o richiesta di audizione, viene introdotta una specifica disposizione transitoria volta a riaprire i termini a difesa al fine di consentire ai destinatari della contestazione di non incorrere in una decadenza che non era a suo tempo prevista. In tal caso, il termine per l’esercizio delle prerogative difensive decorre dalla data di pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
- per i procedimenti ancora da avviare, che nell’atto di contestazione sia data apposita evidenza della possibilità di cui al primo alinea e della decadenza conseguente al mancato esercizio delle prerogative difensive in corso di procedimento.
Il Provvedimento, inoltre, (i) introduce modifiche al Regolamento n. 39/2018, estendendo il c.d. contraddittorio rafforzato anche ad alcune fattispecie che ne erano escluse (rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre – caso singolo; scatole nere e altri dispositivi elettronici e obblighi di comunicazione alle banche dati); (ii) prevede - sia nel Regolamento n. 1/2013 che nel Regolamento n. 39/2018 - che i provvedimenti sanzionatori e le relative sentenze rimangano pubblicati sul sito dell’IVASS per cinque anni; (iii) relativamente alle violazioni in materia di antiriciclaggio, introduce - sia nel Regolamento n. 1/2013 che nel Regolamento n. 39/2018 - la pubblicazione per estratto nel Bollettino dell’avvio dell’azione giudiziaria per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori, nonché dell’esito della stessa, ed inserisce, tra i destinatari delle violazioni in materia di antiriciclaggio di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento n. 39/2018, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’Ue stabiliti senza succursale in Italia.
Lo schema di Provvedimento, unitamente alla relazione accompagnatoria, non è stato posto in pubblica consultazione sul sito dell’IVASS e non contiene analisi di impatto della regolamentazione. Tuttavia, le modifiche agli articoli 6 e 10 del Regolamento n. 1/2013 replicano quelle già introdotte con il Regolamento n. 39/2018 – a suo tempo oggetto di pubblica consultazione - per le violazioni commesse dal 1° ottobre 2018.
Si segnala che le disposizioni del Provvedimento non comportano alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati – avendo esclusivamente una portata ampliativa dei loro diritti - e implicano adempimenti e costi aggiuntivi unicamente in capo all’Autorità di Vigilanza.
Il Provvedimento entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione.
Scarica il Provvedimento e la Relazione al Provvedimento.