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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale di prolungamento della GACS
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale di prolungamento della GACS

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale di prolungamento della GACS

Nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 6 novembre 2018 è stato pubblicato il decreto 10 ottobre 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze (il “DM”) che dispone il “Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS) di cui al Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49”.

Il DM, adottato in forza della decisione della Commissione europea n. C(2018) 5749 final (Case SA.51026) del 31 agosto 2018 favorevole al prolungamento, estende il periodo di operatività della GACS di ulteriori sei mesi, quindi fino al 6 marzo 2019. Il periodo di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, era già stato prolungato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2017 (GU. n. 285 del 6 dicembre 2017) fino al 6 settembre 2018.

Nel DM, oltre all’aggiornamento della composizione dei panieri ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia cui si riferisce l’art. 9 del decreto legge – riportata sub allegato 1 al DM - si prevede che per le richieste di garanzia pervenute dopo il 6 settembre 2018 il corrispettivo della garanzia dovrà essere calcolato anche secondo la formula di prezzo di cui all'allegato 2 del richiamato decreto legge ma considerando, per ciascun CDS del paniere di riferimento, la media degli ultimi 2 mesi dei prezzi a 3 anni rispetto al momento della transazione. Qualora l'importo del corrispettivo così calcolato risulti superiore di almeno il 15% rispetto al corrispettivo della garanzia calcolato come media di paniere delle medie a 6 mesi dei prezzi dei CDS a 3 anni, il corrispettivo della garanzia sarà pari al prezzo calcolato sulla base della metodologia di cui all'allegato 2 del decreto legge, ma utilizzando le medie a 2 mesi. In ogni altro caso, continuerà ad applicarsi la citata metodologia considerando le medie a 6 mesi.