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Disegno di Legge di conversione del Milleproroghe - Disposizioni in materia di banche popolari e banche di credito cooperativo
Disegno di Legge di conversione del Milleproroghe - Disposizioni in materia di banche popolari e banche di credito cooperativo

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Disegno di Legge di conversione del Milleproroghe - Disposizioni in materia di banche popolari e banche di credito cooperativo

Approvato dalla Camera in data 14 settembre 2018 e assegnato al Senato il DDL di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. milleproroghe).

L’articolo 11 del DDL contiene alcune modifiche alla disciplina delle banche popolari e dei gruppi bancari cooperativi (BCC). In particolare:

  • proroga - dagli attuali novanta giorni a centottanta giorni - il termine per l’adesione delle BCC al contratto di coesione che costituisce il gruppo bancario cooperativo. Il termine decorre dal provvedimento di accertamento della Banca d’Italia in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la stipula del contratto di coesione;
  • proroga al 31 dicembre 2018 la scadenza di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal TUB;
  • modifica l’articolo 37-bis del TUB al fine di:
    • prevedere che il capitale della società capogruppo del gruppo bancario cooperativo è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento da BCC appartenenti al gruppo, anziché in misura maggioritaria;
    • introdurre il nuovo comma 2-bis, secondo il quale lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle BCC aderenti al gruppo devono essere pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione;
    • prevedere che con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle BCC, mediante assemblee territoriali delle BCC aderenti, in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche; i pareri non saranno comunque vincolanti per la capogruppo (nuovo comma 3-bis);
    • concedere un maggior grado di autonomia nella definizione dei propri piani strategici e operativi e nella nomina dei componenti dei propri organi di amministrazione e controllo alle BCC del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori (nuovo comma 3-ter).

Con riferimento alle modifiche in materia di BCC e banche popolari introdotte dal provvedimento, è utile, altresì, la lettura del parere della BCE rilasciato dietro richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La BCE ritiene, nel complesso, che le modifiche apportate all’attuale normativa siano coerenti con gli obiettivi della riforma del settore bancario cooperativo prevista dal decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18.

Il termine per la conversione in legge del DDL scade il 23 settembre.

 

Scarica qui a lato il decreto legge 25 luglio 2018, il Parere della BCE relativo alla riforma delle banche popolari e delle banche cooperative e il DDL milleproroghe del 14 settembre 2018