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Newsletter Asia - 8/2013 IT
1. Cina – La modifica della PRC Trademark Law rafforza la tutela dei marchi in Cina
2. Cina – Nuove regole in materia di immigrazione in Cina
3. Cina – Investimenti immobiliari all’estero da parte delle compagnie assicurative cinesi
4. Cina – Inaugurata la nuova Free Trade Pilot Zone a Shanghai
5. Hong Kong / Cina – Panoramica sulle novità in tema di arbitrati ad Hong Kong ed in Cina
6. Eventi – Seminario a Singapore sugli investimenti del Sud-Est Asiatico in Europa.
7. Eventi – “Outbound M&A into Italy and Switzerland”
8. Eventi – “Qianhai, China-Italy Investment Environment and International Commerce Arbitration”
9. Eventi – “Patent Information Annual Conference of China 2013”
10. Eventi – “China Outbound Investments”
11. M&A – Liu.Jo si allea con China Resources Textiles
12. M&A – Stroili Oro cede la propria rete di vendita in Cina ed Hong Kong
Highlights2. Cina – Nuove regole in materia di immigrazione in Cina
3. Cina – Investimenti immobiliari all’estero da parte delle compagnie assicurative cinesi
4. Cina – Inaugurata la nuova Free Trade Pilot Zone a Shanghai
5. Hong Kong / Cina – Panoramica sulle novità in tema di arbitrati ad Hong Kong ed in Cina
6. Eventi – Seminario a Singapore sugli investimenti del Sud-Est Asiatico in Europa.
7. Eventi – “Outbound M&A into Italy and Switzerland”
8. Eventi – “Qianhai, China-Italy Investment Environment and International Commerce Arbitration”
9. Eventi – “Patent Information Annual Conference of China 2013”
10. Eventi – “China Outbound Investments”
11. M&A – Liu.Jo si allea con China Resources Textiles
12. M&A – Stroili Oro cede la propria rete di vendita in Cina ed Hong Kong
In questo numero della Newsletter Asia troverete diverse novità normative dalla Cina tra le quali segnaliamo le recenti modifiche alla locale legge marchi e la nuova normativa per i visti dei lavoratori stranieri.
Si tratta poi di come le compagnie assicurative cinesi possono effettuare investimenti immobiliari all’estero e dei possibili vantaggi che gli investitori esteri potrebbero ottenere stabilendo le proprie sedi operative nella nuova Free Trade Pilot Zone di Shanghai. Vengono segnalate anche alcune novità in tema di arbitrati amministrati ad Hong Kong ed in Cina.
Da ultimo si segnalano i numerosi convegni ai quali hanno partecipato i professionisti dello Studio ed alcune delle operazioni più significative che lo Studio ha portato a termine negli scorsi mesi.
1. Cina – La modifica della PRC Trademark Law rafforza la tutela dei marchi in Cina
Il 30 agosto 2013 è stata approvata la modifica della PRC Trademark Law (“Legge 2013”), dopo più di cinque anni di dibattiti e confronti. La Legge 2013 entrerà in vigore il 1 maggio 2014. Ben 34 articoli, su un totale di 64, sono stati modificati, mentre 13 sono stati aggiunti.
Segue una sintetica analisi di alcune fra le più rilevanti novità introdotte con la Legge 2013.
Registrazione di nuovi marchi – Dal 1 maggio 2014 sarà finalmente possibile effettuare depositi multi-classe, e non sarà quindi più necessario effettuare un autonomo deposito in ciascuna delle classi designate. La Legge 2013 introduce altresì la possibilità di registrare marchi sonori (art. 8).
Celerità delle procedure - La Legge 2013 determina la durata massima di numerose procedure che, attualmente, richiedono non meno di due o tre anni di tempo per il loro espletamento (in numerosi casi si rendono necessari tempi ancor più lunghi e del tutto imprevedibili). Dovranno infatti concludersi entro nove mesi dalla data dell’avvio le procedure di esame, da parte dell’Ufficio Marchi, delle nuove domande di registrazione (art. 28), il riesame delle decisioni di rigetto alla registrazione dei marchi, le procedure di annullamento dei marchi registrati per violazione della legge (art. 44) e di cancellazione dei marchi per non uso. Dovranno essere completate entro 12 mesi dall’avvio le procedure di opposizione alla registrazione di un marchio presso l’Ufficio Marchi (art. 35) e le procedure di annullamento di marchi nei casi di conflitto rispetto a marchi anteriori (art. 45).
Cambia la procedura di opposizione (art. 35) - Secondo la Legge 2013 solo i titolari di diritti anteriori (per esempio, un marchio simile già registrato) o di un interesse ad essi correlati, potranno avviare la procedura di opposizione. Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge 2013, il marchio oggetto di opposizione verrà registrato alla fine della procedura di opposizione di fronte all’Ufficio Marchi. La registrazione non rimarrà dunque più sospesa fino al completo esperimento della procedura di impugnazione davanti all’autorità amministrativa superiore (Trademark Review and Adjudication Board) ed all’eventuale successivo giudizio. Pendente l’impugnazione, il marchio potrà essere legittimamente utilizzato.
La “mala fede” nella registrazione dei marchi - In caso di registrazione di un marchio in mala fede, sono attualmente attivabili rimedi quali l’opposizione alla registrazione o la richiesta di cancellazione. La formulazione attuale della norma, tuttavia, qualifica come registrazione in mala fede solo quella effettuata da parte di un agente o di un rappresentante rispetto al marchio del preponente. La Legge 2013 amplia tale definizione, includendo il divieto di registrazione ogniqualvolta colui che intenda registrare il marchio abbia avuto rapporti di natura “contrattuale, commerciale o di altro tipo” con il precedente utilizzatore dello stesso marchio (art. 15).
Il legislatore ha altresì introdotto nella Legge 2013 un principio generale di buona fede (art. 7) secondo il quale “la registrazione e l’uso di un marchio debbono avvenire nel rispetto del principio di buona fede”.
In teoria tali modifiche della legge dovrebbero rafforzare la posizione delle vittime dei c.d. trademark squatters (coloro che registrano i marchi noti internazionali prima dei legittimi titolari); tuttavia, solo in sede di applicazione delle nuove norme sarà possibile valutare la concreta efficacia delle medesime.
Riconoscimento dei marchi di fatto - La Legge 2013 introduce la tutela dei marchi utilizzati in Cina, ma non registrati. Il nuovo articolo 59 consente infatti a coloro che abbiano utilizzato in modo continuativo un marchio in Cina, raggiungendo in tal modo un “certo livello di influenza” sul mercato, di continuare ad utilizzare tale marchio sui medesimi prodotti e con le medesime modalità, anche ove il marchio o un marchio simile venisse registrato da un terzo. Il titolare della registrazione del marchio non potrà impedire tale uso, ma potrà richiedere all’utilizzatore di differenziare il proprio marchio rispetto a quello poi registrato. Si attendono maggiori chiarimenti sul punto dal regolamento attuativo che, si prevede, verrà promulgato in prossimità dell’entrata in vigore della modifica.
L’aumento delle sanzioni amministrative (art. 60) - In caso di violazione di un marchio registrato, il titolare può rivolgersi alle autorità giudiziarie oppure alle autorità amministrative per porre fine all’utilizzo non autorizzato del marchio ed ottenere il sequestro e la distruzione dei prodotti oggetto della violazione e degli strumenti utilizzati per la produzione degli stessi. La Legge 2013 è intervenuta quantificando le sanzioni amministrative comminabili nel caso in cui non fosse possibile quantificare in beneficio economico derivante dall’attività illecita o tale beneficio fosse inferiore a 50.000 CNY (attualmente circa 6.000 EUR): in tali casi può essere imposto il pagamento di una sanzione fino a 250.000 CNY (circa 30.000 EUR).
Il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti di marchio (art. 63) - In linea con l’inasprimento delle sanzioni amministrative, la Legge 2013 introduce alcune novità volte a favorire il risarcimento del danno in sede giudiziara: ove il danno non sia quantificablile sulla base del danno subito dalla vittima o sulla base del beneficio economico percepito dal soggetto che commette la violazione, la Legge 2013 consente di fondare il calcolo del danno subito sulle eventuali royalties percepite in relazione al marchio registrato. Ove il danno non fosse in alcun modo quantificabile, il giudice potrà condannare al risarcimento di un importo fino a 3.000.000 CNY (pari a circa 360.000 EUR), soglia massima ben superiore rispetto al limite di 500.000 CNY previsto dalla PRC Trademark Law del 2001 (circa 60.000 EUR).
2. Cina - Nuove regole in materia di immigrazione in Cina.
In data 30 giugno 2012, il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo cinese ha promulgato la “Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China” (la “Nuova Legge”), entrata in vigore il 1° luglio 2013. Successivamente, in data 22 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha promulgato il “Regolamento Amministrativo della Repubblica Popolare Cinese per regolare il flusso in entrata e in uscita degli stranieri” (il “Nuovo Regolamento”), che è entrato in vigore il 1 ° settembre 2013.
La Nuova Legge ed il Nuovo Regolamento sostituiscono le leggi ed i regolamenti esistenti, entrate in vigore dalla metà degli anni 80. Si segnalano qui di seguito alcuni punti salienti della Nuova Legge e del Nuovo Regolamento soprattutto in riferimento alle questioni legate all'occupazione degli stranieri:
Modifiche alle categorie di visti ed ai permessi di soggiorno - In base al Nuovo Regolamento, le varie tipologie di visti sono salite da 8 a 12. Le principali modifiche alle varie categorie di visti sono le seguenti:
-Divisione del Visto F in visto F e visto M: il visto F, che è attualmente utilizzato anche per scopi commerciali, sarà riservato esclusivamente per le attività non commerciali, come ad esempio le attività scientifiche, culturali, sportive e sociali. Il nuovo visto M coprirà invece le attività commerciali ed il visto per affari.
-Divisione del visto L in visto L e visto Q: Attualmente, gli stranieri con il visto L possono entrare in Cina per turismo, riunioni di famiglia o per affari personali. Poichè questa categoria di visto spesso non corrisponde esattamente alle suddette tipologie di visite, il Nuovo Regolamento ha limitato il visto L per soli fini turistici e, allo stesso tempo, ha introdotto un visto Q limitato alle “riunione di famiglia”, che sarà rilasciato ai familiari, sia di cittadini cinesi che di coloro che possiedono la stabile residenza in Cina, che dovranno entrare e soggiornare in Cina per il ricongiungimento familiare. Il visto Q è a sua volta suddiviso in visto Q1 (per soggiorni con durata superiore a 180 giorni) e visto Q2 (per visite di durata inferiore o uguale a 180 giorni).
-Divisione del visto Z in visto Z e visto S: Attualmente, il visto Z è meglio conosciuto come il “visto di lavoro” rilasciato agli stranieri che lavorano in Cina ed ai loro familiari al seguito. In base al Nuovo Regolamento, il visto Z sarà rilasciato esclusivamente alla persone che chiedono di lavorare in Cina. I familiari dei lavoratori stranieri dovranno invece presentare domanda per il visto S che è stato recentemente creato per essere rilasciato agli stranieri con un membro della famiglia residente in Cina per motivi di lavoro o di studio. Il visto S è a sua volta suddiviso in visto S1 (per soggiorni di durata superiore a 180 giorni) e visto S2 (per soggiorni di durata inferiore o uguale a 180 giorni). Potranno quindi presentare domanda di visto S1, il coniuge, il genitore, il figlio/a di età inferiore ai 18 anni del lavoratore straniero autorizzato a risiede in Cina.
-Il nuovo visto R: Il Nuovo Regolamento ha introdotto una nuova categoria di visto R denominata “visto per i talenti”. Il visto R sarà rilasciato agli stranieri dotati di quelle qualità professionali e di talento di cui la Cina ha urgente bisogno.
-Divisione del visto X: il Nuovo Regolamento ha diviso l’attuale visto X (visto per studenti) in visto X1 e visto X2. Il visto X1 si applica agli stranieri che vengono in Cina per motivi di studio per un soggiorno superiore a 180 giorni, mentre il visto X2 si applica agli stranieri che vengono in Cina per motivi di studio per un soggiorno minore o uguale a 180 giorni.
Il Nuovo Regolamento ha anche di recente riclassificato i permessi di soggiorno in cinque tipi: permessi di soggiorno per lavoro, permessi di soggiorno per studio, permessi di soggiorno per i giornalisti, permessi di soggiorno per il ricongiungimento familiare e permessi di soggiorno per affari personali. I titolari dei diversi tipi di visto dovranno fare domanda per i corrispondenti permessi di soggiorno per risiedere regolarmente in Cina.
Pene più severe per contrastare il lavoro in nero - La Nuova Legge prevede un inasprimento delle sanzioni, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso illegale, il soggiorno illegale e l'occupazione illegale da parte degli stranieri. La Nuova Legge, per la prima volta, fornisce una chiara definizione di “lavoro in nero”, e stabilisce che gli stranieri devono ottenere idonei documenti identificativi e di lavoro in caso di soggiorno in Cina per motivi di lavoro.
Sono previste sanzioni pecuniarie in caso di lavoro illegale in Cina, sia a carico dei datori di lavoro che dei lavoratori stranieri, e, nel caso di gravi violazioni, è altresì prevista la possibilità di espellere il lavoratore straniero dal territorio cinese.
Altri aspetti - Oltre ai punti salienti di cui sopra, qui di seguito illustriamo altri punti della Nuova Legge e del Nuovo Regolamento degni di nota:
-La Nuova Legge prevede la possibilità di proibire al dirigente straniero di una società cinese l’uscita dalla Cina in caso di mancato pagamento dei salari dei dipendenti.
-Il Nuovo Regolamento prevede che gli enti interessati debbano informare l’ufficio dell’autorità amministrativa locale, nei casi in cui i cittadini stranieri da loro impiegati, abbiano lasciato il posto di lavoro, abbiano cambiato luogo di lavoro, o, per quanto concerne gli studenti, abbiano cessato gli studi.
Considerando che la Nuova Legge ed il Nuovo Regolamento sono appena state promulgate, è suggeribile che i datori di lavoro stranieri prestino molta attenzione nei prossimi mesi al loro stato di implementazione presso le varie amministrazioni locali.
3. Cina – Investimenti immobiliari all’estero da parte delle compagnie assicurative cinesi
Nel 2010, in risposta alla crisi finanziaria mondiale, la China Insurance Regulatory Commission (corrispondente cinese - seppur con le dovute differenze - dell’IVASS italiana) aveva vietato alla compagnie di assicurazione cinesi sottoposte alla propria attività di vigilanza prudenziale di effettuare investimenti immobiliari all’estero.
L’anno scorso tale materia è stata oggetto di una parziale riforma attraverso l’emanazione delle “Implementing Rules for the Interim Administrative Measures on the Overseas Investment of Insurance Funds”, che hanno nuovamente previsto la possibilità per questi particolari investitori istituzionali di effettuare investimenti immobiliari all’estero, limitandola tuttavia: (i) da un punto di vista qualitativo e territoriale, ai soli immobili commerciali e a uso ufficio, già ultimati e con redditività stabile, situati in zone centrali delle principali città di alcuni paesi economicamente sviluppati (tra cui l’Italia); e (ii) da un punto di vista soggettivo, alle sole compagnie assicurative che avessero ottenuto un’apposita licenza per effettuare investimenti all’estero e che fossero in possesso di determinati requisiti prudenziali.
A circa un anno dall’emanazione delle citate Implementing Rules si registrano i primi effetti positivi di tale misura di liberalizzazione. Infatti, in base alle notizie riportate dalla stampa, negli ultimi mesi sono state rilasciate oltre venti licenze alle principali compagnie di assicurazione e riassicurazione cinesi, alcune delle quali hanno già perfezionato i primi investimenti all’estero, contribuendo così a far lievitare a oltre 5,6 miliardi di dollari il totale degli investimenti immobiliari all’estero effettuati da soggetti cinesi nell’ultimo anno. In prospettiva, l’ingresso nel mercato immobiliare italiano di questi nuovi players potrà rappresentare una grande opportunità per gli operatori del settore, specie se si considera che - secondo le previsioni di una delle principali agenzie di consulenza immobiliare del mondo - il flusso degli investimenti cinesi nel mercato immobiliare estero è destinato a crescere del 20% l’anno nel prossimo decennio.
4. Cina – Inaugurata la nuova Free Trade Pilot Zone a Shanghai
A seguito dell’approvazione e pubblicazione del “Programma Generale sulla Free Trade Pilot Zone”, rispettivamente il 3 luglio 2013 ed il 27 settembre 2013 da parte del Consiglio di Stato Cinese, presieduta dal premier Li Keqiang la Free Trade Pilot Zone (“FTZ”) è stata inaugurata lo scorso 29 settembre 2013. Tale zona di libero scambio costituisce un ulteriore passo in avanti verso la totale apertura della Repubblica Popolare Cinese, secondo la politica della “porta aperta”, inziata nel 1978 dal Presidente Deng. La FTZ sarà il banco di prova per sperimentare il libero scambio nel territorio cinese, che ad oggi presenta ancora diverse ristrettezze per le imprese e gli investimenti stranieri.
La FTZ è localizzata nelle seguenti aree di Shanghai (i) Waigaoqiao Free Trade Zone (????????) (ii) Waigaoqiao Bonded Logistics Park (???????????), (iii) Yangshan Free Trade Port Area (??????) e (iv) la Pudong Airport Comprehensive Free Trade Zone (???????????), che sono state fuse in un’unica zona franca con una superficie di circa 28 km quadrati.
Le finalità che il Consiglio di Stato ha fissato nella realizzazione della FTZ, sono le seguenti:
-accelerare le riforme sulle funzioni governative: che porti ad un sistema di gestione governativa degli scambi e degli investimenti sempre più conforme agli standard internazionali caratterizzato da una maggior trasparenza dei meccanismi amministrativi, una maggiore qualità ed efficienza nel controllo della qualità minima degli alimenti e dal rispetto della proprietà intellettuale.
-accelerare le riforme in materia finanziaria: attraverso una liberarizzazione, a rischio controllato, all’interno della FTZ dello scambio di RMB sia nel mercato di capitali che nel mercato fiananziario, nonché la regolamentazione dell’uso transfrontaliero della moneta cinese, al fine di analizzare le operazioni di cambio, costituire le relative strutture e promuovere un mercato in cui si possano utilizzare moneta locale ed estera.
-liberarizzazione di nuove attività: attraverso la costituzione di una “lista negativa”, che elenca solo le attività oggetto di specifica approvazione, liberalizzando le altre, le quali potranno essere svolte da stranieri in codizioni di parità di trattamento rispetto ai cittadini locali.
-dare esecuzione alla strategia fiscale: al fine di determinare una migliore politica tributaria, attraverso la valtuazione delle operazioni commerciali poste in essere nella FTZ, entro il termine di cinque anni.
-semplificazione delle procedure doganali: mantenendo e aumentando i livelli di controllo, coordinamento ed efficienza delle autorità competenti.
Il Consiglio di Stato dirigerà e coordinerà lo sviluppo della FTZ, in modo da poter dare esecuzione alle finalità sopra menzionate, nonché rilevare eventuali problemantiche e adottare adeguate contromisure.
Una delle maggiori novità all’interno della FTZ consiste nella liberarizzazione delle seguenti attività:
-servizi finanziari: banche, assicurazioni mediche, società di leasing;
-trasporti: società di trasporto trans-oceaniche e società che gestiscono le stesse;
-servizi commerciali: telecomunicazioni, prodotti informatici e videogames;
-servizi professionali: servizi legali, servizi di investigazione del credito, agenzia viaggi, servizi di intermedizione del personale, gestione di investimenti, progettazione ingegneristica e servizi di costruzione;
-servizi culturali: servizi legati a sport e intrattenimento;
-servizi sociali: servizi educativi e servizi medici.
5. Hong Kong / Cina – Panoramica sulle novità in tema di arbitrati ad Hong Kong ed in Cina
Lo scorso 10 Luglio è stato approvato ad Hong Kong l’”Arbitration (Amendment) Bill 2013”, tramite il quale sono state apportate alcune interessanti modifiche alla legislazione locale in materia di arbitrati (c.d. Arbitration Ordinance – Cap 609), volte a potenziare ancora di più il ruolo di Hong Kong come sede all’avanguardia in materia di arbitrati internazionali.
Tra queste, le più rilevanti sembrano potersi considerare le modifiche nascenti dalla necessità di implementare gli accordi sottoscritti tra Hong Kong e Macao lo scorso gennaio, sul reciproco riconoscimento ed efficacia dei lodi arbitrali, prevedendo un meccanismo di riconoscimento simile a quello già previsto per il riconoscimento reciproco di arbitrati tra PRC ed Hong Kong. Si segnala che la normativa in questione entrerà pienamente in vigore solo nei prossimi mesi, a seguito di notifica dal Secretary of Justice con pubblicazione sulla Gazzetta locale.
Ai sensi delle nuove disposizioni, un lodo reso a Macao potrà essere reso efficace ad Hong Kong sia con una specifica azione ad Hong Kong che, più speditamente ed analogamente ad un arbitrato reso ad Hong Kong, previa sola autorizzazione della locale Court of First Instance. Inoltre, e questa potrà rappresentare un’interessante novità, potrà essere riconosciuto e reso eseguibile ad Hong Kong anche un eventuale lodo già in precedenza eseguito altrove (a Macao o in altri territori), ma solo parzialmente. Tale disposizione, prevista degli accordi bilaterali tra le due SAR e che quindi dovrà avere validità anche sull’opposta direttrice da Hong Kong a Macao, estende le possibilità di soddisfazione, anche su base extra-territoriale, della parte vincitrice del giudizio arbitrale, incrementando le possibilità di trovare sufficienti beni aggredibili a soddisfazione delle proprie pretese.
Da un punto di vista procedurale, pare opportuno solo menzionare che i requisiti previsti dalla nuova normativa per il riconoscimento (o eventuale rifiuto in tal senso) di un lodo straniero sono modulati nella normativa sulla base degli standard internazionali previsti ai sensi della Convenzione di New York in materia di arbitrati.
L’Amendment Bill prevede inoltre delle ulteriori modifiche all’Ordinance (queste immediatamente efficaci) in materia di (i) possibile riconoscimento dei c.d. “emergency reliefs” (provvedimenti d’urgenza resi in sede arbitrale prima dell’ufficiale costituzione del collegio arbitrale), sia resi ad Hong Kong che altrove, che possono ora essere resi efficaci anche ad Hong Kong, con autorizzazione della Corte, analogamente ad un provvedimento d’urgenza reso in sede giurisdizionale, (ii) ripartizione tra le parti dei costi di arbitrato e (iii) estensione della procedura di riconoscimento di un arbitrato reso ai sensi della Convenzione di New York a taluni nuovi Paesi firmatari della stessa.
La vivacità e la rilevanza assunta dell’istituto arbitrale nelle dispute commerciali, che ad Hong Kong è ribadita dai periodici aggiornamenti della normativa, in Cina trova una peculiare conferma nelle vicende che stanno coinvolgendo le principali sedi di arbitrato un tempo riunite nella China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Negli ultimi mesi, infatti, le precedenti sub-commissioni di Shanghai e Shenzhen hanno creato, rispettivamente, le due istituzioni arbitrali della SHIAC (Shanghai International Arbitration Centre) e della SCIA (Shenzhen Court of International Arbitration), con propri ed autonomi regolamenti, organi e regole di arbitrato.
Da un punto di vista pratico, il rischio maggiore di questa nuova divisione nasce soprattutto in relazione ad eventuali accordi antecedenti che prevedessero come sede di arbitrato CIETAC una delle due ex sub-commissioni. La giurisprudenza delle Corti cinesi sul punto non è infatti ancora univoca, con giudizi contrastanti tra Corti che non hanno ritenuto la SHIAC come una continuazione della precedente CIETAC Shanghai e giudici che invece hanno confermato la validità di un lodo reso dalla SCIA nonostante gli accordi tra le parti facessero riferimento all’antecedente istituzione. Si tratta comunque di problemi nel periodo interinale, sanabili con accordi o conferme separati delle parti, che non inficiano l’interesse verso una progressiva istituzionalizzazione ed evoluzione del settore e dello strumento dell’arbitrato nel territorio cinese.
6. Eventi – Seminario a Singapore sugli investimenti del Sud-Est Asiatico in Europa.
Lo Studio, insieme agli studi legali europei Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Gide Loyrette Nouel e Gleiss Lutz, è stato promotore, sponsor e co-organizzatore, con il supporto di MergerMarket (gruppo Financial Times), di una tavola rotonda, che si è tenuta il 6 Giugno 2013 a Singapore. L’evento, intitolato “Sights on Europe: South East Asian Outbound M&A Roundtable” ha affrontato le tematiche relative agli investimenti del sud-est asiatico verso l’Europa, con particolare focus, sia sotto il profilo macroeconomico sia sotto il profilo legale, sui Paesi di origine degli studi legali promotori (rispettivamente Italia; Spagna e Portogallo; Francia; Germania). La platea ha visto una partecipazione prevalentemente ‘asiatica’, con oltre 150 ospiti in rappresentanza di fondi di private equity, banche d’investimento e d’affari, corporations, enti governativi promotori di investimenti cross-border, studi legali e di consulenza, etc. Umberto Borzi e Marco Nicolini, in rappresentanza dello Sudio, hanno partecipato all’evento come relatori. Sono altresì intervenuti Berend Berger di CIMB Bank, Tou Chen Chang di HSBC, Bharat Sarma di Navis Capital, Piers Willis di Rothschild, Ramon Gil di Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Rebecca Silli di Gide Loyrette Nouel e Burkard G?pfert di Gleiss Lutz.
7. Eventi – “Outbound M&A into Italy and Switzerland”
In data 18 giugno 2013 si è svolto a Shenzhen un evento organizzato dal nostro Studio insieme a Fidinam, Gianluigi Lucchini di LVC Asia Pacific Limited ed Enrico Mambelli di M&Partners. L'evento, dal titolo “Outbound M&A into Italy and Switzerland”, è stato ospitato da Hishanghui Shenzhen, un’associazione privata di imprenditori con sede principale a Shenzhen.
I rappresentanti di circa 80 società ed advisors locali hanno partecipato all'evento. Sono intervenuti, in qualità di relatori, Marco Nicolini e Nicolò Bellotto.
8. Eventi – “Qianhai, China-Italy Investment Environment and International Commerce Arbitration”
Il 3 settember 2013 lo Studio ha organizzato, congiuntamente alla South China International Economic and Trade Arbitration Commission (Shenzhen Court of International Arbitration) un seminario tenutosi al Qianhai Exhibition Center di Shenzhen, dal titolo “Qianhai, China-Italy Investment Environment and International Commerce Arbitration”. Hanno partecipato all'evento diversi studi legali, arbitri e mediatori dell'area del Guangdong e di Hong Kong, nonché legali interni di società locali. Per lo Studio sono intervenuti, in qualità di relatori, Marco Nicolini, che ha illustrato le principali problematiche rilevanti per investitori cinesi interessati ad investimenti in Italia e Sebastiano Zimmitti, che ha presentato un excursus sui rimedi esperibili da un investitore straniero per la risoluzione di controversie in Italia.
9. Eventi - “Patent Information Annual Conference of China 2013”
Il 13 settembre 2013 lo Studio è stato invitato dalla Intellectual Property Publishing House, casa editrice gestita dallo State Intellectual Property Office of China, a intervenire in un seminario organizzato a Pechino. L'evento è stato incentrato sull’informazione brevettuale e le strategie di sviluppo in questo settore. Hanno partecipato all’evento diversi rappresentanti di società che operano in tale settore. Sara Marchetta, in rappresentanza dello Studio, ha partecipato all’evento in qualità di relatrice illustrando le problematiche legali tipiche dell’esercizio di due diligence svolto a servizio di un’operazione cross-border di M&A.
10. Eventi – “China Outbound Investments”
Dal 26 al 29 settembre 2013 lo Studio ha partecipato con un proprio spazio espositivo alla manifestazione “China Outbound Investments” organizzato dalla China International Exhibition & Forum for Outbound Private Investments, presso il Beijing International Convention Center di Pechino. L’evento è stato incentrato sulla promozione degli investimenti cinesi all’estero - con particolare riferimento a quelli di maggiore interesse per operatori privati - e ha visto la partecipazione di molti operatori del settore e di imprenditori cinesi interessati a esplorare possibili investimenti in Europa.
11. M&A – Liu.Jo si allea con China Resources Textiles
Lo Studio di Hong Kong ha assistito Liu.Jo S.p.A. nella negoziazione di diversi accordi con China Resources Textiles (società controllata da China Resources Holding, una delle maggiori state-owned enterprises della Cina e distributrice nel territorio cinese di Calvin Klein, Esprit, Kenzo e Alfred Dunhill) per lo sviluppo del brand Liu.Jo in Cina e per l'apertura di più di 200 punti vendita nel prossimo quinquennio.
12. M&A – Stroili Oro ristruttura la propria rete di vendita in Cina ed Hong Kong
Lo Studio ha assistito Stroili Oro S.p.A. negli accordi di ristrutturazione della propria rete di vendita in Cina ed Hong Kong con un nuovo distributore locale, Noble Prospect Investment Ltd.