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Requisiti e criteri di idoneità per incarico di esponenti aziendali: conclusa la consultazione pubblica su Schema di decreto ministeriale
Requisiti e criteri di idoneità per incarico di esponenti aziendali: conclusa la consultazione pubblica su Schema di decreto ministeriale

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Requisiti e criteri di idoneità per incarico di esponenti aziendali: conclusa la consultazione pubblica su Schema di decreto ministeriale

In data 22 settembre 2017, si è conclusa la consultazione pubblica relativa allo Schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositi (…)”

Lo schema di decreto dà attuazione all’art. 26 del TUB, introducendo taluni profili di novità rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all’onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza, adeguata composizione collettiva degli organi. Lo schema detta anche la disciplina applicabile ai responsabili delle principali funzioni aziendali (solo per le banche di maggiori dimensione) e norme sulla verifica di idoneità da parte degli organi aziendali.

A tali requisiti si aggiunge una disciplina relativa alla verifica della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico e dei limiti al cumulo degli incarichi, volta ad evitare una eccessiva concentrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in termini di tempo, dell’esponente bancario designato.

Nello schema di decreto si fa leva sul principio di proporzionalità per differenziare i requisiti di professionalità degli esponenti, le regole sui limiti al cumulo degli incarichi e sui requisiti dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché con riguardo all’adeguata composizione del consiglio di amministrazione. Il principio di proporzionalità non riguarda l’onorabilità e la correttezza, così come l’indipendenza di giudizio: la scelta è imposta dal nuovo art. 26 TUB ed è in linea con le policy BCE ed EBA.

Per gli intermediari non bancari il decreto prevede regole differenziate, in alcuni casi non applicando le norme previste per le banche, in altri applicandole solo agli intermediari di maggiore dimensione.

Le disposizioni in parola si applicheranno alle nomine successive alla data di entrata in vigore del decreto. Fino ad allora, continuerà ad applicarsi l’art. 26 TUB nella versione precedente alle modifiche apportato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e la relativa disciplina attuativa, di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

Si precisa infine, che lo schema di decreto non esaurisce l’attuazione dell’art. 26 TUB in quanto modalità e tempi di verifica da parte dell’autorità di vigilanza dovranno essere disciplinati dalla Banca d’Italia con regolamentazione propria.