Regolamento di esecuzione della Shareholder Rights Directive: Pubblicazione in GUUE
Pubblichiamo il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 che stabilisce i requisiti minimi di attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (c.d. Shareholder Rights Directive - SRD) per quanto riguarda l’identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti.
Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 settembre 2018, mira ad impedire l'attuazione divergente delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE, che, come noto, (i) conferisce alle società quotate il diritto di identificare i propri azionisti imponendo agli intermediari di cooperare in tale processo di identificazione; (ii) migliora la comunicazione da parte delle società quotate ai propri azionisti, in particolare la trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione, e (iii) impone agli intermediari di favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti, tra cui il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali e diritti finanziari, quali il diritto di ricevere la distribuzione degli utili o di partecipare ad altri eventi societari avviati dall'emittente o da soggetti terzi.
A tal fine, il Regolamento introduce formati di dati e strutture di messaggi comuni, il cui uso nelle comunicazioni dovrebbe consentire un efficiente e affidabile trattamento ed interoperabilità tra gli intermediari, l'emittente e i suoi azionisti.
La standardizzazione introdotta dal Regolamento riguarda: (i) la richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l’identità degli azionisti e la relativa risposta; (ii) la trasmissione dell’avviso di convocazione delle assemblee generali; (iii) la trasmissione all’emittente dell’avviso di partecipazione; (iv) i tipi minimi di informazioni da includere nella conferma della legittimazione a partecipare all’assemblea o nella ricezione dei voti e nella registrazione e nel conteggio dei voti; (v) i termini da rispettare per la trasmissione delle informazioni sugli eventi societari e per le procedure di identificazione degli azionisti; (vi) gli elementi e i principi da osservare per il trattamento di eventi societari diversi dalle assemblee generali.
Il Regolamento si applica a partire dal 3 settembre 2020.
Scarica qui a fianco il Regolamento di esecuzione