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Direttiva UE di proroga del reverse charge e del meccanismo di reazione rapida alle frodi
Direttiva UE di proroga del reverse charge e del meccanismo di reazione rapida alle frodi

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Direttiva UE di proroga del reverse charge e del meccanismo di reazione rapida alle frodi

Il Consiglio dell’Unione Europea in data 6 novembre 2018 ha adottato la direttiva (UE) 2018/1695 recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

La direttiva, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 novembre 2018, proroga fino al 30 giugno 2022 (data prevista per l'entrata in vigore del regime IVA definitivo) la possibilità per gli Stati membri di applicare il reverse charge c.d. temporaneo stabilito dall'art. 199-bis della direttiva IVA a determinate operazioni a rischio di frodi individuate nello stesso articolo. La proroga è stata riconosciuta in considerazione dell'utilità di tale misura nel contrastare le frodi dell'IVA.

Nella stessa direttiva è disposta anche la proroga, fino al 30 giugno 2022, della possibilità di applicazione del meccanismo di reazione rapida (quick reaction mechanism), previsto dall'art. 199-ter della direttiva IVA.

 

Scarica qui la Direttiva (UE) 2018/1695