Newsalert - Decreto ingiuntivo europeo: in caso di opposizione, spetta al creditore attivarsi
Lo scorso 31 gennaio 2019 è stata pubblica la sentenza n. 2840 /19 che la Suprema Corte ha pronunciato a Sezioni Unite in materia di ingiunzione di pagamento europea, di cui al Regolamento CE n. 1869/2006.
Le questioni affrontate, per la prima volta in maniera così dettagliata, attengono all’ampiezza dei poteri del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo europeo in seguito all’opposizione e ai correlati oneri in capo alle parti, in particolare con riferimento al creditore ricorrente.
Secondo la Corte, una volta proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo europeo emesso dal giudice Italiano, quest’ultimo – dato atto della pendenza di un procedimento davanti al suo ufficio – deve limitarsi ad avvisare il creditore della proposizione dell’opposizione e invitarlo a proseguire il giudizio “secondo quella che sarà onere del creditore individuare come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo europeo”.
L’inosservanza del termine per la prosecuzione del giudizio da parte del creditore determina l’estinzione del giudizio.
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