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Banca d'Italia - Modifiche alle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti: consultazione
Banca d'Italia - Modifiche alle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti: consultazione

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Banca d'Italia - Modifiche alle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti: consultazione

In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione con il quale si adegua la disciplina nazionale al quadro normativo europeo e si dà attuazione – tra le altre cose – alla direttiva 2015/2366/UE (recepita in Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218) sui servizi di pagamento nel mercato interno (cd. PSD2).

A tal fine, vengono proposte modifiche ed integrazioni al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (“Disposizioni di trasparenza”). Tra le principali, si segnalano quelle relative ai seguenti profili:

  • trasparenza dei servizi di pagamento - gli interventi proposti per completare l’adeguamento al quadro normativo europeo riguardano prevalentemente:
    • l’informazione precontrattuale: tale informativa viene integrata con le informazioni aggiuntive previste dalla PSD2. Vengono inoltre disciplinati gli obblighi informativi che fanno capo ai prestatori dei nuovi servizi di pagamento previsti dalla PSD2 (i.e., servizi di disposizione di ordini di pagamento e servizi di informazione sui conti) e si prevede un regime semplificato per gli intermediari che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti; si disciplina, inoltre, l’informativa dovuta nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta per il tramite di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento;
    • le comunicazioni alla clientela: vengono disciplinate le informazioni da fornire quando un’operazione di pagamento è disposta tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento;
    • i reclami in materia di servizi di pagamento: per i reclami è fissato un termine di quindici giorni lavorativi;
  • informativa precontrattuale sugli indici di riferimento nei contratti di credito - le Disposizioni vengono modificate al fine di prevedere che l’informativa sugli indici di riferimento venga fornita al consumatore nell’ambito delle informazioni precontrattuali sui contratti di credito offerti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Benchmark; viene rivisto anche il documento contenente le informazioni generali sui contratti di credito immobiliare offerti ai consumatori;
  • politiche e prassi di remunerazione – rispetto alla remunerazione che gli intermediari corrispondono al personale direttamente coinvolto nell’offerta o nella vendita di prodotti bancari e ai relativi superiori gerarchici, gli interventi proposti prevedono che le relative politiche e prassi:
    • non devono indurre i soggetti coinvolti nella vendita dei prodotti a privilegiare gli interessi propri o dell’intermediario rispetto a quelli dei clienti;
    • devono definire criteri per la determinazione della componente variabile che tengano conto degli interessi dei clienti; a questo fine si richiede che la remunerazione non sia collegata unicamente al conseguimento di obiettivi quantitativi relativi alla vendita dei prodotti e che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa sia adeguatamente bilanciato;
    • devono individuare i casi in cui la componente variabile è soggetta a meccanismi di correzione, tali da consentirne la riduzione ed eventualmente l’azzeramento;
    • devono essere soggette a riesame almeno annuale, al fine di verificare che i rischi di pregiudizio per i clienti siano efficacemente presidiati.

 

Quanto ai destinatari, le politiche e prassi di remunerazione si applicheranno anche al personale coinvolto nell’offerta di prodotti bancari destinati all’intera clientela al dettaglio e agli intermediari del credito;

  • gestione dei reclami – le modifiche sul punto:
    • prevedono che debba essere adottata una politica di trattazione dei reclami, che dovrà essere approvata e sottoposta a esame periodico da parte dell’organo di supervisione strategica, responsabile anche della sua corretta attuazione e di eventuali modifiche alla stessa. All’interno di tale politica, tra le altre cose, dovranno essere individuate anche le modalità di interazione tra il responsabile della gestione dei reclami, le funzioni preposte alla commercializzazione dei prodotti e le altre funzioni aziendali coinvolte;
    • si forniscono indicazioni sulla gestione della fase istruttoria e decisoria dei reclami; si rileva che il termine per la risposta è stato allungato a sessanta giorni;
    • prevedono che gli intermediari siano tenuti ad effettuare un’analisi dei dati relativi ai reclami e a predisporre una relazione annuale;
    • prevedono incentivi per il personale preposto alla trattazione dei reclami.

 

La consultazione termina il 10 settembre 2018.

 

Scarica qui a lato il Documento di consultazione Disposizioni di Trasparenza e la Relazione sull’analisi d’impatto -  Orientamenti EBA