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Parlamento europeo: approvata proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
Parlamento europeo: approvata proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

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Parlamento europeo: approvata proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

Il Parlamento europeo ha approvato in data 12 settembre 2018 la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593).
Rispetto al testo originario presentato dalla Commissione e alla proposta della Commissione affari giuridici del Parlamento europeo dello scorso giugno, sono state apportate numerose modifiche.

Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dalla direttiva:

  • definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" - è un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a quantità rilevanti di opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dai suoi utenti, che il servizio provvede a ottimizzare e a promuovere a scopo di lucro. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva (i) le microimprese e le piccole imprese e i servizi che agiscono a fini non commerciali, come le enciclopedie online; (ii) i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i repertori didattici o scientifici; (iii) i prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico e (iv) le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici. Per effetto del nuovo articolo 2, punto (4-ter), Wikipedia e piattaforme per la condivisione di software open source, come GitHub, saranno automaticamente escluse dall'obbligo di rispettare le nuove regole sul copyright;
  • text and data mining - l’articolo 3 della direttiva fa riferimento al text and data mining (Tdm), cioè le tecniche per l’esplorazione e l’elaborazione di grandi quantità di testi e dati che consentono ai ricercatori di scoprire modelli, tendenze e altre informazioni utili per la ricerca. La disposizione introduce un’eccezione obbligatoria per il text and data mining nel campo della ricerca scientifica. Beneficiano dell’eccezione anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica, a condizione che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;
  • protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale - ai sensi dell’articolo 11, gli Stati membri dispongono che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione. Tali diritti non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole e non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti. Ai sensi della stessa disposizione, gli Stati membri provvedono a che anche gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione;
  • utilizzo di contenuti protetti da parte di piattaforme che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti – ai sensi dell’articolo 13, la diffusione di contenuti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online costituisce un atto di comunicazione al pubblico che implica la conclusione di accordi di licenza equi e adeguati con i titolari dei diritti relativi alle opere. Tali accordi di licenza disciplinano, inoltre, le responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online, conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza e purché tali utenti non perseguano scopi commerciali. Se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati.
  • principio di una remunerazione equa e proporzionata per autori e artisti – ai sensi dell’articolo 14, gli autori e gli artisti dovranno ricevere una remunerazione equa e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale obiettivo potrà essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge. La previsione non si applica qualora un autore o artista conceda a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzo a beneficio di tutti gli utenti. Gli autori e gli artisti dovranno ricevere periodicamente - almeno una volta l'anno e tenuto conto delle specificità di ciascun settore e dell'importanza relativa di ciascun contributo individuale - informazioni tempestive, accurate, pertinenti ed esaustive sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati e la remunerazione dovuta. Agli autori e agli artisti l’articolo 16 bis della direttiva riconosce il diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o di altro materiale protetto, ovvero in caso di costante violazione dell'obbligo di comunicare periodicamente le informazioni in conformità alle modalità sopra richiamate.

 

Il testo sarà discusso dal Consiglio europeo.

 

Scarica qui a fianco il testo della Direttiva