frame
Banca d'Italia: Modifiche alla disciplina delle OBG-Obbligazioni Bancarie
Banca d'Italia: Modifiche alla disciplina delle OBG-Obbligazioni Bancarie

Scarica Allegati

article

Banca d'Italia: Modifiche alla disciplina delle OBG-Obbligazioni Bancarie

Pubblicato dalla Banca d’Italia in data 1 ottobre 2018 l’aggiornamento della Circolare n. 285 con cui si introducono modifiche alla disciplina delle Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG).

Il regime previsto anticipa, in parte, l’impianto della proposta di direttiva della Commissione europea pubblicata il 12 Marzo u.s., volta a creare un framework armonizzato a livello europeo per le Obbligazioni Bancarie Garantite.

Le nuove disposizioni della Circolare 285 consentono l’avvio di programmi di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite anche alle banche emittenti le OBG e/o cedenti le attività alla società cessionaria, che detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni di euro.  L’avvio del programma di emissione è soggetto a una preventiva valutazione, caso per caso, condotta dalla Banca d’Italia in base ai criteri definiti nelle nuove norme. Se non risultano rispettate le condizioni minime per l’emissione di OBG, la Banca d’Italia può inibire o sottoporre a condizioni l’avvio del programma di emissione.

Rispetto al documento posto in consultazione lo scorso 14 giugno, è stata introdotta solo una modifica volta ad estendere l’obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d’Italia alla banca cedente, se diversa dall’emittente e non appartenente al medesimo gruppo bancario di quest’ultima.

La Banca d’Italia ha ritenuto di non limitare la comunicazione preventiva della banca cedente al rispetto dei limiti all’asset encumbrance, posto che la partecipazione ad un programma di emissione in veste di cedente espone la banca a rischi e ad impatti patrimoniali che devono essere adeguatamente documentati.

Nella comunicazione preventiva la banca cedente, quindi, oltre al rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei, dovrà dare adeguata evidenza (i) degli obiettivi perseguiti attraverso la cessione, i rischi connessi e l’impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca attuali e prospettici e (ii) dell’adeguatezza delle policy e dei sistemi di controllo interno, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti organizzativi e dei presidi organizzativi.

Per le banche che detengono fondi propri almeno pari a 250 milioni di euro, rimangono ferme le attuali previsioni, che consentono di avviare programmi di emissione di OBG senza una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 2 ottobre 2018.

 

Scarica il Resoconto della consultazione, la Circolare Banca d’Italia del 17.12.13 e l’Aggiornamento della Circolare