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Newsalert - Imprese di investimento: nuovo regime prudenziale e di vigilanza in GUUE
Newsalert - Imprese di investimento: nuovo regime prudenziale e di vigilanza in GUUE

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Newsalert - Imprese di investimento: nuovo regime prudenziale e di vigilanza in GUUE

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 5 dicembre 2019, i provvedimenti che definiscono il nuovo regime di vigilanza prudenziale delle imprese di investimento, ed in particolare: 

  • il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014;
  • la Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE. 

Secondo il nuovo quadro UE, le imprese di investimento diventano soggette all’applicazione delle stesse misure principali, in particolare in tema di partecipazioni di capitale, segnalazione, governo societario e remunerazione, ma l'insieme dei requisiti che dovranno applicare sarà differenziato in base alle loro dimensioni, natura e complessità. 

Le imprese di investimento più grandi ("classe 1") saranno infatti soggette al regime prudenziale bancario e sottoposte a vigilanza come enti creditizi, tenuto conto delle seguenti specificità:

  • le imprese di investimento che forniscono servizi analoghi a quelli bancari, come la negoziazione per conto proprio o la sottoscrizione di strumenti finanziari, e le cui attività a livello consolidato superano i 15 miliardi di EUR saranno automaticamente soggette al CRR/alla CRD4 (come modificati dal CRR2/dalla CRD5);
  • alle imprese di investimento che forniscono attività analoghe a quelle bancarie ma con attività a livello consolidato comprese tra i 5 e i 15 miliardi di EUR potrà essere richiesto di applicare il pacchetto normativo CRR/CRD4 (come modificato dal pacchetto CRR2/CRD5) da parte delle autorità di vigilanza di riferimento, in particolare se le dimensioni o le attività dell'impresa comportano rischi per la stabilità finanziaria. 

Le imprese di investimento più piccole che non sono considerate sistemiche godranno di un nuovo regime con requisiti prudenziali dedicati. Le autorità competenti potranno tuttavia consentire di continuare ad applicare i requisiti bancari a talune imprese, caso per caso, per evitare di avere un effetto disruptive sui loro modelli di business. Tale opzione è accompagnata da una misura di salvaguardia per prevenire l'arbitraggio regolamentare, in particolare l'applicazione di requisiti patrimoniali a titolo del CRR/della CRD4 (come modificati dal CRR2/dalla CRD5) ridotti in modo sproporzionato rispetto a quelli previsti dai principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS). Le nuove disposizioni prevedono un periodo transitorio di cinque anni per dare alle imprese tempo sufficiente per adattarsi al nuovo regime. 

Quanto al regime di equivalenza da applicare alle imprese di investimento di paesi terzi, si definiscono in modo più dettagliato taluni dei requisiti per l’accesso al mercato unico e si conferiscono poteri aggiuntivi alla Commissione europea, la quale sarà incaricata di valutare i requisiti patrimoniali applicabili alle imprese di investimento che forniscono servizi analoghi a quelli bancari per garantire che siano equivalenti a quelli applicabili nell'UE. Inoltre, nel caso in cui le attività svolte dalle imprese di paesi terzi possano avere importanza sistemica, il nuovo regime consente alla Commissione di applicare talune condizioni operative specifiche a una decisione di equivalenza, per garantire all'ESMA e alle autorità nazionali competenti di disporre degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare e monitorare le attività delle imprese dei paesi terzi. 

Infine, le nuove disposizioni integrano il quadro MiFID2/MiFIR estendendo il regime in materia di dimensioni dei tick nella negoziazione agli internalizzatori sistematici, consolidando così la parità di condizioni tra questi ultimi e le sedi di negoziazione. 

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva entro il 26 giugno 2021, data a partire dalla quale si applicherà anche il Regolamento. 

 

Scarica il Regolamento (UE) 2019/2033 e la Direttiva (UE) 2019/2034