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Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali

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Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali

Pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre 2018 le Linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24 ottobre scorso.

Le Linee guida sono state adottate per dirimere i dubbi interpretativi posti da parte di molti operatori del settore all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
In particolare, l’ANAC chiarisce i rapporti tra (i) l’articolo 17, comma 1, lettera d), che elenca alcune tipologie di servizi legali escluse dall’ambito di applicazione del codice e (ii) l’articolo 140, che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d)».

La soluzione interpretativa proposta dall’ANAC aderisce al parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, in cui si è specificato che “possono essere ricondotti nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, rileva la circostanza che l’incarico venga affidato per un’esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l’eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria”.
Pertanto, tra i servizi legali esclusi dall’ambito di applicazione del codice rientrano non solo gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite, ma anche i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale principio generale è poi ulteriormente precisato considerando che (i) in ogni caso sono da considerare appalti (e come tali da disciplinati dall’art. 140 del codice) la gestione del contenzioso che venga effettuata in modo continuativo o periodico e (ii) pur non essendo soggetti alle regole per l’affidamento degli appalti, i servizi legali di cui all’art. 17 del codice devono in ogni caso essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell’articolo 4 del codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi. Nelle Linee guida sono illustrati tali principi e, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi applicative degli stessi.

Quanto, invece, ai servizi legali di cui all’Allegato IX del codice dei contratti pubblici, viene chiarito che tra questi rientrano tutti i servizi giuridici non esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d). I relativi affidamenti costituiscono appalti, per i quali le Linee guida illustrano le procedure semplificate di affidamento, differenziandole a seconda che il valore delle stesse sia superiore o inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.