Newsalert - ANAC: schema di Linee guida sull'applicazione dei criteri ambientali minimi
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato in data 28 ottobre 2019 il documento di consultazione recante lo schema di Linee guida inerenti l’applicazione dei criteri ambientali minimi nel settore dei lavori pubblici e, nello specifico, all’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
Come noto, con la modifica del comma 3 dell’articolo 34 del Codice dei contratti pubblici ad opera del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, l’obbligo di inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi è da ritenersi esteso a tutte le categorie di lavori, servizi e forniture oggetto degli stessi, a prescindere dall’importo dell’affidamento. Inoltre, in virtù di alcuni richiami contenuti all’interno del Codice, le indicazioni di cui all’articolo 34 sono da ritenersi applicabili anche agli appalti nei settori speciali, agli appalti nei beni culturali (fatte salve le esigenze di tutela di tali beni) e ai contratti di concessione.
Sulla base di tali premesse e alla luce delle difficoltà operative connesse all’attuazione delle previsioni del richiamato quadro normativo, l’ANAC, in stretta collaborazione con il Ministero dell’ambiente, ritiene opportuna l’adozione di linee guida volte a fornire indicazioni di supporto alle stazioni appaltanti per l’attuazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si ricorre ai criteri ambientali minimi in materia di edilizia.
In primo luogo, tenuto conto che l’obbligo di cui all’articolo 34, comma 1, attiene all’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con D.M., si chiarisce che i criteri da considerare obbligatori ai fini della redazione della documentazione di gara sono quelli di cui alle “Specifiche tecniche per gruppi di edifici” (sezione 2.2), “Specifiche tecniche dell’edificio” (sezione 2.3), “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” (alla sezione 2.4), “Specifiche tecniche del cantiere” (sezione 2.5) e “Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)” (sezione 2.7). Riguardo ai criteri di selezione di cui alla sezione 2.1. si specifica, invece, che l’inserimento degli stessi nella documentazione di gara quali requisiti di partecipazione è da ritenersi facoltativo, quindi a discrezione della stazione appaltante.
Riguardo ai criteri premianti da utilizzare nell’ambito dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riprendendo quanto già indicato nelle Linee guida n. 2, si ribadisce che l’attribuzione di specifici punteggi deve essere considerata qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai criteri ambientali minimi con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti criteri, dalle specifiche tecniche premianti.
Nel documento si forniscono, poi, indicazioni specifiche in merito alla predisposizione della documentazione di gara ritenendo opportuno che l’adozione dei criteri ambientali minimi sia prevista fin dall’avvio della progettazione dell’intervento, indipendentemente se la stessa sia interna o esterna alla stazione appaltante.
La consultazione resta aperta fino al 29 novembre 2019.
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