Newsalert - Direttiva sulla protezione dei whistleblower che segnalino violazioni del diritto UE
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
La direttiva del 23 ottobre 2019 – pubblicata in data 26 novembre 2019 - stabilisce nuove regole a livello europeo per proteggere gli informatori che rivelino violazioni del diritto comunitario in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati (articolo 2).
Le organizzazioni pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti dovranno organizzare canali interni per le segnalazioni che permettano ai dipendenti di denunciare all’interno dell’organizzazione stessa. Le autorità nazionali dovranno stabilire anche canali esterni di segnalazione. I whistleblower saranno protetti nel caso in cui che scelgano di denunciare all’interno così come all’esterno, tramite organismi nazionali o europei.
Nei casi in cui non siano state adottate misure adeguate in risposta alla segnalazione iniziale di un whistleblower, o qualora si ritenga che vi sia un pericolo imminente per l'interesse pubblico o un rischio di ritorsione, l’informatore sarà comunque protetto qualora decida di divulgare pubblicamente le informazioni, senza passare attraverso questi canali.
Tutte le forme di ritorsione dovute a segnalazioni di whistleblower, quali, ad esempio, demansionamento, sospensione, licenziamento, sono proibite e la protezione sarà garantita anche alle persone che assistono i whistleblower (articolo 22).
Gli stati membri dovranno fornire ai whistleblower accesso alle informazioni relative alla denuncia e alle procedure e supporto legale, finanziario e psicologico.
La direttiva deve essere recepita entro il 17 dicembre 2021, ma per le organizzazioni private con più di cinquanta dipendenti e meno di duecentocinquanta lavoratori gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore entro il 17 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno.
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