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Banca d'Italia - Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica: consultazione
Banca d'Italia - Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica: consultazione

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Banca d'Italia - Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica: consultazione

In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione con il quale si dà attuazione della direttiva 2015/2366/UE (recepita in Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218) sui servizi di pagamento nel mercato interno (cd. PSD2).

A tal fine, vengono proposte modifiche ed integrazioni al Provvedimento Banca d’Italia del 17 maggio 2016 “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” (“Disposizioni di vigilanza”). Tra di esse, si segnala quanto segue:

  • autorizzazione - il contenuto del programma di attività da presentare alla Banca d’Italia è arricchito e integrato con informazioni di dettaglio e aggiornato in conformità ai nuovi requisiti introdotti dalla PSD2;
  • fondi propri - si prevede l’applicazione ad istituti di pagamento (IP) e ad istituti di moneta elettronica (IMEL) della definizione di fondi propri introdotta per banche e imprese di investimento dal CRR, con alcune specificazioni. La nuova definizione europea mira ad accrescere la qualità e il livello minimo regolamentare dei fondi propri: impone criteri più rigorosi per l’inclusione dei vari strumenti nel capitale regolamentare e armonizza il trattamento delle deduzioni;
  • requisiti in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni – in un’ottica di rafforzamento dei presidi organizzativi di cui gli IP e gli IMEL devono dotarsi per garantire un più efficace presidio dei rischi, in particolar modo di quelli relativi alla sicurezza dei pagamenti, lo schema di Disposizioni prevede, tra le altre cose, che questi si dotino di: (i) una specifica politica per il governo dei rischi di sicurezza; (ii) procedure per la gestione ed il controllo di questi rischi; (iii) sistemi per la prevenzione e il monitoraggio degli incidenti di sicurezza e delle frodi; (iv) procedure per l’archiviazione, il monitoraggio, la tracciabilità e la limitazione dell’accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti;
  • operatività degli istituti italiani in Italia e all’estero e degli istituti esteri in Italia - viene aggiornato e integrato il contenuto delle informazioni che gli istituti italiani forniscono alla Banca d’Italia quando intendono operare all’estero, mentre per gli IP e gli IMEL comunitari che intendono prestare in Italia servizi di pagamento per il tramite di agenti si stabilisce che debbano designare un punto di contatto centrale. Quando è costituito in Italia il punto di contatto centrale ai sensi ai sensi della normativa antiriciclaggio, l’istituto designa lo stesso punto di contatto centrale anche per le finalità previste dal presente schema di Disposizioni;
  • nuovi servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti - tra le attività oggetto di regolamentazione, sono inclusi il servizio di disposizione di ordini di pagamento (payment initiation service) e il servizio di informazione sui conti (account information service). Gli istituti che intendono esercitare queste attività sono tenuti a dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale o analoga garanzia per i danni arrecati nell’attività, in conformità agli Orientamenti EBA dettati sul punto. Inoltre, in linea con la PSD2, le disposizioni prevedono un regime prudenziale semplificato per gli IP che esercitano in via esclusiva il servizio di disposizione di ordini di pagamento o di informazione sui conti;
  • requisiti di tutela dei fondi della clientela – il documento di consultazione prevede l’integrale allineamento delle Disposizioni di vigilanza alla nuova disciplina sui requisiti in materia di tutela dei fondi della clientela prevista dal TUB, il quale, all’articolo 114-duodecies, prevede che tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento siano assoggettati a specifiche tutele nei casi in cui non sono trasferiti al beneficiario o ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono stati ricevuti.

 

Per rendere graduale il passaggio al nuovo regime e evitare che la sua applicazione possa determinare effetti improvvisi sulla capacità degli istituti di rispettare i requisiti patrimoniali, lo schema di disposizioni prevede un’apposita disciplina transitoria. Infatti, al fine di assicurare agli intermediari un periodo di tempo adeguato per effettuare i necessari interventi di rafforzamento patrimoniale, rivedere le proprie strategie di finanziamento e accedere, se del caso, al mercato dei capitali, il documento prevede che (i) l’importo delle attività fiscali differite potrà essere dedotto in percentuali progressivamente crescenti su un arco di cinque anni (fino al 2022); e che (ii) gli impatti sul Capitale primario di classe 1 derivanti dall’applicazione dell’IFRS 9 potranno essere distribuiti lungo un arco temporale di cinque anni.

 

La consultazione termina il 10 settembre 2018.

 

Scarica qui a lato il Documento di Consultazione Disposizioni di Vigilanza e le Disposizioni di Vigilanza