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Regolamento UE sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca
Regolamento UE sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca

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Regolamento UE sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca

Pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il Regolamento, pubblicato il 28 novembre 2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sostituisce le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca che risalgono al 2003 e al 2006.

Tra le principali novità del nuovo regolamento si segnalano:

  • il principio generale del riconoscimento reciproco, per effetto del quale tutte le decisioni giudiziarie in materia penale adottate in un paese dell'UE saranno direttamente riconosciute e applicate da un altro Stato membro. Il regolamento fissa solo un numero limitato di motivi per il non riconoscimento e la non esecuzione;
  • un ampio campo di applicazione per quanto concerne i tipi di confisca in materia penale, come la confisca basata sul valore e la confisca non basata su una condanna, tra cui alcuni sistemi di confisca preventiva, a condizione che vi sia un nesso con un reato;
  • certificati e procedure standard per consentire azioni di congelamento e di confisca rapide ed efficienti;
  • un termine di 45 giorni per il riconoscimento di un provvedimento di confisca e, in casi urgenti, un termine di 48 ore sia per il riconoscimento che per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento. Questi termini possono essere prorogati a condizioni rigorose;
  • disposizioni per garantire che siano rispettati i diritti delle vittime al risarcimento e alla restituzione nei casi transfrontalieri.

 

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 19 dicembre 2020.

 

E' disponibile qui il Regolamento