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Newsletter Comunitario / Antitrust - 9/2006 IT
Italia:
- L’AGCM indaga nei settori della distribuzione del carburante e bancario
- Accolti impegni nel caso Merck e nel caso del rigassificatore di Panigaglia
- Autorizzate alcune fusioni bancarie
- Autorizzata JV nel facility management
- Vietata l’acquisizione di 1288
- Il Consiglio di Stato conferma la decisione nel caso Cassa Depositi e Prestiti
- Sulla prescrizione delle azioni per danni
Unione Europea:
- Novità in materia di clemenza
- Regolamento de minimis: nuove soglie
- Nuovo Regolamento su aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione
- Lucchini S.p.A. il Tribunale di primo Grado annulla la decisione sull’incompatibilità degli aiuti
- Gaz de France / Suez autorizzazione con impegni della fusione
- Chiuse inchieste nel settore energia e bancario
- Novità nel caso E.On / Endesa
- Recupero di aiuti illegittimi
- Approvati i contributi per i decoder
ITALIA- L’AGCM indaga nei settori della distribuzione del carburante e bancario
- Accolti impegni nel caso Merck e nel caso del rigassificatore di Panigaglia
- Autorizzate alcune fusioni bancarie
- Autorizzata JV nel facility management
- Vietata l’acquisizione di 1288
- Il Consiglio di Stato conferma la decisione nel caso Cassa Depositi e Prestiti
- Sulla prescrizione delle azioni per danni
Unione Europea:
- Novità in materia di clemenza
- Regolamento de minimis: nuove soglie
- Nuovo Regolamento su aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione
- Lucchini S.p.A. il Tribunale di primo Grado annulla la decisione sull’incompatibilità degli aiuti
- Gaz de France / Suez autorizzazione con impegni della fusione
- Chiuse inchieste nel settore energia e bancario
- Novità nel caso E.On / Endesa
- Recupero di aiuti illegittimi
- Approvati i contributi per i decoder
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’AGCM interviene sulla liberalizzazione del settore della distribuzione di carburante in Italia.
In data 18 Gennaio 2007 l’AGCM ha pubblicato alcune osservazioni in merito alle dinamiche del mercato nel OEsettore della distribuzione di carburanti in rete.
L’Autorità, in particolare, sollecita un intervento al fine di aumentare la competitività del settore e ridurre il prezzo dei carburanti che, in Italia, è più elevato rispetto al resto d’Europa. Secondo l’AGCM, infatti, gli interventi regolatori avviati fino ad ora per dar vita al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete di distribuzione di carburanti sono stati insoddisfacenti, hanno cristallizzato gli assetti distributivi esistenti e hanno ostacolato l’ingresso di nuovi operatori nel mercato. In particolare, l’Autorità registra in Italia una presenza del tutto marginale degli operatori appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) laddove, in altri paesi europei, la percentuale delle vendite di carburante realizzata attraverso tale canale è molto più alta e permette un’effettiva liberalizzazione nel settore. L’AGCM ritiene, quindi, che la normativa di settore, sia a livello statale sia - soprattutto - a livello regionale, freni l’accesso al mercato di nuovi operatori dotati di adeguate risorse e incentivi imponendo loro restrizioni quantitative (definizione di bacini di utenza, distanze e superfici minime obbligatorie, ecc.) o regolando il loro comportamento attraverso l’imposizione di orari di servizio, turni obbligatori di chiusura. Inoltre, l’Autorità rileva che la composizione e le modalità di funzionamento della c.d. “Cabina di Monitoraggio e valutazione del mercato”, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico e deputata a monitorare costantemente l’andamento dei prezzi al consumo dei carburanti e l’adeguamento dei listini prezzi in Italia rispetto al resto d’Europa, agevola, di fatto, uno scambio di informazioni sensibili tra gli operatori del settore. Si segnala, infine, che lo stesso giorno l’AGCM ha avviato un istruttoria nei confronti di nove compagnie petrolifere per sospetta violazione dell’art 81 CE in quanto avrebbero posto in essere meccanismi collusivi nella determinazione del prezzo consigliato dei carburanti alla distribuzione (AS379).
Pubblicati i risultati dell’indagine conoscitiva nel settore bancario in Italia realizzata dall’AGCM.
L’AGCM ha pubblicato i risultati dell’indagine conoscitiva sul settore bancario in Italia. Tale indagine ha evidenziato come il costo medio annuale di tenuta e movimentazione del conto corrente sia sensibilmente maggiore in Italia rispetto ad altri Stati membri dell’Unione. Tale analisi confermerebbe la maggiore debolezza che si riscontra nel processo competitivo italiano, rivelando inoltre che un numero elevato di operatori presenti sul territorio nazionale non è di per se sufficiente a garantire offerte competitive. Anche la recente propensione delle banche a sostituire i conti a consumo con quelli a canone è stata oggetto di contestazione da parte dell’AGCM dal momento che questi ultimi non tutelano la clientela. Inoltre, la scarsa mobilità della clientela sembra incidere notevolmente sul basso livello competitivo tra gli operatori del settore.
Tale scarsa mobilità sembrerebbe dovuta, in primo luogo, a una mancanza d’informazione che determina l’incapacità della clientela di compiere scelte razionali.
Inoltre si rileva la presenza di eccessivi elementi fidelizzanti, quali costi di uscita elevati e cessazione dei servizi legati al conto corrente, usati dalle banche per disincentivare la clientela a rivolgersi a un concorrente.
Tali pratiche di tying incidono sull’assetto dei mercati, diventando un reale ostacolo alla concorrenza e quindi “causa di uno scarso o assente confronto competitivo”. I risultati di tale indagine si concludono con una serie di previsioni ritenute idonee ad avviare un confronto realmente competitivo tra i vari istituti bancari (provv. n. 16403 del 1/2/2007).
Accolti impegni nel caso Merck.
In relazione al procedimento per abuso di posizione dominante nel mercato degli antibiotici a base di imipemen-cilastatina, l’AGCM ha accettato, rendendoli automaticamente vincolanti, gli impegni proposti da Merck&Co e Merk Sharp & Dohme SpA (Merck). Nella fase dell’avvio di istruttoria si era ipotizzato che la violazione si sarebbe concretizzata in un abuso di posizione dominante da parte di Merck che non avrebbe dato in licenza il diritto di produrre in Italia un principio attivo oggetto, all’epoca, di protezione brevettale. Già nel giugno del 2005 l’AGCM era intervenuta, in via cautelare, disponendo il rilascio coatto delle licenze di produzione in Italia. In data 30 gennaio 2006 è scaduto il certificato complementare di protezione da cui derivava la tutela brevettale, facendo così venir meno gli effetti anticoncorrenziali oggetto della verifica dell’AGCM. Al fine di evitare l’accertamento della violazione e la conseguente probabile sanzione, Merck ha comunque proposto degli impegni aventi per oggetto la concessione delle licenze per la produzione in Italia di finasteride, la cui protezione brevettuale sarebbe scaduta a luglio 2009, ciò presupponendo un legame causale tra l’impegno proposto e i profili concorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’AGCM ha accettato gli impegni proposti in relazione a un mercato diverso (quello della finasteride appunto) rispetto a quello in cui si erano verificate le condotte e gli effetti oggetto dell’istruttoria.
È interessante notare come una delle tre associazioni di imprese chimiche interpellate dall’AGCM nell’ambito del c.d. market test per la valutazione degli impegni, oltre ad aver espressamente evidenziato che gli impegni proposti da Merck non hanno alcuna relazione con l’imipemen-cilastatina, ha contestato il pregiudizio economico che l’accettazione dei medesimi avrebbe arrecato non solo ai precedenti licenziatari del medesimo principio attivo, ma anche ai titolari di prodotti appartenenti alla stessa categoria terapeutica del farmaco a base di finasteride. L’AGCM, prendendo atto della censura, l’ha rigettata in base alla considerazione che “l’eventuale riduzione delle rendite godute dalle imprese già presenti nei mercati interessati […] rappresenta un evento del tutto fisiologico, in quanto correlato a legittime modalità di ingresso di nuovi concorrenti”. Sul concetto di “legittimo ingresso” in un mercato distinto da quello oggetto dell’istruttoria, tuttavia, l’AGCM non ha fornito alcun ausilio interpretativo (provv. n. 16597 del 21/3/2007).
Chiuso con impegni il secondo procedimento nel settore dell’energia.
A tre mesi dalla chiusura con impegni del procedimento “Comportamenti Restrittivi sulla Borsa Elettrica”, l’AGCM estende nuovamente l’applicabilità dell’art. 14-ter della Legge n. 287/90 (introdotto dal Decreto Bersani) a una indagine in corso, e attraverso una valutazione ex-ante rispetto all’accertamento dell’infrazione, accetta gli impegni presentati dalle parti e chiude un procedimento istruttorio avviato nel 2005. In data 16 novembre 2005 e con successivo ampliamento di istruttoria, l’AGCM aveva avviato nei confronti della società ENI e delle controllate GNL Italia e Snam Rete Gas un procedimento per sospetto abuso di posizione dominate nel mercato della gestione e utilizzazione dell’unico terminale di rigassificazione in esercizio sull’intero territorio italiano, sito in Pangaglia. I comportamenti oggetto d’istruttoria si riferivano al rifiuto da parte di GNL Italia - gestore dell’impianto - di concedere ai terzi che ne avevano fatto richiesta l’accesso alla capacità del rigassificatore per gli anni 2003-2004 e all’accaparramento da parte di ENI dell’intera capacità di rigassificazione del terminale negli anni termici 2002-2003 e 2003-2004. Secondo l’Autorità tali comportamenti complessivamente considerati realizzavano una pratica escludente posta in atto da ENI e GNL Italia sul mercato dell’accesso alla capacità continua di rigassificazione del terminale. Essi, inoltre, avevano forti ripercussioni nel mercato a valle dell’approvvigionamento all’ingrosso di gas naturale.
ENI ha presentato una serie di impegni comportamentali consistenti essenzialmente nell’avvio di una procedura di gas release a decorrere dal 1° luglio 2007 secondo due modalità alternative: (i) allocazione proquota di un quantitativo pari a 1,5 miliardi di metri cubi di gas al prezzo di 27,06 eurocent/mc e (ii) allocazione a mezzo procedura d’asta di un quantitativo massimo di 2 miliardi di metri cubi di gas a seconda del livello di prezzo medio di aggiudicazione. All’esito del market test e alla luce delle osservazioni pervenute dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, ENI ha modificato la propria posizione e, in particolare, si è impegnata a cedere il gas in modalità proquota aumentando i volumi ceduti a 4 miliardi di mc e riducendo il prezzo a 26,45 eurocent/mc. L’AGCM ha considerato gli impegni proposti quale misura idonea a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria (provv. n. 16530 del 6/3/2007).
Via libera alla fusione tra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontesi.
L’AGCM ha autorizzato con condizioni la fusione di Banca Lombarda e Piemontese in Banca Popolari Unite.
Di conseguenza, UBI Banca, la nuova entità nascente dalla fusione, manterrà la forma giuridica di banca popolare cooperativa. I mercati interessati sono stati non solo quelli bancari tradizionali della raccolta e degli impieghi, ma anche il mercato del risparmio gestito e alcuni mercati assicurativi, come ad esempio il ramo vita. In considerazione dei legami personali e strutturali tra UBI Banca e il Gruppo Intesa San Paolo e della rilevante presenza a livello locale della nuova entità, l’AGCM ha ritenuto opportune alcune misure strutturali e comportamentali, accettando e rendendo vincolanti gli impegni presentati dalle parti. In particolare, UBI Banca dovrà cedere un numero di sportelli tale da far in modo che la propria quota di mercato non superi il 35% nelle province di Brescia e Bergamo, dove rappresenta il primo operatore, con uno scarto dai concorrenti superiore al 10%. I contratti di cessione dovranno essere stipulati entro sette mesi dalla decisione con soggetti terzi, che non abbiano alcuna partecipazione nella nuova banca, e dovranno perfezionarsi entro dieci mesi dalla decisione. Per evitare, inoltre, che i legami strutturali di UBI Banca con il gruppo Intesa San Paolo affievoliscano la pressione concorrenziale tra i due gruppi bancari e influenzino le loro strategie commerciali, UBI Banca non dovrà partecipare a possibili futuri patti di sindacato di voto o di consultazione su Intesa San Paolo. A UBI Banca è inoltre vietato di ricostituire ogni accordo che sia eventualmente concluso relativamente a Intesa San Paolo, avente partecipanti e/o finalità e/o contenuti analoghi a quelli del c.d. “Gruppo Lombardo”, il patto di sindacato in Banca Intesa, a cui partecipavano Banca Lombarda, Carlo Tassara S.p.A. e il gruppo Mittel. UBI Banca dovrà inoltre far sì che, nel caso in cui Carlo Tassara S.p.A. e/o il gruppo Mittel sottoscrivano un patto di sindacato di voto o di consultazione su Intesa Sanpaolo, nessuna persona fisica che controlli o rivesta cariche in tali società sia contemporaneamente presente negli organi di governance di UBI Banca. UBI Banca è tenuta a informare progressivamente l’AGCM sulle modalità con le quali saranno adottate le misure volte ad evitare che la fusione determini effetti pregiudizievoli alla concorrenza nei mercati rilevanti (provv. n. 16673 del 12/4/2007).
Bloccata l’acquisizione di 1288 Servizio di Consultazione Telefonica (SCT) da parte di Seat Pagine Gialle.
L’Autorità ha vietato l’operazione di acquisizione da parte del Gruppo di Seat Pagine Gialle del controllo esclusivo della società 1288 SCT, controllata dal gruppo britannico Yell. Entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione sono attivi nel settore della fornitura di servizi di informazione abbonati via telefono (c.d. directory assistance): in particolare, Seat Pagine Gialle offre servizi di directory assistance in Italia fin dal 2001 avvalendosi della numerazione “892424” e, dal 2005, anche di altre numerazioni; la target, invece, opera nel mercato interessato dal 2005 attraverso i numeri “1288” e “1248”. Secondo l’Autorità, l’operazione in questione avrebbe permesso a Seat Pagine Gialle di rafforzare la sua posizione dominante, arrivando a detenere un quota del mercato pari al 60-70%, attraverso l’acquisto dei diritti d’uso esclusivo sulle numerazioni “1288” e “1244”, sul marchio e sull’immagine aziendale.
L’AGCM ha sottolineato, inoltre, che il rafforzamento della posizione dominante di Seat Pagine Gialle si realizzerebbe ugualmente malgrado il mercato dei servizi d’informazione abbonati via telefono non presenti significative barriere all’ingresso. L’Autorità ha, infine, sottolineato che l’operazione comporterebbe l’uscita dal mercato di un importante operatore internazionale specializzato nell’offerta di directory assistance in assenza, peraltro, di altri importanti operatori sul mercato capaci di esercitare una sufficiente pressione concorrenziale su Seat Pagine Gialle (provvedimento n. 16642 del 4/4/2007).
Autorizzata la joint venture tra Pirelli RE e Intesa Sanpaolo nel settore del facility e project management.
Le autorità delle concorrenza italiana, francese, irlandese, slovena, slovacca e greca hanno autorizzato la costituzione di una joint venture tra Pirelli RE e Intesa Sanpaolo nel settore del facility e project management.
Tale settore concerne l’offerta di soluzioni integrate per gli utilizzatori di immobili, quali servizi agli edifici (gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e dei relativi impianti), servizi agli spazi (space planning, space management, gestione archivi, etc.), servizi alle persone (call center, desktop management, reception, vigilanza, ecc.) e servizi di project management (coordinamento della progettazione esecutiva, pianificazione delle attività necessarie alla progettazione e ristrutturazione di immobili). La nuova società, Pirelli RE Integrated Facility Management BV., sarà controllata da Pirelli RE, per il 51%, e da Intesa Sanpaolo, per il restante 49%. L’operazione si inserisce nel quadro di una strategia di investimento nel mercato europeo dei servizi integrati di facility e project management, con particolare riferimento all’Italia, alla Germania e ai paesi dell’Europa centrale. Le autorità della concorrenza dei diversi paesi interessati dall’operazione hanno giudicato la concentrazione compatibile con le rispettive norme concorrenziali, in quanto insuscettibile di eliminare o ridurre la concorrenza in ciascuno dei mercati geografici interessati.
Autorizzata la fusione tra BPVN e BPI.
L’AGCM ha autorizzato la fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara e la Banca Popolare Italiana. Nel corso del procedimento è stato verificato che la concentrazione non è suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti individuati, in particolar modo nei mercati bancari, di ampiezza tendenzialmente provinciale e tradizionalmente considerati una buona approssimazione della posizione delle parti anche nei correlati mercati della distribuzione finanziaria e assicurativa. I gruppi facenti capo alle due banche popolari sono infatti presenti in ambiti provinciali distinti e dunque l’operazione non comporterà sovrapposizioni a livello geografico ma valorizzerà la struttura complementare delle reti distributive. A seguito della fusione si è creato quindi uno dei primi gruppi bancari italiani, primo in assoluto tra le popolari, basato su una holding capogruppo, società bancaria cooperativa quotata, che coordinerà il Gruppo tramite il controllo diretto delle principali banche rete e delle società prodotto (provvedimento. n. 16598 del 29/3/2007).
Giurisprudenza
Consiglio di Stato: conferma parziale della decisione dell’AGCM nel caso Cassa Depositi e Prestiti.
Il 12 febbraio sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato sul caso che ha visto contrapposte Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l’AGCM.
Oggetto del contendere sono state le condizioni imposte dall’AGCM per l’acquisizione da parte della CDP di Trasmissione elettrica rete nazionale Spa (Terna), già proprietaria della rete di trasmissione elettrica (RTN). La CDP aveva comunicato all’AGCM l’intenzione di procedere a due operazioni di concentrazione miranti a unificare in capo a un unico soggetto la proprietà della RTN (detenuta da Terna) e la gestione della stessa (spettante alla società pubblica GRTN). CDP avrebbe, dapprima, acquisito parte del capitale sociale di Terna detenuto da Enel S.p.A., e in secondo luogo, Terna avrebbe acquisito da GRTN il ramo d’azienda relativo all’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica.
All’esito di una complessa istruttoria l’AGCM, ritenendo che l’operazione potesse ostacolare la concorrenza nell’intero mercato elettrico, ne subordinava l’attuazione a due condizioni: (i) dismissione entro il 1 luglio 2007 da parte di CDP della quota di partecipazione al capitale di Enel S.p.A e (ii) obbligo di nominare in via transitoria almeno 6 dei 7 consiglieri del consiglio di amministrazione spettanti a CDP nel CdA di Terna in base a requisiti di indipendenza tali da garantire una gestione improntata a principi di neutralità, imparzialità non discriminazione di utenti o categorie di utenti, e con il mantenimento di analoga proporzione qualunque fosse stato il numero dei membri del CdA indicato. Il Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo, per CDP, di cedere la propria quota di capitale di Enel S.p.A, annullando la seconda delle condizioni imposte dall’AGCM (sentenza n. 550/2006 del 12/2/2007).
Corte di Cassazione: prescrizione delle azioni risarcimento danni in materia antitrust.
La sentenza della Suprema Corte si inserisce in quel filone di pronunce aventi a oggetto i danni subiti dagli assicurati a seguito dell’intesa anticoncorrenziale tra le compagnie assicuratrici, accertata e sanzionata dall’AGCM (provv. n. 8546 del 28/7/2000). La Cassazione segue il principio affermato nella sentenza n. 2207/2005 (s.u.), in base al quale la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge di tutti i soggetti del mercato. L’assicurato (soggetto terzo rispetto all’intesa illecita) è dunque legittimato ad agire per il risarcimento del danno nei confronti delle compagnie assicuratrici ex art. 33, Legge 287/1990. Il profilo di maggiore interesse della pronuncia in esame riguarda la decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio delle azioni di risarcimento danni in materia antitrust. La Corte ha chiarito che l’azione di risarcimento del danno subito dal consumatore per effetto di intesa anticoncorrenziale si prescrive in cinque anni dal giorno in cui deve ritenersi che il danneggiato, usando l’ordinaria diligenza, abbia avuto conoscenza del danno ingiusto. La Corte, escludendo che la definitività dell’accertamento amministrativo sia pregiudiziale all’azione di danno aquiliano innanzi ai giudici ordinari, ha chiaramente stabilito che il termine prescrizionale è del tutto indipendente dall’iniziativa a tutela dell’interesse pubblico. Da questi chiarimenti emerge che l’accertamento della avvenuta esteriorizzazione del danno agli occhi della vittime non è automatico all’esito del procedimento amministrativo che sanzioni l’illecito.
Questo accertamento dovrà essere compiuto caso per caso dal giudice di merito e sarà incensurabile in cassazione se sufficientemente e coerentemente motivato. Ne deriva che i soggetti sottoposti a procedimento istruttorio da parte dell’AGCM non potranno fare affidamento sul fatto che, una volta concluso il procedimento, le successive azioni di seguito (c.d. follow-on actions) incorreranno in un oggettivo termine prescrizionale di 5 anni. La pronuncia della Suprema Corte avrà l’effetto di incentivare maggiormente il c.d. private enforcement, in quanto i potenziali attori trarrebbero giovamento dal fatto che l’inizio della decorrenza dei termini sia fatta coincidere con l’avvenuta conoscenza del danno, dato difficilmente contestabile da parte del convenuto (Cass., sez. III, 2/2/2007, n. 2305).
TAR Lazio: confermato il potere di controllo dell’ANAS, per tutela del pubblico interesse, nella fusione Autostrade-Abertis.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Autostrade S.p.A. e dalla spagnola Abertis Infraestructuras S.A. contro il diniego di autorizzazione alla realizzazione della concentrazione da parte di ANAS in conformità a quanto ritenuto di concerto dai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia. I giudici hanno affermato l’esistenza di un potere autorizzatorio in capo all’ANAS sulla base di diverse considerazioni.
In primo luogo, hanno sostenuto che le esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico si traducono, “a fronte di una fattispecie complessa e di preminente rilevo anche economico, quale è la concessione della rete autostradale”, nel potere di controllo del soggetto concessionario in presenza di vicende di trasformazione societaria che in qualche modo lo interessino. Ciò al fine, tra l’altro, di “vigilare sul mantenimento delle condizioni di affidabilità nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa”. In secondo luogo, richiamando la teoria sui poteri impliciti, secondo la quale “non contrastano con il principio di legalità quei poteri che seppure non espressamente contemplati dalla legge, si muovono comunque nel solco della norma attributiva del potere […] come misura concreta di realizzazione dell’interesse pubblico messa a disposizione dell’Amministrazione”. I giudici amministrativi hanno precisato che se si è sempre riconosciuto un potere di autotutela in capo all’Amministrazione, “simmetrico rispetto all’attribuzione del potere provvedimentale, così può ammettersi la configurabilità di un potere di controllo dell’Autorità concedente sul soggetto concessionario, evidenziandosi un identico interesse pubblico, in armonia dunque con il fine legislativamente prefissato”. Infine, il Tar ha sottolineato che la procedura autorizzatoria censurata è rispettosa del principio di proporzionalità. In ossequio a tale principio, in particolare, “l’Autorità non può imporre, con atti normativi o amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, in misura superiore a quanto strettamente necessario nel pubblico interesse”. Nel caso esaminato, tuttavia, i giudici hanno ritenuto che l’azione amministrativa sia stata correttamente esercitata dal momento che “l’interesse pubblico perseguito, per come valutato dall’amministrazione, è stato quello di evitare una diminuzione del sistema di garanzie, rispetto al quale il diniego di autorizzazione si è posto come extrema ratio, conseguente alla non condivisione delle proposte delle società ricorrenti” (sentenza n. 563/07 del 25/1/2007).
UNIONE EUROPEA
Antitrust
Legislazione
Procedure di clemenza: la Commissione adotta una nuova Leniency Notice.
L’8 dicembre 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Comunicazione della Commissione “relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese”. La Comunicazione, che sostituisce quella del 2002, è stato adottata dalla Commissione in considerazione dei commenti pervenuti dai soggetti interessati durante il periodo di consultazione che si è concluso il 27 ottobre scorso, nonché dell’esperienza maturata in relazione al programma di leniency e degli ostacoli alla sua piena efficacia. Queste nuove linee guida, elaborate dalla Commissione, hanno il fine di ricompensare la cooperazione delle imprese nella scoperta di cartelli segreti con effetti intracomunitari, tramite la concessione della non applicazione della sanzione o della riduzione della stessa.
La non applicazione della sanzione è concessa all’impresa che fornisce per prima informazioni ed elementi probatori utili ad effettuare un’ispezione mirata o ad accertare l’esistenza di un cartello.
La riduzione delle sanzioni, invece, è concessa a tutte le imprese che forniscano informazioni o elementi probatori con un “valore aggiunto significativo” rispetto a quanto già a disposizione della Commissione. La misura della riduzione delle sanzioni è differente in relazione al momento di presentazione della domanda, con la previsione di fasce applicabili.
Solo a seguito di una collaborazione piena e continuata da parte delle imprese richiedenti, si potrà ottenere dalla Commissione la non imposizione o la riduzione delle sanzioni purchè l’impresa, durante l’intero procedimento amministrativo, dovrà cessi il comportamento anticoncorrenziale denunciato e non distrugga né alteri i documenti relativi al cartello.
La nuova comunicazione della Commissione, inoltre, per incentivare le imprese a partecipare ai programmi di clemenza senza temere che le informazioni e gli elementi probatori forniti siano utilizzabili contro di loro nei giudizi civili per risarcimento dei danni, introduce il divieto di accesso alle dichiarazioni e ai documenti forniti nell’ambito dei programmi di clemenza da parte di soggetti diversi dalle imprese coinvolte nel cartello e destinatarie della comunicazione delle risultanze istruttorie.
Le nuove linee guida sui programmi di clemenza dell’Unione Europea conferiscono maggiore certezza alle imprese definiscono con chiarezza e precisione le condizioni per l’ammissione ai programmi di clemenza ma, nel complesso innalzano il livello di cooperazione richiesto per accedere ai benefici (2006/C 298/11).
Commissione Europea: pubblicata la relazione finale sull’inchiesta nel settore dell’energia.
Il 10 gennaio scorso la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione finale sull’indagine sulla concorrenza nel settore energetico, secondo le cui conclusioni i consumatori e le imprese pagano le spese di mercati del gas e dell’elettricità inefficienti e costosi.
Tra i problemi specifici figurano: gli elevati livelli di concentrazione del mercato, l'integrazione verticale della fornitura, della produzione e dell'infrastruttura che determina condizioni non paritarie di accesso, nonché investimenti insufficienti nelle infrastrutture; infine, la possibilità di collusione tra operatori storici per la ripartizione dei mercati. Per risolvere tali problemi, la Commissione continuerà a prendere provvedimenti individuali e interverrà per migliorare il contesto normativo ai fini della liberalizzazione dell'energia. La Commissione rivolgerà particolare attenzione ai seguenti aspetti: disinvestimenti, programmi di cessione di contratti e/o gas, impatto dei contratti a monte a lungo termine sulla concentrazione a valle. La Commissione vigilerà sulla collusione tra operatori storici finalizzata alla ripartizione dei mercati, una delle più gravi minacce per la concorrenza. L’integrazione verticale tra imprese operanti nel campo della fornitura, della produzione e delle infrastrutture aggrava i problemi di concorrenza poiché determina condizioni non paritarie di accesso a informazioni fondamentali sul mercato e consente agli operatori storici di pianificare una strategia. Il carente accesso a infrastrutture quali reti di trasmissione e distribuzione e/o gli impianti di stoccaggio ostacola l’accesso per nuovi operatori, specialmente stranieri. Le iniziative in questo campo devono comprendere un’analisi delle riserve di capacità a lungo termine e dei loro effetti sulla concorrenza a valle. Carenze o ritardi negli investimenti da parte delle imprese di trasmissione con società di fornitura integrate verticalmente costituiscono un altro motivo di grave preoccupazione, poiché impediscono l’integrazione del mercato.
Risultati dell’inchiesta settoriale della Commissione sui conti correnti degli istituti di credito.
La Commissione Europea ha pubblicato in data 31 gennaio la relazione finale sull’indagine relativa al settore dei servizi bancari, avviata nel 2005. La Commissione ha manifestato la propria preoccupazione per l’esistenza di distorsioni della concorrenza nei mercati delle carte di pagamento, dei sistemi di pagamento e dei prodotti bancari al dettaglio. In tale indagine si è accertata la presenza di notevoli ostacoli allo sviluppo di un sufficiente grado di concorrenza nel settore da cui deriva un aumento dei costi dei servizi bancari al dettaglio. Le cause principali della distorsione della concorrenza sono (i) la cooperazione tra le banche già operanti nel settore, facilitata dall’elevata concentrazione dei mercati nei vari Stati membri; (ii) l’asimmetria tra banche e utenti nell’ informazione e nella forza contrattuale. Quanto ai distinti mercati, risulta che (i) nel settore delle carte e dei sistemi di pagamento, pur essendo apprezzabile il progetto di un’Area Unica di Pagamento in euro allo stato, le banche operanti nel settore posso ancora imporre regole e pratiche che indeboliscono la concorrenza al dettaglio; (ii) nel mercato dei prodotti bancari al dettaglio, la cooperazione tra le banche, oltre a ridurre la concorrenza e scoraggiare nuovi ingressi sul mercato, determina uno squilibrio nella forza contrattuale delle parti. A fronte di tali distorsioni, la Commissione si è dichiarata pronta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dagli articoli 81, 82 e 86 CE.
Decisioni della Commissione europea
Sanzionato cartello sui deviatori elettrici isolati a gas.
A pochi mesi dall’entrata in vigore della Comunicazione che introduce puntualizzazioni sui programmi di clemenza e, in particolare, su informazioni ed elementi probatori che l’impresa autodenunciate deve apportare, la Commissione europea rende nota la sanzione, pari a 750 milioni di Euro, per un cartello tra imprese produttrici di deviatori elettrici isolati a gas durato oltre 16 anni. In base alla conclusione di due dettagliati accordi le imprese hanno (i) alterato i sistemi di approvvigionamento delle apparecchiature in questione, (ii) fissato i prezzi di vendita, (iii) ripartito le quote di mercato. La collusione in riferimento alle procedure di gara per l’acquisto dei deviatori prevedeva procedure coordinate, suddivisione delle quote di mercato, anche secondo la cd. home market rule tra Europa e Giappone, e prezzi minimi. Per il calcolo delle ammende, inflitte anche alle imprese giapponesi, la Commissione ha tenuto conto della dimensione del mercato, della durata dell’intesa e delle dimensioni delle imprese (decisione n. 6762 del 24/1/2007).
Giurisprudenza comunitaria
Der Grüne Punkt - Duals System Deutschland GmbH c. Commissione: confermata la decisione della Commissione.
Il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee ha rigettato integralmente il ricorso presentato dalla Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD), confermando la decisione della Commissione adottata nel 2001. Nella fattispecie, l’abuso di posizione dominante si concretizzava nella richiesta, da parte di DSD, di un corrispettivo per l’utilizzo del suo logo “il Punto Verde” da apporre su ogni imballaggio anche qualora lo stesso fosse raccolto e riciclato attraverso un sistema riconducibile a operatori concorrenti. DSD ha impugnato la decisione della Commissione chiedendone la sospensione dell’esecuzione e proponendo l’adozione di un sistema di etichettatura selettiva per imballaggi a seconda del sistema di raccolta utilizzato. Il Tribunale ha rigettato le motivazioni della ricorrente sottolineando come l’obbligo posto a carico della DSD dalla Commissione è proporzionalmente diretto a porre fine all’infrazione accertata e non reca alcun pregiudizio agli interessi di DSD in quanto la stessa resta comunque remunerata per il servizio che fornisce nei confronti dei produttori e distributori aderenti al suo sistema. Il Tribunale, inoltre, ha respinto la richiesta avanzata dalle parti per l’adozione di un sistema di etichettatura selettiva. L’utilizzo di tale sistema, prosegue il Tribunale, permetterebbe a DSD di continuare ad abusare della sua posizione dominante sul mercato in quanto i costi connessi a tale differenziazione, dati dalla necessità di introdurre linee separate di imballaggio e differenti circuiti di distribuzione, disincentiverebbero i clienti DSD, intenti a commercializzare in modo uniforme i loro prodotti, ad avvalersi di sistemi riconducibili ad operatori concorrenti (causa T-151/01, sentenza del 24/5 2007).
Concentrazioni
Legislazione
La nuova Comunicazione consolidata sul controllo delle operazioni di concentrazione.
La Commissione europea ha adottato una Comunicazione consolidata che sostituisce le quattro comunicazioni vigenti che riguardano rispettivamente:
“la nozione di concentrazione”, “la nozione di imprese comuni”, “la nozione di imprese interessate” e il “calcolo del fatturato”, che risalivano al 1998. La nuova Comunicazione si propone di facilitare la comprensione della materia nonché di introdurre quelle modifiche che si sono dimostrate opportune alla luce del Regolamento n. 138/2004, della giurisprudenza del Tribunale di Primo Grado e della prassi della Commissione. Così nel testo si chiariscono alcuni punti rivelatisi problematici in passato, quali la nozione di controllo e le differenti possibile tipologie, le condizioni affinché una serie di operazioni possa costituire un’unica concentrazione, le circostanze nelle quali un’impresa decentri la produzione di servizio o di beni, precedentemente svolta al suo interno, a una società terza.
Il testo pubblicato dalla Commissione è stato sottoposto a una consultazione pubblica, nella quale i soggetti interessati a pronunciarsi in materia hanno avuto l’occasione di esprimere posizioni e suggerimenti per un ulteriore perfezionamento della disciplina che tenga in considerazione le preoccupazioni dei diversi operatori interessati. Il testo in questione e relativi commenti sono sul sito http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/draft_jn.html.
Decisioni della Commissione europea
Gaz de France/Suez: la Commissione accetta gli impegni delle parti e autorizza la fusione.
In merito alla proposta di fusione tra Suez e Gaz de France (GdF), la Commissione ha affermato che essa rientra nella sfera di esclusiva competenza comunitaria, viste le dimensioni europee dell’operazione, con un chiaro monito alle autorità belghe che avevano invece iniziato ad occuparsene.
Facendo seguito alle denuncie in merito a problemi di concorrenza nel mercato dell’elettricità e del gas in Belgio ed in quello della distribuzione di gas in Francia, la Commissione ha rilevato, innanzitutto, come le elevate barriere all’ingresso nei mercati interessati e la posizione dominante delle parti fossero tali da accentuare in maniera significativa gli effetti anticompetitivi dell’operazione, prima della quale, al contrario, si riscontrava un’elevata pressione concorrenziale per l’appunto tra Gaz de France e Suez. In risposta alle preoccupazioni manifestate da Bruxelles, il 20 settembre i due gruppi hanno sottoposto alla Commissione una serie di proposte per vincere tali resistenze.
La Commissione ha valutato questi impegni di “ampia portata” tali da assicurare l’effettiva concorrenza nei mercati energetici di Belgio e Francia e sulla base di tali proposte ha dato il via libera alla fusione (decisione n. 4180 del 14/11/2006).
Avviato ricorso per inadempimento contro la Spagna per il caso E.ON / Endesa.
È da tempo in corso una lunga battaglia legale tra la Commissione e il Governo spagnolo in merito all’OPA lanciata nel febbraio del 2006 dalla tedesca E.ON sulla principale compagnia elettrica nazionale Endesa.
L’oggetto del contendere sono le condizioni, prima fra tutte la dismissione da parte di Endesa di alcuni assets strategici, imposte in Spagna dalla Commissione Nazionale per l’Energia (CNE) anche a seguito di un ampliamento dei suoi poteri. A seguito di un primo monito della Commissione per la violazione dell’artt. 21 del Regolamento sulle Concentrazioni (mancata comunicazione alla Commissione del provvedimento CNE condizionante l’operazione e natura dei rimedi strutturali proposti, in pieno contrasto con gli artt. 43 e 56 del Trattato CE) il Ministro dell’Industria spagnolo ha apportato modifiche alla decisione della CNE.
Successivamente la Commissione, valutando insufficienti le modifiche proposte, ha ammonito nuovamente la Spagna e, nel marzo 2007, ha emesso un parere motivato. Persistendo l’inadempienza a conformarsi a quanto indicato nel parere motivato, la Commissione ha deferito la Spagna dinanzi alla Corte di Giustizia (decisione n. 2429 del 28/3/2007).
Acquisita Endemol da un consorzio partecipato da Mediaset.
Un consorzio formato da Mediaset, Telecinco, Cyrte Fund II e GS Capital Partners VI (Goldman Sachs) ha acquisito da Telefonica il 99,7% di Endemol, multinazionale presente in 25 Paesi nel mondo leader nella creazione, commercializzazione e produzione di programmi televisivi. A seguito di contatti preliminari informali la Commissione ha comunicato di non ritenere necessaria una notifica ai sensi del Regolamento n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni, poiché l’operazione non costituisce una concentrazione ai sensi del diritto comunitario, in considerazione della struttura di governance del consorzio. L’operazione è stata anche notificata alle autorità antitrust tedesca e austriaca, le cui legislazioni prevedono una definizione specifica di concentrazione, non perfettamente allineata con quella comunitaria.
Aiuti di Stato
Legislazione
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.
La Commissione europea ha adottato nuove norme sugli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese che realizzano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, senza trasgredire le regole del trattato CE in materia di aiuti di Stato.
Il nuovo Regolamento, che permette di incoraggiare un uso "su misura" di tali aiuti come strumenti di incentivazione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, definisce una serie di orientamenti per tipologie di aiuti di Stato chiaramente individuate, quali l’aiuto ai progetti di ricerca e sviluppo, l’aiuto alle giovani imprese innovatrici e l’aiuto ai poli d’innovazione.
Tale approccio comunitario poggia su un’analisi economica dettagliata, come auspicato nel piano d'azione per gli aiuti di Stato e nella comunicazione sugli aiuti di Stato per l’iinnovazione.
La principale novità del Regolamento consiste nell’ampliamento del suo ambito di applicazione alla categoria degli aiuti all’innovazione, in aggiunta a quelle degli aiuti a ricerca e sviluppo già contemplate dalla normativa preesistente.
Più in particolare, la quota di aiuti di Stato dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione può essere autorizzata se soddisfa i seguenti 3 criteri (i) essa pone rimedio a un fallimento del mercato chiaramente accertato; (ii) essa costituisce uno strumento adeguato, proporzionato e incentivante rispetto a tale fallimento del mercato; (iii) essa non ha effetti eccessivamente lesivi della concorrenza nel mercato rilevante.
Quanto al primo dei tre criteri, nel regolamento è inserita una tabella delle grandi carenze del mercato che ostacolano la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione:
carenze a livello della diffusione della conoscenza, della coordinazione, delle reti e dell'informazione imperfetta e asimmetrica.
Sulla base di tale elenco, si ritrovano poi indicazioni su tutta una serie di differenti aiuti di Stato, atti a rimediare a queste mancanze del mercato, che gli Stati membri possono adottare in virtù delle loro preferenze e necessità nazionali, nel rispetto dei tre criteri indicati, oltre che della disciplina generale in materia di aiuti di Stato: aiuti destinati al progetto e agli studi di fattibilità quando il beneficiario dell’aiuto è una PMI e l’importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per progetto; aiuti per gli studi di realizzabilità tecnica; aiuti per coprire le spese legate ai diritti di proprietà industriale delle PMI; aiuti alle imprese innovatrici; aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione; aiuti per servizi a sostegno dell’innovazione; aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 (2006/C 323/01).
Regolamento relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore de minimis.
La Commissione europea ha adottato in data 12 dicembre 2006 un regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2007, in base al quale viene fissato all’importo di euro 200.000 il limite per la concessione di aiuti d’importanza minore de minimis, per i quali non vi è l’obbligo di notifica preventiva alla Commissione in applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti che non superino tale soglia nell’arco di tre anni non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato.
Sono pertanto ammessi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale o con “misure a favore del capitale di rischio” ove l’apporto pubblico non sia superiore alla soglia di 200.000 Euro per singola impresa beneficiaria. Potranno inoltre rientrare nel regime de minimis, le garanzie sui prestiti concesse dai fondi pubblici di garanzia, purchè la parte del prestito assistito dalla garanzia non sia superiore ad 1,5 milioni di euro (0,75 milioni di euro per le imprese di trasporto su strada) e non superi l’80% del valore del prestito concesso.
Sono esclusi dal Regolamento gli “aiuti non trasparenti”, ossia le forme di aiuto il cui importo preciso non sia calcolabile anticipatamente, nonché gli aiuti alle imprese in difficoltà e alle attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri. Il Regolamento non si applica inoltre per le attività connesse alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e alle imprese nel settore della pesca.
Il nuovo Regolamento si applicherà invece al settore dei trasporti con una soglia di 100.000 Euro (Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 12 dicembre 2006, GU-CE L379/5).
Giurisprudenza comunitaria
Lucchini S.p.A.: annullata la Decisione che dichiarava incompatibile l’aiuto dello Stato italiano
all’impresa siderurgica per parte degli impianti.
Il Tribunale di Primo Grado ha accolto il ricorso della Lucchini S.p.A. relativamente all’annullamento di parte della decisione della Commissione in cui era dichiarata l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto da parte dello Stato italiano alla impresa ricorrente, nella forma di investimenti in impianti, motivati da finalità di tutela ambientale.
Il Tribunale ha ritenuto in particolare che per alcune tipologie di impianti, l’impresa Lucchini ha adempiuto all’onere di dimostrare, anche con dati specifici e con un’opportuna analisi comparativa, che gli investimenti notificati derivavano dalla decisione liberamente adottata dall’impresa di migliorare la protezione dell’ambiente e non rispondevano a ragioni economiche.
Poiché la replica della Commissione a tali argomentazioni conteneva talvolta errori di diritto, talaltra una insufficiente motivazione, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione contestata, nella parte in cui classificava gli aiuti da parte dell’Italia destinati a tali impianti come incompatibili con il mercato comune (sentenza 19 settembre 2006, causa T-
166/01).
Decisioni della Commissione europea
Energia: la Commissione ordina il recupero parziale degli sgravi fiscali su alcuni prodotti energetici.
La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali concesse fin dal 1990 da parte dell’Italia (così come di Francia e Irlanda) sugli olii combustibili pesanti per la produzione di allumina costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, in quanto concessi selettivamente a vantaggio indiretto dell’industria di allumina, senza essere vincolati al miglioramento dell’efficienza in campo ambientale. L’Italia dovrà dunque sospendere l’erogazione della totalità degli aiuti, in attesa che l’impresa beneficiaria Eurallumina S.p.A. ne rimborsi il 20% classificato come illegale. Contro la presente decisione è stato presentato, ricorso presso il Tribunale di Primo Grado in data 16 aprile 2007 dall’Italia (T-119/07) e da Eurallumina S.p.A., in data 7 giugno 2007 (T-207/07) (C80/2001 decisione n. 286 del 7/2/2007).
Italia deferita dinanzi alla Corte di Giustizia per mancato recupero di aiuti illegali.
Il 25 novembre 1999 la Commissione aveva dichiarato illegale il regime di aiuti sotto forma di sgravi fiscali concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, in numero totale di 494, per un ammontare pari a oltre 44 milioni di Euro. Contro tale decisione è pendente un’impugnazione dinanzi al Tribunale di Primo Grado (T-228/00, pendente). Conseguentemente diversi giudici nazionali avevano sospeso la loro pronuncia sugli ordini di recupero contestati dalle imprese beneficiarie.
Tuttavia, ricordando che i ricorsi contro le decisioni non sospendono l’obbligo di rimborsare gli aiuti illegali e incompatibili, il 10 maggio la Commissione ha anche deferito l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia, per non aver dato corretta esecuzione alla decisione, e per aver recuperato solo l’1% di tali aiuti (CR 81/1997).
Approvati i contributi fiscali per l’acquisto di decoder digitali.
Con decisione del 27 giugno, le detrazioni fiscali a favore dei consumatori che acquistano nel corso del 2007 apparecchiature per la ricezione della televisione digitale sono state classificate come aiuti di Stato, conformemente a quanto già stabilito dalla Commissione nella sua decisione del 24 gennaio 2006, in quanto conferiscono a favore delle emittenti che utilizzano tecnologie digitali un vantaggio indiretto dato dalla possibilità di incrementare il loro pubblico più rapidamente e a minor costo. A differenza della decisione citata nella quale si riscontravano profili di selettività, la misura in questione è stata approvata in quanto rispetta i principi di trasparenza, necessità, proporzionalità e neutralità tecnologica, elaborati da parte della Commissione nelle comunicazioni del 2003 e 2005 per indirizzare l’azione degli Stati membri nell’auspicato passaggio alla radiodiffusione in tecnica digitale (N.107/2007, decisione del 27/6/2007).
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