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Schema decreto legislativo attività e vigilanza dei fondi pensione
Schema decreto legislativo attività e vigilanza dei fondi pensione

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Schema decreto legislativo attività e vigilanza dei fondi pensione

Assegnato in data 13 settembre 2018 alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Lo schema di decreto legislativo adegua alla richiamata direttiva (c.d. IORP II) la normativa nazionale relativa agli enti pensionistici professionali aziendali e all’attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
In particolare, tra le numerose novità introdotte dal provvedimento, si prevede:

  • il divieto per gli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti;
  • l’ampliamento del novero dei soggetti cui può essere conferita la gestione delle risorse, al fine di ricomprendervi gli OICR alternativi costituiti in Italia o in altri Stati membri;
  • la disciplina delle informazioni di carattere generale che devono essere fornite agli aderenti e ai beneficiari relative alla corretta individuazione della forma pensionistica, ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, ai profili di investimento, alle condizioni relative alle garanzie e alla protezione dei diritti. Lo schema di d.lgs. disciplina anche le informazioni che devono essere fornite ai potenziali aderenti;
  • la disciplina delle modalità di passaggio di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni nonché delle attività corrispondenti di uno schema pensionistico ad un fondo ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato dell’Unione europea e viceversa;

  • le disposizioni in materia di operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane e di quelle comunitarie in Italia.


L’articolo 3 dello schema di d.lgs. contiene, infine, le disposizioni necessarie a mantenere in vigore le norme emanate in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che saranno successivamente emanati nelle rispettive materie, prevedendo per la loro adozione il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

 

Scarica qui a lato lo Schema di decreto legislativo e la relativa Relazione illustrativa