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Presentato alla Camera il DDL Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (“DDL Bilancio”)
Presentato alla Camera il DDL Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (“DDL Bilancio”)

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Presentato alla Camera il DDL Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (“DDL Bilancio”)

Presentato dal Governo alla Camera dei deputati lo scorso 31 ottobre il disegno di legge recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (“DDL Bilancio”).

Tra le principali disposizioni del DDL Bilancio, si segnalano quelle relative ai seguenti profili:

  • Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali (articolo 8) - la modifica normativa prevede una tassazione agevolata al 15% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti, ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento), e a incremento occupazionale (tempo indeterminato e tempo determinato). Il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell’anno e l’eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi.
  • Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale (articolo 9) – si dispone per i nuovi contratti stipulati nel 2019 l’estensione della cedolare secca al 21% per i redditi da locazione degli immobili classificati C/1 , di superficie fino a 600 mq.
  • Sviluppo del venture capital (articolo 19) – si prevede di istituire presso il MISE un “Fondo per il sostegno al Venture Capital”, che possa investire a sua volta in Fondi di VC. La finalità dell’intervento è quella di aiutare gli istituti nazionali di promozione nella loro attività di fund raising su Fondi di VC nei confronti di investitori istituzionali, pubblici e privati. In particolare, lo Stato, attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital, è autorizzato a investire in classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k-ter), TUF, di uno o più Fondi di Venture Capital, come definiti dall’art. 31, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 coprendo tutte le diverse fasi di investimento del VC, dal seed/early stage investment fino all’expansion capital.
  • Voucher manager” (articolo 19) – si introduce un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher per l’acquisizione di competenze professionali di supporto alle PMI che intendano investire in innovazione e tecnologie digitali. L’agevolazione è corrisposta anche alle reti di imprese che hanno assunto risorse manageriali per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale e sviluppare competenze – sul piano tecnico e manageriale – in grado di consentire la gestione dei profili di complessità organizzativa e produttiva che impone la trasformazione tecnologica.
  • “Sport bonus” (articolo 47) – per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, si stabilisce un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
  • Modifiche al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (articolo 51) - mediante l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’interno dell’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, si prevede la non applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della richiamata disposizione alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Secondo i richiamati commi: (i) l’alienazione di partecipazioni sociali avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate; (ii) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater c.c.
  • Abrogazione ACE (articolo 88) – la diposizione prevede l’abrogazione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).

 

Scarica qui il testo del DDL Bilancio.