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Agenzia delle Entrate: disposizioni su “Country by country reporting”
Agenzia delle Entrate: disposizioni su “Country by country reporting”

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Agenzia delle Entrate: disposizioni su “Country by country reporting”

Pubblichiamo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017 con cui sono state emanate le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting.

Secondo il provvedimento:

  • la rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato siano pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015.
  • Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione andrà effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime, la scadenza per ciascun anno oggetto di comunicazione sarà entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.
  • Le società multinazionali devono inoltrare in via telematica la documentazione - in lingua italiana e in lingua inglese - contenente informazioni su numerosi aspetti tra cui le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali, i ricavi, gli utili (o le perdite), le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo, il numero di addetti, le immobilizzazioni materiali.

 

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