Crowdfunding: nuove regole UE
Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 ottobre 2020 nuove regole mirate a stabilire un quadro normativo a livello di Unione relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
Al Regolamento (UE) 2020/1503 e alle misure disposte dalla Direttiva (UE) 2020/1504 dovranno adeguarsi le piattaforme di crowdfunding operanti in più paesi dell’UE, superando le normative di riferimento di ogni Paese, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito il corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding e garantire un livello elevato di tutela degli investitori.
Le nuove nome devono essere recepite entro il 10 maggio 2021 e si applicano a decorrere dal 10 novembre 2021.
In data 7 ottobre 2020, sono stati approvati il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ) e la Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio (che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari).
La Direttiva di accompagnamento, per garantire certezza del diritto in merito alle persone e alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione, rispettivamente, del Regolamento (UE) 2020/1503 e della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per evitare una situazione in cui la stessa attività sia soggetta a più autorizzazioni all’interno dell’Unione, dispone che le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del presente Regolamento (UE) 2020/1503 debbano essere escluse dall’ambito di applicazione della MiFID II.
Si sintetizzano di seguito le principali novità:
- ambito di applicazione - le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding fino a offerte di 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi per ogni proprietario del progetto in finanziamento;
- tutela degli investitori - i fornitori di servizi di crowdfunding possono proporre a investitori individuali progetti determinati che corrispondono a uno o più parametri o indicatori di rischio specifici scelti dall’investitore. Qualora l’investitore desideri effettuare un investimento nei progetti di crowdfunding proposti, esamina e prende esplicitamente una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti lo fanno rispettando i parametri indicati dagli investitori e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per tali investitori, comunicando loro il processo decisionale per l’esecuzione del mandato discrezionale ricevuto;
- divieto di remunerazioni - per assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non devono pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o su una piattaforma di terzi;
- sistema di governance - per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d’interesse, è essenziale adottare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding devono pertanto disporre di dispositivi di governance che assicurino un’efficace e prudente gestione, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ai fornitori di servizi di crowdfunding è impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme e i principali azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non devono agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme;
- scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (Key Investment Information Sheet - KIIS) – i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro le cui autorità competenti hanno concesso l’autorizzazione o in un’altra lingua accettata da tali autorità. Il Regolamento contiene un elenco dettagliato delle informazioni che devono essere contenute nella scheda;
- autorizzazione e vigilanza – le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding presentano domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite. I fornitori di servizi di crowdfunding forniranno, poi, i loro servizi sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione, mentre l’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori. Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato potrà poi fornire i propri servizi anche a livello transfrontaliero presentando una serie di informazioni all’autorità competente designata quale punto di contatto unico dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione.
Il Regolamento prevede che i fornitori di servizi di crowdfunding possano continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione dello stesso Regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione, se tale data è anteriore. Per la durata del periodo di transizione, gli Stati membri possono disporre di procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Prima di rilasciare un’autorizzazione a norma di tali procedure semplificate, le autorità competenti si assicurano che i requisiti di cui all’articolo 12 del presente Regolamento siano soddisfatti.