Decreto legislativo di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE sugli abusi di mercato (MAR)
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale di venerdì 14 settembre il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (MAR).
Tra le modifiche introdotte nella disciplina degli emittenti di cui alla parte IV del TUF, si segnalano, in particolare, quelle relative ai seguenti profili:
- comunicazioni al pubblico (articolo 114)
- la modifica al comma 1 si è resa necessaria perché l’obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e il relativo ambito di applicazione soggettivo è ora contenuto nell’articolo 17 di MAR. Al secondo periodo della richiamata disposizione, viene eliminata la previsione che delega alla Consob le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni: le modalità di comunicazione delle informazioni è infatti oggi disciplinata da MAR, all’articolo 17, paragrafo 1, comma 2, e dagli RTS dell’ESMA del 28 settembre 2015;
- la modifica del comma 2 estende il potere degli emittenti quotati di impartire nei confronti delle proprie controllate le disposizioni “occorrenti” all’assolvimento degli obblighi di legge anche ai fini del corretto adempimento degli obblighi di disclosure previsti dall’articolo 17 di MAR;
- con la modifica al comma 3 è stata esercitata l’opzione riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 17, paragrafo 4, comma 3, di MAR, prevedendo che le spiegazioni dell’eventuale ritardo – nella pubblicazione di informazioni privilegiate – siano fornite su richiesta della Consob;
- con riferimento al comma 7, recante la disciplina degli obblighi di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da soggetti che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale dell’emittente e per i soggetti che lo controllano, si stabilisce che chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui tali obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l’emittente;
- comunicazioni alla Consob (articolo 115) - la modifica all’articolo 115 del TUF mediante l’inserimento del comma 2-bis è finalizzata ad estendere il perimetro applicativo delle disposizioni in materia di vigilanza informativa, per tenere conto dell’ambito di applicazione di MAR, riferito agli emittenti anche esteri che hanno chiesto o autorizzato l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione su un MTF o un OTF;
- strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (articolo 116) - la modifica legislativa prevista dal d.lgs. prevede che gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico informino, senza indugio, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente tali emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione, demandando alla Consob il potere di stabilire le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall’osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal MAR (nuovo comma 1-bis);
- azioni proprie (articolo 132) – si introduce il nuovo comma 3-bis, il quale estende l’applicazione delle disposizioni della richiamata disposizione anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate.
Con riferimento alle modifiche apportate alle norme sanzionatorie di cui alla parte V del TUF, si segnalano le seguenti:
- irregolare acquisto di azioni (articolo 172) - si prevede, in primo luogo, l’applicazione della sanzione anche agli amministratori di società con azioni negoziate su MTF (nuovo comma 2-bis) che operino in violazione dell’articolo 132; al secondo comma, si stabilisce la non applicabilità della fattispecie di cui al primo comma al verificarsi di talune condizioni, eliminando il riferimento al “mercato regolamentato” in coerenza con la nuova disciplina MAR;
- abuso di informazioni privilegiate (articolo 184) – si integra la previsione di cui all’articolo 184, comma 1, lettera b) – che sanziona la condotta di tipping – al fine di includere il riferimento ai sondaggi di mercato;
- manipolazione del mercato (articolo 185)
- le principali novità rispetto al regime previgente riguardano la fattispecie di manipolazione del benchmark e gli indicatori di manipolazione operativa di cui all’Allegato I di MAR e relative norme tecniche di attuazione;
- con le modifiche di cui al comma 2-bis, si estende la fattispecie contravvenzionale ivi prevista, oltre che alle condotte aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su MTF, anche alle condotte relative a strumenti finanziari negoziati su OTF, derivati e quote di emissioni;
- l’introduzione del comma 2-ter consente di uniformare l’ambito di applicazione delle sanzioni penali e amministrative all’ambito di applicazione previsto dall’articolo 2, par. 1, di MAR (e in senso analogo di MAD 2);
- sanzioni amministrative relative all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (articoli 187-bis e 187-ter) - le fattispecie sanzionatorie previste nelle richiamate disposizioni sono oggetto di riformulazione, delimitandone i precetti alle violazioni dei divieti di abuso previsti dagli articoli 14 e 15 di MAR;
- violazione delle misure preventive (nuovo articolo 187-ter.1) – la disposizione dispone il trattamento sanzionatorio per la violazione delle misure preventive, vale a dire le violazioni degli obblighi in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, operazioni dei manager, tenuta degli elenchi degli insiders e raccomandazioni di investimento. Con riferimento a tali violazioni, sono stati adottati i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa in capo alle sole persone giuridiche, limitando la responsabilità delle persone fisiche in presenza di determinate condizioni, conformemente a quanto già previsto dall’articolo 190-bis TUF per le violazioni in materia di intermediari e mercati. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, il d.lgs. prevede la possibilità di irrogare, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, (i) l’ordine di eliminare le infrazioni contestate o (ii) la dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;
- responsabilità dell’ente (articolo 187-quinquies) - la modifica del regime di responsabilità dell’ente consente alla Consob di applicare nei confronti di un ente la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al quindici per cento del fatturato (quando tale importo è superiore a euro quindici milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis), nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di soggetti apicali, una violazione del divieti di cui agli articoli 14 o 15 di MAR;
- confisca (articolo 187-sexies) – l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal relativo capo del TUF comporta la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito;
- applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 187-terdecies) – si prevede che, quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell’autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, l'autorità giudiziaria o la Consob tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa sarà limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
L’articolo 6 (“Disposizioni finali”) consente, per il periodo intercorrente fra l’entrata in vigore delle novellate disposizioni del TUF e l’adozione da parte della Consob delle disposizioni regolamentari previste dall’articolo 116, comma 1-bis come modificato dal presente d.lgs., di continuare ad applicare quanto attualmente indicato nel Regolamento Emittenti con riguardo a modalità e tempistiche di diffusione delle informazioni dovute da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Il decreto legislativo entra in vigore il prossimo 29 settembre.
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