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Newsletter Comunitario / Antitrust - 10/2007 IT
Italia:
- Via libera con condizioni alla fusione Unicredit-Capitalia.
- Telecom Italia e Wind sanzionate per abuso diposizione dominante.
- Autorizzata l’acquisizione da parte di Borsa Italiana S.p.A. del controllo esclusivo di MTS S.p.A.
- Autorizzata la concentrazione tra LSE Group Plc e Borsa Italiana S.p.A.
- Sanzionate Acea e Suez Environnement.
- Sanzionato cartello nei trasporti pubblici locali.
Unione Europea:
- Confermata la decisione nel caso Microsoft.
- Il TPG annulla la decisione della Commissione sul cartello relativo al “tondo di cemento armato”.
- La Comunicazione consolidata in materia di controllo delle operazioni di concentrazione.
- Adottate le Linee Guida per la valutazione delle concentrazioni non–orizzontali.
- La Commissione è condannata a risarcire Schneider Electric.
- Approvato il piano di aiuti regionali dell’Italia per il periodo 2007-2013.
- Res iudicata e recupero di aiuti incompatibili.
ITALIA- Via libera con condizioni alla fusione Unicredit-Capitalia.
- Telecom Italia e Wind sanzionate per abuso diposizione dominante.
- Autorizzata l’acquisizione da parte di Borsa Italiana S.p.A. del controllo esclusivo di MTS S.p.A.
- Autorizzata la concentrazione tra LSE Group Plc e Borsa Italiana S.p.A.
- Sanzionate Acea e Suez Environnement.
- Sanzionato cartello nei trasporti pubblici locali.
Unione Europea:
- Confermata la decisione nel caso Microsoft.
- Il TPG annulla la decisione della Commissione sul cartello relativo al “tondo di cemento armato”.
- La Comunicazione consolidata in materia di controllo delle operazioni di concentrazione.
- Adottate le Linee Guida per la valutazione delle concentrazioni non–orizzontali.
- La Commissione è condannata a risarcire Schneider Electric.
- Approvato il piano di aiuti regionali dell’Italia per il periodo 2007-2013.
- Res iudicata e recupero di aiuti incompatibili.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
Via libera con condizioni alla fusione Unicredit- Capitalia.
L’AGCM ha autorizzato l’operazione di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredito Italiano S.p.A. L’operazione è stata subordinata dall’AGCM al rispetto, da parte di Unicredit, di determinate misure strutturali e comportamentali, tra le quali (i) la cessione di 155-180 sportelli a soggetti indipendenti non azionisti della nuova banca attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, secondo meccanismi competitivi, (ii) l’eliminazione delle commissioni per i prelievi Bancomat presso circa 8.000 sportelli di banche concorrenti di Unicredit presenti in 4.000 comuni in cui il nuovo gruppo bancario non avrebbe avuto i propri sportelli bancomat, (iii) l’eliminazione della commissione per i prelievi all’estero, (iv) la cessione dell’intera quota di capitale sociale detenuto in Generali S.p.A. e in società del Gruppo Generali, (v) il divieto di ricostituire o comunque partecipare a futuri patti parasociali aventi a oggetto azioni del Gruppo Generali e (vi) il divieto, fintantoché rimarrà azionista di Mediobanca, di detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in Generali o in società del medesimo gruppo e di porre in essere rapporti di partnership, produzione e/o distribuzione con il Gruppo Generali.
Inoltre, per quanto riguarda i rapporti con Mediobanca, Unicredit dovrà (vii) cedere una quota pari al 9,39% della partecipazione detenuta in Mediobanca, (viii) astenersi dall’incrementare, direttamente o indirettamente, la residua quota dell’8,68% e (ix) dal cederla a favore di società attive sui mercati nei quali Mediobanca opera principalmente, direttamente o indirettamente, ovvero a favore di soggetti partecipati direttamente o indirettamente da Mediobanca, Generali e dalla stessa Unicredit. Infine l’AGCM ha imposto limiti per i membri del consiglio di amministrazione di Unicredit che abbiano anche un ruolo negli organi societari di Mediobanca e/o Generali, i quali dovranno astenersi dal voto su temi di investment banking e assicurativi. (Provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007)
Telecom Italia e Wind sanzionate per abuso di posizione dominante.
L’AGCM ha inflitto una sanzione di 20 milioni di Euro a Telecom Italia S.p.A. (Telecom Italia) e di 2 milioni di Euro a Wind S.p.A. (Wind) per due distinti abusi di posizione dominante nei rispettivi mercati all’ingrosso dei servizi di terminazione sulle loro reti. Secondo l’AGCM, ciascun gestore mobile eserciterebbe un potere di “monopolio” sulla propria rete, dal momento che (i) ciascuna rete è di proprietà di un solo gestore e (ii) non c’è sostituibilità dal lato della domanda per i servizi di terminazione su una determinata rete. Di conseguenza, Telecom Italia e Wind avrebbero dovuto garantire una fornitura non discriminatoria dei servizi di terminazione agli operatori concorrenti. Al contrario le due società avrebbero abusato della loro posizione dominante fornendo alle proprie divisioni commerciali servizi di terminazione fisso-mobile sulle rispettive reti a condizioni tecniche e/o economiche più favorevoli di quelle praticate ai terzi. Incidendo sulla rivendita di servizi di terminazione a livello wholesale, tali comportamenti avrebbero impedito ai concorrenti di formulare offerte retail competitive con quelle dei due operatori. (Provvedimento n. 17131 del 3 agosto 2007)
Autorizzata l’acquisizione da parte di Borsa Italiana S.p.A. del controllo esclusivo di MTS S.p.A.
L’AGCM ha autorizzato l’acquisizione del controllo esclusivo di MTS S.p.A. (MTS) da parte di Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana), che già ne deteneva il controllo congiunto insieme a Euronext. MTS è la società italiana che gestisce i mercati regolamentati dove si scambiano titoli di stato, italiani e stranieri, all’ingrosso. L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non sia in grado di determinare effetti orizzontali sulla concorrenza, in quanto sussiste una relazione di stretta sostituibilità tra negoziazione di obbligazioni e titoli di stato al dettaglio da un lato (sui mercati gestiti da Borsa Italiana) e titoli di stato all’ingrosso dall’altro (sui mercati gestiti da MTS).
Riguardo all’accesso ai servizi di post-trading resi da Monte Titoli S.p.A. e Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (società controllate entrambe da Borsa Italiana), l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non potesse rafforzare la possibilità per Borsa Italiana di ostacolare le negoziazioni svolte su mercati concorrenti di MTS e impedire l’accesso ai servizi di Cassa e Monte Titoli, in virtù della vigente efficacia degli impegni presi da Borsa Italiana, comunicati in data 6 luglio 2007. (Provvedimento n. 17149 del 26 luglio 2007)
Autorizzata la concentrazione tra LSE Group Plc e Borsa Italiana.
L’AGCM ha autorizzato la concentrazione tra Borsa Italiana S.p.A. e LSE Group Plc (società già controllante London Stock Exchange) in quanto non suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti individuati. Si è constatato infatti che, nell’offerta di servizi di quotazione, negoziazione e informativi, gli ambiti di competizione tra le parti sono distinti a livello merceologico o geografico. In particolare per quanto riguarda i servizi di quotazione di azioni, si è rilevato come la scelta del mercato su cui effettuare la prima o seconda quotazione appaia ancora dettata da variabili esogene rispetto alle scelte dell’impresa che gestisce la borsa valori e legate invece alla presenza di una borsa su un determinato mercato nazionale. Nella sua valutazione l’Autorità ha evidenziato alcuni benefici che deriveranno per i clienti e per gli azionisti a seguito dell’operazione; segnatamente, minori commissioni praticabili a esito di guadagni di efficienza connessi alle economie di scala, riduzione dei costi impliciti nelle negoziazioni e nelle quotazioni a seguito di un possibile aumento della liquidità. (Provvedimento n. 17132 del 3 agosto 2007)
Acea e Suez Environnement sanzionate per intesa restrittiva della concorrenza.
L’AGCM ha comminato ad Acea S.p.A. (Acea) una sanzione da 8,3 milioni di Euro e a Suez Environnement S.A. (Suez) una sanzione da 3 milioni di Euro, per aver messo in atto un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato nazionale della gestione dei servizi idrici. In Italia ACEA e Suez sono rispettivamente il principale operatore a livello nazionale e il primo gestore straniero di servizi idrici. Secondo l’AGCM, coordinando fin dal 2001 le proprie strategie commerciali, le due società concorrenti hanno condizionato l’esito di quasi un quarto delle gare per la gestione dei servizi idrici realizzatesi a livello nazionale incidendo significativamente su altre procedure di gara, aggiudicate poi ad altri soggetti, proprio in una fase di apertura alla concorrenza di tale mercato. Dall’analisi dell’AGCM emerge che l’istituto dei raggruppamenti temporanei di impresa (“R.T.I.”) utilizzato dalle due società può essere considerato giuridicamente neutro e anche presentare aspetti proconcorrenziali purché (i) riguardi imprese di dimensioni minori e non due o più tra i principali operatori presenti in un mercato, (ii) non sia strumentale a un progetto di cooperazione di più ampia portata e (iii) non venga adoperato, a tal fine, in modo reiterato eliminando l’autonomia d’impresa.
L’AGCM ha inoltre imposto l’eliminazione di una clausola dal patto parasociale relativo a Publiacqua S.p.A. (Publiacqua) previsto nella gara per l’acquisizione del 40% di quest’ultima. Tale clausola prevedeva che Acea, Suez e Publiacqua avrebbero dovuto scambiarsi informazioni sulle reciproche strategie di partecipazione alle gare.
L’AGCM ha ritenuto tale previsione in linea con la già accertata cooperazione anticoncorrenziale tra le parti e ha quindi imposto l’eliminazione dal patto, vietandone comunque l’attuazione. (Provvedimento n. 17623 del 22 novembre 2007)
Sanzionato cartello nei trasporti pubblici locali.
L’AGCM ha concluso un’istruttoria relativa ad accordi anticoncorrenziali tra numerose imprese di trasporto pubblico locale, accordi relativi in primis alla gara per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico nel Comune di Roma. Nel corso di tale istruttoria sono emerse anche tre alleanze istituzionali tra operatori del trasporto pubblico locale: RETITALIA, TP NET e 60 Milioni di chilometri.
L’AGCM ha ritenuto quindi che tali macroaggregazioni avessero un chiaro oggetto limitativo della concorrenza, finalizzato a eludere il confronto concorrenziale che, attraverso lo strumento delle gare, la riforma del settore del 1997 voleva introdurre. Le alleanze in esame erano costituite proprio allo scopo di partecipare in modo coordinato alle gare che si sarebbero dovute svolgere contribuendo in maniera determinante a proteggere il bacino storico di riferimento e mantenere l’affidamento in capo al gestore incumbent o riducendo sensibilmente il confronto competitivo con potenziali concorrenti nel caso di partecipazione a gare fuori bacino. Le singole imprese di trasporto coinvolte sono state dunque sanzionate per importi anche superiori a due milioni di Euro. (Provvedimento n. 17550 del 30 ottobre 2007)
UNIONE EUROPEA
Antitrust
Legislazione
La Commissione europea propone il terzo pacchetto energia.
Dopo la pubblicazione della relazione finale sull’indagine nel settore energetico, la Commissione europea ha presentato il preannunciato terzo pacchetto di proposte legislative volte a completare il quadro normativo già esistente, con l’obiettivo principale di stimolare una maggiore efficienza energetica e ottenere tariffe più eque, energia pulita e sicurezza negli approvvigionamenti. Partendo dall’assunto che promuovere la concorrenza nel mercato energetico favorisce gli investimenti (costruzione di nuove centrali elettriche e rafforzamento delle reti di trasporto) e facilita gli scambi di energia tra gli Stati, tanto da aumentare la sicurezza in merito agli approvvigionamenti di elettricità e gas, la Commissione si è concentrata essenzialmente sulla disaggregazione dell’attività di produzione e distribuzione dell’energia da un lato, e sulla separazione della proprietà e gestione della rete dalle attività di distribuzione e produzione dall’altro (ownership umbundling). Accanto a questo, la Commissione ha proposto alcune misure di salvaguardia rivolte agli investitori stranieri che manifestino un interesse significativo o che vogliano acquisire il controllo di una rete, purché dimostrino in modo inequivocabile di conformarsi alle norme di disaggregazione applicabili alle imprese europee. Sul fronte regolatorio, la Commissione ha proposto la creazione di un’Agenzia di cooperazione delle Autorità di regolamentazione, in grado di adottare decisioni di natura vincolante a completamento dell’azione dei regolatori nazionali, nonché la creazione di una nuova rete europea per i gestori delle reti di trasporto. Infine, per evitare che le imprese ex monopoliste detengano vantaggi informativi derivanti dalla gestione delle infrastrutture essenziali, la Commissione ha auspicato l’adozione di misure volte ad aumentare la trasparenza del mercato sotto il profilo della gestione degli approvvigionamenti della rete e tali da garantire la parità di accesso all’informazione, una maggiore trasparenza dei prezzi e un’accresciuta fiducia dei consumatori. (IP 0729 del 10 ottobre 2007)
Giurisprudenza comunitaria
Microsoft c. Commissione: il Tribunale di Primo Grado conferma la decisione della Commissione.
Il Tribunale di Primo Grado (TPG) ha confermato la decisione con cui la Commissione europea aveva irrogato una sanzione pari a 497 milioni di Euro a Microsoft per abuso di posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per personal computer. La Commissione aveva ravvisato la condotta abusiva di Microsoft nel rifiuto di fornire informazioni relative all’interoperatività tra i server per gruppi di lavoro, nonché nella vendita combinata (c.d. tying) del lettore multimediale Windows Media Player (WMP) con il sistema operativo Windows.
Il TPG ha confermato la decisione della Commissione con riferimenti sia al carattere abusivo delle condotte poste in essere da Microsoft, che alle misure correttive imposte dalla Commissione, limitandosi ad annullare alcuni aspetti procedurali della decisione relativamente alla nomina e alle funzioni del trustee chiamato a vigilare sul rispetto della decisione, in quanto ha valutato che tale procedura non possa trovare alcun fondamento giuridico nel diritto comunitario. Con riferimento al comportamento tenuto da Microsoft dal 1998 al 2004, il TPG ha sottolineato come sussistano circostanze eccezionali, in presenza delle quali un operatore in posizione dominante che rifiuti di concedere in licenza un prodotto coperto da diritti di privativa commette un abuso, in quanto (i) le informazioni relative all’interoperatività sono indispensabili affinché i concorrenti di Microsoft possano sviluppare sistemi operativi per server di gruppi di lavoro in grado di competere con i corrispondenti server di Microsoft, anche in considerazione della posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi detenuta da Microsoft con Windows, che oramai costituisce un “quasi standard”, (ii) il rifiuto di fornire le informazioni suddette riduce e/o elimina la concorrenza nel mercato dei server, (iii) il rifiuto di fornire tali informazioni ha l’effetto di prevenire la creazione di un nuovo prodotto per il quale c’è una domanda potenziale da parte dei consumatori e, infine, (iv) tali rifiuti non hanno giustificazioni oggettive. Per quanto concerne la vendita combinata di WMP con Windows, il TPG ha poi confermato che (i) il lettore multimediale e il sistema operativo costituiscono due prodotti distinti e quindi commerciabili separatamente, (ii) Microsoft ha una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per personal computer, (iii) che gli utenti non possano acquistare WMP separatamente dal sistema operativo elimina la concorrenza con altri lettori multimediali. (Causa T - 201/04, sentenza del 17 settembre 2007)
Il Tribunale di Primo Grado precisa la portata del privilegio legale con la sentenza Akzo.
Il privilegio legale è un’emanazione del diritto alla difesa e consiste nella regola in base alla quale alcune comunicazioni tra avvocato e cliente non possono essere oggetto di un obbligo di produzione e, se svelate contro la volontà del cliente, non possono essere utilizzate nel corso di un procedimento legale. Nella sentenza il Tribunale di Primo Grado (TPG) ha chiarito l’ambito di estensione del privilegio legale. Per essere ammessi al beneficio del privilegio legale, i documenti devono essere raccolti al fine esclusivo di richiedere un parere dell’avvocato esterno e ciò deve risultare chiaramente dal contenuto dei documenti o dal contesto in cui tali documenti sono stati preparati e trovati. Ne resterebbero invece esclusi (i) i documenti scambiati all’interno della società, relativi, per esempio, a un programma di compliance antitrust, ma non aventi lo scopo diretto di ottenere un parere da un legale esterno e (ii) i documenti scambiati con i legali interni delle società, anche ove questi ultimi siano avvocati regolarmente iscritti al relativo albo professionale ma non indipendenti dalla società, in quanto legati alla stessa da rapporto di lavoro subordinato. Il TPG ha poi dato massimo risalto al diritto alla riservatezza, corollario essenziale del diritto alla difesa, stabilendo alcune importanti regole procedurali. In particolare, laddove nel corso di un’ispezione le parti, non solo invochino il privilegio legale su alcuni documenti, ma siano in grado di dimostrare che anche una rapida lettura potrebbe svelare il contenuto del documento, i funzionari incaricati dell’ispezione sono obbligati a conservare una copia di questi documenti in una busta sigillata. Essi non potranno verificare il contenuto della busta fintanto che non sia stata adottata una decisione sul punto e non siano scaduti i termini perché questa possa essere impugnata dalle parti dinanzi al TPG. (Causa riunite T-125/03 e T-253/03, sentenza del 17 settembre 2007)
Annulla la decisione della Commissione sul cartello relativo al “tondo di cemento armato”.
Il Tribunale di Primo Grado (TPG) ha annullato la decisione della Commissione che aveva accertato un’intesa tra alcuni produttori italiani del tondo per il cemento armato, riguardante la fissazione dei prezzi, nonché la limitazione e il controllo della produzione e delle vendite. In tale sentenza il TPG affronta la questione della successione delle leggi nel tempo, con particolare riguardo al rapporto tra la disciplina della concorrenza contenuta nei Trattati CECA e CE. I giudici, infatti, sebbene abbiano ritenuto che la Commissione, nel sanzionare il cartello, si fosse correttamente conformata alle norme procedurali del Regolamento n. 17/65/CE di applicazione delle norme antitrust del Trattato CE, ha tuttavia affermato che tale circostanza non esclude che quella decisione fosse pur sempre illegittimamente fondata sull’art. 65 del Trattato CECA. Nella fattispecie, secondo la sentenza del TPG, la Commissione non avrebbe più potuto utilizzare come base giuridica della propria decisione la norma attributiva della competenza prevista dal Trattato CECA, in quanto tale Trattato era nel frattempo decaduto (dal 23 luglio 2002). In altri termini, nel caso oggetto di tale pronuncia, dal punto di vista sostanziale si doveva applicare la disciplina antitrust contenuta nel Trattato CECA, in vigore al momento in cui si sono verificati i fatti, mentre dal punto di vista del diritto procedurale dovevano trovare applicazione le disposizioni del Trattato CE. Il TPG ha inoltre osservato che l’unitarietà giuridica dell’ordinamento dell’Unione non è sufficiente a conferire alla Commissione la competenza a constatare una violazione dell’articolo 65 comma 1 del Trattato CECA e a imporre un’ammenda alle imprese partecipanti al cartello ai sensi dell’articolo 65 commi 4 e 5 CECA dopo che lo stesso è decaduto. (Cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79- 03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03, sentenza del 25 ottobre 2007)
Decisioni della Commissione europea
Sanzionate Sony, Maxell e Fuji per cartello nel settore delle videocassette per uso professionale.
La Commissione europea ha inflitto una pesante sanzione, pari a 74 milioni di Euro, ai colossi giapponesi Sony, Fuji e Maxell per un cartello sui prezzi nel settore delle videocassette nei formati Betacam Sp e Digital Betacam normalmente utilizzati da una clientela professionale, quali ad esempio produttori di programmi televisivi e spot, nel periodo 1999-2002. Le tre società nipponiche, che costituiscono l’85% del mercato rilevante, hanno organizzato tre serie di aumenti di prezzi e si sono impegnate a stabilizzare i prezzi ogni volta che un incremento non fosse stato possibile. La Commissione ha scoperto il cartello grazie a un’ indagine avviata d’ufficio con ispezioni a sorpresa nelle filiali europee delle tre società. Tra queste, a essere maggiormente colpita dal provvedimento, è stata la Sony, la cui multa è stata aumentata del 30% per aver ostacolato l’indagine della Commissione durante ispezioni alle sue strutture superando così 47 milioni di euro. Al contrario le sanzioni per Fuji e Maxell sono state ridotte rispettivamente del 40% e del 20% per la loro collaborazione durante le indagini. (Caso COMP/38432 del 20 novembre 2007)
Concentrazioni
Legislazione
Nuova Comunicazione consolidata in materia di controllo delle operazioni di concentrazione.
La Commissione europea ha adottato una nuova Comunicazione consolidata avente lo scopo di facilitare la comprensione della prassi seguita dalla Commissione in relazione alle questioni giurisdizionali in materia di controllo delle operazioni di concentrazione. Tale Comunicazione sostituisce le quattro comunicazioni precedenti che riguardavano rispettivamente la nozione di concentrazione, la nozione di imprese comuni, la nozione di imprese interessate e il calcolo del fatturato, introducendo inoltre le modifiche ritenute opportune alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale di Primo Grado (TPG) e del Regolamento sulle concentrazioni del 2004. Nel dettaglio, per le concentrazioni di dimensione comunitaria, si chiarisce quali siano le informazioni rilevanti, ossia la data della conclusione di un accordo vincolante o della comunicazione di un’offerta d’acquisto o di scambio, o dell’acquisizione di una partecipazione. La Comunicazione chiarisce poi alcuni aspetti, quali (i) il calcolo del fatturato in casi relativi a gruppi societari o a individuate categorie d’imprese (istituti di credito, imprese assicurative e holding finanziarie), (ii) la ripartizione di tale fatturato sotto il profilo geografico, (iii) la nozione di “imprese interessate” (con riferimento a imprese pubbliche e fondi d’investimento) e, infine, (iv) la nozione di controllo, della quale sono definite le modalità (su tutte, il c.d. negative control) e le possibili trasformazioni, con i conseguenti obblighi di notifica.
La Commissione adotta le Linee Guida per la valutazione delle concentrazioni non-orizzontali.
La Commissione europea ha adottato le Linee Guida per la valutazione delle concentrazioni verticali e delle concentrazioni conglomerali (c.d. concentrazioni nonorizzontali).
Tali tipologie di concentrazioni sono volte ad ampliare l’ambito di attività delle società interessate sia attraverso operazioni di concentrazione tra imprese operanti a diversi livelli della filiera produttiva (concentrazioni verticali), sia attraverso operazioni che coinvolgono imprese fra le quali non sussistono rapporti di concorrenza attuale o potenziale, né relazioni verticali, ma che sono tuttavia attive in mercati di beni o servizi contigui, caratterizzati da relazioni di complementarietà di natura tecnica, economica o commerciale (concentrazioni conglomerali). A differenza delle concentrazioni orizzontali, che possono determinare l’eliminazione di uno o più concorrenti diretti, le concentrazioni verticali e conglomerali non determinano in via immediata una riduzione del numero delle imprese attive su di un dato mercato e, per tale ragione, esse sono ritenute generalmente meno problematiche sotto il profilo concorrenziale. In linea generale infatti, le concentrazioni non-orizzontali mirano a instaurare sinergie tra operatori complementari generando così un miglioramento dell’efficienza produttiva, quale effetto del coordinamento dei differenti stadi produttivi. Tuttavia, in presenza di talune circostanze, anche le concentrazioni non-orizzontali possono generare effetti restrittivi della concorrenza ove ostacolino l’accesso agli sbocchi o agli approvvigionamenti a danno delle altre imprese presenti sul mercato, accrescendo le barriere all’ingresso ai danni dei potenziali nuovi entranti ovvero consentendo strategie dirette a estendere la propria posizione dominante in mercati contigui (c.d. “leverage”) mediante, per esempio, l’offerta congiunta di beni o servizi (c.d. “bundling”). La Commissione indica, comunque, la quota di mercato e il livello di concentrazione al di sotto dei quali le concentrazioni non–orizzontali non sono ritenute idonee a sollevare problematiche di natura anticoncorrenziale (c.d. “safe harbours”). (IP/07/1780)
Giurisprudenza comunitaria
Il Tribunale di Primo Grado annulla la decisione della Commissione nel caso De Beers - Alrosa.
Nel 2002 la società russa Alrosa e la società lussemburghese De Beers notificavano alla Commissione Europea un accordo con cui Alrosa si impegnava a fornire a De Beers un’ingente quantità di diamanti grezzi. A seguito della notifica, la Commissione avviava due procedimenti, uno per intesa anticoncorrenziale nei confronti di entrambe le imprese e l’altro, esclusivamente nei confronti di De Beers, per presunto abuso di posizione dominante. Nel corso del primo procedimento entrambe le parti presentavano congiuntamente impegni volti a rimuovere i possibili profili anticoncorrenziali, sottoposti alla fase del c.d. market test. Successivamente e in maniera unilaterale, De Beers, nell’ambito del secondo procedimento, offriva nuovi impegni consistenti nella completa interruzione dei rapporti di fornitura con Alrosa, impegni accettati e resi vincolanti dalla Commissione senza aver consultato preventivamente Alrosa. Il Tribunale di Primo Grado (TPG) ha ora annullato tale decisione, chiarendo che la Commissione, pur avendo un potere discrezionale nella scelta di rendere obbligatori gli impegni autonomamente proposti dalle parti, è sempre obbligata a rispettare il principio di proporzionalità nella propria valutazione.
Dunque le imprese che abbiano autonomamente presentato impegni mantengono pur sempre il diritto a impugnare la decisione che li rende vincolanti. Nel merito del caso di specie, la completa proibizione di tutte le relazioni commerciali tra Alrosa e De Beers risulta manifestamente sproporzionata, sì che la Commissione avrebbe dovuto ricercare una soluzione meno gravosa per la libertà contrattuale delle parti. Infine, il TPG ha chiarito che il rispetto del diritto al contraddittorio, principio fondamentale del diritto comunitario, deve essere sempre garantito a tutti i soggetti interessati e dunque Alrosa aveva il diritto di essere sentita in merito agli impegni unilaterali di De Beers, anche se proposti nel procedimento di cui solo quest’ultima era parte, in quanto soggetto interessato dall’esito di tale procedimento. (Causa T-170/06, sentenza dell’11 luglio 2007)
Il Tribunale di Primo Grado condanna la Commissione a risarcire Schneider Electric.
Il Tribunale di Primo Grado (TPG) ha condannato la Commissione a risarcire Schneider Electric per i danni subiti a seguito della decisione del 10 ottobre 2001, con cui la Commissione le aveva vietato di acquisire la società Legrand costringendola a cederla Legrand a un terzo. Tale decisione era stata annullata nell’ottobre 2002 dal TPG. Nella sentenza in esame invece il TPG, chiamato a decidere circa la sussistenza del diritto di Schneider a chiedere il risarcimento dei danni subiti, ha ritenuto che tale diritto trovasse il suo fondamento nel fatto che la Commissione, con la decisione negativa del 2005, aveva violato in modo grave e manifesto il diritto di difesa della società alla luce delle lacune contenute nella lettera degli addebiti inviata a conclusione dell’indagine istruttoria. Il TPG ha così ritenuto che dovessero essere risarcite sia le spese sostenute da Schneider, sia la differenza tra il prezzo a cui la Schneider è stata costretta a cedere Legrand e quello a cui, secondo le condizioni di mercato, l’avrebbe altrimenti ceduta. Per questo secondo tipo di danno, però, il TPG ha evidenziato come Schneider, in effetti, si fosse assunta autonomamente il rischio di procedere all’acquisizione senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione della Commissione e ha dunque ridotto di un terzo l’ammontare del danno subito in considerazione di tale rischio. Nella sentenza de qua rileva, dunque, come non sia il mero errore della Commissione a giustificare il risarcimento del danno, bensì la grave e manifesta violazione di legge commessa dalla Commissione, che nel caso specifico ha portato alla riduzione del diritto di difesa della società. (Causa T–351/03, sentenza dell’11 luglio 2007)
Decisioni della Commissione europea
Vietata la concentrazione tra le compagnie aeree Ryanair e Aer Lingus.
La Commissione europea ha vietato l’acquisizione di Aer Lingus da parte di Ryanair. Con tale decisione, preceduta da un’istruttoria avviata il 20 dicembre 2006, la Commissione ha concluso che l’operazione di concentrazione, se autorizzata, avrebbe avuto l’effetto di ridurre notevolmente la concorrenza esistente tra le due compagnie aeree in relazione alle numerose rotte intraeuropee. In particolare, secondo la Commissione, la fusione delle due società avrebbe determinato (i) il monopolio su numerose rotte e (ii) una posizione dominante sulle restanti. La Commissione, inoltre, non ha ritenuto sufficienti gli impegni strutturali (cessione a terzi di alcuni degli slot presso aeroporti irlandesi) e comportamentali (impegno, per il primo anno successivo all’operazione, a ridurre del 10% i prezzi dei voli di per Lingus a corto raggio, senza però dare garanzie in relazione agli anni successivi) presentati da Ryanair. La decisione è stata impugnata davanti al Tribunale di Primo Grado. (Caso COMP/M.4439, decisione del 27 giugno 2007)
Nuovo monito alla Spagna nell’ambito dell’acquisizione di Endesa da parte di Acciona e Enel.
La Commissione, dopo una prima formale lettera di richiamo alle autorità spagnole, ha definitivamente dichiarato incompatibili con il diritto comunitario alcune delle condizioni imposte dalla Commissione nazionale dell’energia spagnola (Cne) a Enel Energy Europe S.R.L. (Enel) e Acciona S.A. (Acciona), per l’acquisizione del controllo sulla spagnola Endesa S.A. (Endesa), chiedendo la revoca di tali condizioni. La Commissione ha rilevato che dette condizioni sono in contrasto con le regole che attribuiscono la competenza esclusiva alla Commissione nel valutare l’incidenza sul mercato comune delle operazioni di concentrazione aventi una dimensione comunitaria. Nel luglio 2007 la Cne aveva imposto a Enel e Acciona dodici condizioni, che le parti avevano successivamente contestato mediante un ricorso amministrativo al Ministero dell’Industria spagnolo, il quale, accogliendo l’istanza delle parti interessate, aveva parzialmente modificato tali condizioni. La Commissione ha però reputato insufficienti le modifiche apportate e ha dunque invocato una tempestiva revoca delle stesse, con particolare riferimento a quelle condizioni che (i) obbligano Enel e Acciona a mantenere l’indipendenza di Endesa e il suo centro decisionale in Spagna, (ii) creano limitazioni e/o influenze sulla gestione di Endesa, soprattutto in riferimento alla distribuzione dei dividendi, ovvero (iii) impongono a Endesa di acquistare determinati quantitativi di carbone nazionale per alcune attività di produzione di energia. (Caso M.4685 del 5 dicembre 2007)
Aiuti di Stato
Legislazione
Approvato il piano di aiuti regionali dell’Italia per il periodo 2007-2013.
La Commissione europea ha approvato il piano di aiuti regionali per l’Italia. Come già tutti gli altri Stati membri, l’Italia ha così recepito le indicazioni contenute nei nuovi “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”, adottati nel 2005 per ottimizzare l’individuazione delle regioni più svantaggiate dell’UE, alle quali concedere aiuti in grado di migliorarne la competitività. In particolare, il piano prevede che si qualifichino come regioni con livello di reddito e occupazione particolarmente basso (meno del 75%) rispetto alla media europea, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nonché la Basilicata transitoriamente fino al 2010, regioni che rappresentano il 30,2% della popolazione italiana (nel piano regionale precedente, 2000-2006, tali regioni rappresentavano invece il 33,6%). L’intensità di tali aiuti dovrà essere compresa tra il 30% e il 40% (invece del precedente 30-50%). Si modificano anche le indicazioni relative alle regioni che risultano svantaggiate rispetto alla media nazionale, per le quali sono ammissibili aiuti di intensità compresa tra il 10 e il 15% (invece del precedente 8-20%), che interessano il 3,9% della popolazione italiana, nonché un ulteriore 5,9% per il solo periodo 2007-2008. (Decisione N 324/2007, del 28 novembre 2007)
Giurisprudenza comunitaria
Sentenza Lucchini: il principio della res iudicata viola il diritto comunitario se impedisce il recupero di aiuti incompatibili.
La Corte di Giustizia ha esaminato la questione della prevalenza del diritto comunitario rispetto all’autorità di cosa giudicata con riferimento a una sentenza della Corte d’appello di Roma in merito ad aiuti incompatibili.
Nel 1990 la Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti a fini di tutela ambientale, da concedere nel quadro degli interventi straordinari per il Mezzogiorno. Lucchini S.p.A. (Lucchini) non aveva impugnato tale decisione, ma aveva iniziato un’azione civile per ottenere l’aiuto prospettato dalle autorità italiane, con un provvedimento del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 16 novembre 1988 e con sentenza di appello passata in giudicato nel febbraio 1995 aveva ottenuto la concessione degli aiuti, seppur salva restituzione. In un secondo momento però, a seguito di contatti con la Commissione, le autorità italiane avevano emesso ordinanza di restituzione degli aiuti, e avverso tale provvedimento la Lucchini era ricorsa dinanzi al TAR Lazio. In sede di appello il Consiglio di Stato si è così rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la quale ha stabilito in un’importante sentenza che, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario e della competenza esclusiva della Commissione a pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, il principio della res iudicata non può essere interpretato in maniera da precludere il recupero di aiuti concessi in violazione del diritto comunitario e qualificati come incompatibili con il mercato comune con decisione divenuta esecutiva. (Causa C-119/05, sentenza del 18 luglio 2007)
Decisioni della Commissione europea
Approvato il provvedimento italiano di riduzione del “cuneo fiscale”.
La Commissione europea ha autorizzato una misura fiscale relativa all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle imprese commerciali e si calcola detraendo dalle entrate tutti i costi intermedi. Tale misura consente di ridurre la base imponibile, in quanto prevede deduzioni di 5000 Euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato, e per contributi assistenziali e previdenziali relativi a pensioni e assicurazione malattia, e contributi relativi agli infortuni sul lavoro. La misura così come notificata inizialmente dall’Italia prevedeva deduzioni applicabili all’intera economia italiana, con le eccezioni (i) dei settori bancario e assicurativo, (ii) delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei pubblici servizi e (iii) della pubblica amministrazione. Mentre fin dall’inizio l’esclusione delle ultime due categorie è stata valutata dalla Commissione come giustificata, in quanto, rispettivamente, le tariffe regolamentate delle società concessionarie già tenevano conto dell’IRAP e l’attività della pubblica amministrazione si qualifica generalmente come non economica, l’esclusione dei settori bancario e assicurativo si configurava una misura selettiva. In seguito a contatti informali con la Commissione, l’Italia ha così accettato di estendere il campo di applicazione della misura ai settori bancario e industriale, permettendo così alla Commissione di concludere che il cosiddetto “cuneo fiscale” costituisce una misura di carattere generale, che non si qualifica quindi come un aiuto di Stato. (Caso N 184/2007, decisione del 12 settembre 2007)
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