Banca d'Italia - Istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive: consultazione
In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all’articolo 47 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
Come noto, il richiamato articolo 47, al comma 1, sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le Istruzioni in consultazione, che sono rivolte a banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento:
- individuano le categorie di operazioni interessate e dei soggetti destinatari del provvedimento – le Istruzioni in consultazione introducono un criterio di rilevazione delle operazioni fondato sul superamento di una soglia di importo pari o superiore a 10.000 euro, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni “cumulate” nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore. In considerazione della tipologia di operazioni oggetto di comunicazione, il novero dei destinatari è composto da banche, Poste Italiane, IMEL, istituti di pagamento, succursali di tali intermediari di Stati membri e di paesi terzi, nonché banche, istituti di pagamento e IMEL di Stati membri tenuti a designare un punto di contatto centrale;
- definiscono modalità e periodicità di inoltro dei dati ed il relativo schema segnaletico - i dati richiesti devono essere inoltrati per via telematica alla UIF con periodicità mensile; il formato dello schema segnaletico allegato alle Istruzioni in consultazione risulta essere coerente con quello adottato per il sistema di conservazione dei dati previsto dal d.lgs. 231/07;
- regolano i casi in cui i destinatari non sono tenuti a effettuare sulle stesse operatività ricomprese nel flusso delle comunicazioni oggettive anche la segnalazione di operazioni sospette - vengono espressamente individuate le ipotesi in cui le comunicazioni oggettive escludono l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta: tali ipotesi sono riferite alla mancanza di marcate anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamenti con operazioni sospette di diversa tipologia. La finalità di questa previsione è – sostanzialmente - quella di evitare inefficienti duplicazioni informative nei confronti della UIF, riducendo il rischio di segnalazioni di operazioni sospette motivate da intenti meramente cautelativi;
- individuano il soggetto responsabile obbligato alla trasmissione - l’obbligo di trasmettere alla UIF comunicazioni oggettive è incardinato sul responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessità di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni di competenza.
La consultazione termina il 10 agosto 2018.
Scarica qui a lato lo Schema di Istruzioni UIF